F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN – SD del 26 Settembre 2022 (motivazioni) – Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre – Reg. Prot. 9/TFN-SD

Decisione/0046/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 15 settembre 2022, sul ricorso proposto dalla società Bologna FC 1909 Spa ai sensi degli artt. 79 e 86 CGS e dell’art. 9 dello Statuto – Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti delle società UC Sampdoria Spa, Atalanta BC Spa, Cagliari Calcio Spa, ACF Fiorentina Srl, Genoa Cricket & FC Spa, Hellas Verona FC Spa, FC Juventus Spa, FC Internazionale Milano Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, US Sassuolo Calcio Srl, Torino FC Spa, AS Roma Spa, Udinese Calcio Spa, Spezia Calcio Srl, Empoli FBC Spa, Venezia FC Spa, US Salernitana 1919 Srl avente ad oggetto l’impugnazione in parte qua della delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 giugno 2022, nonché di ogni atto presupposto connesso e/o conseguente,

la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto dalla Società Bologna FC 1909 Spa (di seguito anche Bologna), che ha gravato la delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A del 7 giugno 2022, nonché ogni atto presupposto, chiedendone l’annullamento.

La delibera impugnata

In particolare, con la prefata delibera, nella parte oggetto dell’odierno gravame, il Consiglio, onde definire la ripartizione delle risorse economiche derivanti dai diritti audiovisivi in favore dei Club, ha deliberato “di adottare, per la stagione sportiva 2021/2022, l’algoritmo di ponderazione degli ascolti a 4 variabili (nello specifico: effetto doppia piattaforma di trasmissione; effetto parallele; effetto giorno di disputa gara; effetto slot orario) con due parametri di controllo (nello specifico effetto squadra ed effetto punteggio); di considerare a pari merito nella classifica relativa alla quota audience certificata le Associate che abbiano differenze pari o inferiori a 5.000 spettatori medi tra le relative posizioni, estendendo l’applicazione del principio sancito dal Decreto Lotti per il quale, qualora più società si collochino a pari merito, il punteggio da attribuire a ciascuna di esse è pari alla media dei punteggi corrispondenti alle posizioni di riferimento” (v. il doc. sub n. 1 del ricorso introduttivo, pag. 14).

Il ricorso

Con il ricorso che ha dato avvio all’odierna controversia, la Società Bologna FC 1909 Spa ha chiesto l’annullamento in parte qua della richiamata delibera (“Odg/6 – Diritti AV: Audience Certificata”), ritenendola illegittima, nonché di “ogni atto presupposto, compresi i verbali della Commissione Tecnica LNPA, connesso e conseguente”.

La parte, dopo aver dettagliato l’oggetto dell’impugnazione e la normativa di riferimento, ha premesso che “Con riferimento alla quota dell’8% dei ricavi da distribuire, prevista dall’art. 7 lett. b) del Decreto Lotti, la LNPA, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, dello stesso Decreto Lotti, è stata incaricata di stabilire adeguati criteri di riequilibrio e ponderazione dei dati audience per tenere conto della differente copertura mediatica dovuta alla coesistenza di due piattaforme (Sky e DAZN) con diverso numero di abbonati e, dunque, un bacino di spettatori diverso. L’intento del legislatore, pertanto, è quello di ottenere un fattore di conversione, sulla base dell’analisi degli ascolti certificati delle squadre sulle due piattaforme, da applicare alle squadre con copertura media parziale, al fine di omogeneizzare e riequilibrare la distribuzione delle risorse. La rilevazione dell’audience assume un ruolo determinante nell’individuazione dei criteri di ripartizione di una parte dei ricavi della commercializzazione dei diritti audiovisivi, rappresentando, altresì, il dato di partenza – e unico certificato – che attesta il posizionamento dei club in ragione degli spettatori, ai fini della distribuzione della componente del “radicamento sociale”, su cui poi applicare un fattore di ponderazione atto ad omogeneizzare situazioni non omogenee dovute alla diversa copertura mediatica nella trasmissione delle gare”.

La ricorrente ha, quindi dato conto della disciplina adottata nel triennio 2018/2021 e della delibera oggi gravata, deducendo che l’algoritmo tecnico, sottoposto alla votazione dell’Assemblea di Lega, integrerebbe un “sistema molto complesso” non aderente al dettato normativo (segnatamente all’art. 9, comma 2, del Decreto Lotti) e tale da creare un “effetto distorsivo dei dati dell’audience certificata”, con conseguente pregiudizio per la parte (che sarebbe passata “dalla dodicesima posizione alla diciassettesima ai fini della distribuzione delle risorse”).

Più in particolare, secondo il Bologna, la LNPA avrebbe sottoposto alle Associate la “valutazione ed approvazione di un algoritmo, complesso ma non supportato da basi normative, realizzato su criteri totalmente estranei alla previsione legislativa che riflettono non la copertura della trasmissione bensì le scelte di programmazione del responsabile della trasmissione”.

Il criterio di riequilibrio farebbe leva su indici (il giorno, l’orario di trasmissione della gara, la diffusione in parallelo tra le gare e la produzione su entrambe le piattaforme) che determinerebbero una “evidente distorsione dei dati dell’audience certificato” (con retrocessione del Bologna dal dodicesimo al diciassettesimo posto in graduatoria).

Il sistema predisposto dalla LNPA si appaleserebbe “del tutto inammissibile e, comunque, irrispettoso delle disposizioni di legge applicabili e, quanto agli effetti, contrario ai principi ispiratori della disciplina sulla equa distribuzione dei ricavi per quanto concerne la quota dell’8%”.

Come ha pure sostenuto parte ricorrente, l’alterazione, da parte del criterio di ponderazione, del dato di partenza (con conseguente, asserito, stravolgimento del posizionamento dei Club) determinerebbe l’illegittimità dell’algoritmo “poiché in violazione delle disposizioni normative di riferimento e degli obiettivi dalle stesse perseguite”.

Un ulteriore profilo di illegittimità della delibera impugnata discenderebbe, infine, dal dato per cui l’Assemblea, a consuntivo della stagione sportiva 2021/2022, avrebbe deliberato ex post su un criterio da applicare alla distribuzione delle risorse per la stagione passata, con una “efficacia retroattiva degli strumenti operativi” (strumenti che si appaleserebbero radicalmente differenti rispetto a quelli impiegati nel triennio antecedente).

Infine, sempre secondo la prospettazione attorea, la delibera risulterebbe “viziata in termini di sproporzionalità ed eccesso di potere per abuso del principio maggioritario”.

I criteri individuati dalla Lega si baserebbero su scelte discrezionali prive di connessione con i principi delineati dal Decreto Lotti e contrarie a ragionevolezza.

La memoria difensiva della Lega Nazionale Professionisti Serie A

Si è ritualmente costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie A.

La convenuta ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

Avendo il Bologna instaurato il contraddittorio nei confronti della Lega e della sola UC Sampdoria Spa, avrebbe violato il dettato degli artt. 44, comma 2, e 49, comma 4, Codice di Giustizia Sportiva Figc, nonché degli artt. 2, comma 2, e 30, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva Coni.

Ha, quindi, fatto valere l’inammissibilità del ricorso per omessa individuazione, da parte del Bologna, di una legge asseritamente violata, nonostante l’art. 86, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva prescriva che le delibere assembleari possono essere gravate solo se contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e alle altre norme federali.

Nel merito, parte convenuta ha eccepito l’infondatezza dei motivi compendiati nell’atto introduttivo.

Come ha premesso la Lega, l’Assemblea delle Associate avrebbe adottato, a maggioranza qualificata (19 voti favorevoli su 20), i criteri ritenuti necessari ai fini della ripartizione dei ricavi, nell’esercizio delle autonomie e discrezionalità presidiate dalla legge. Alla luce del Decreto Melandri, sarebbero prioritarie le determinazioni interne e sportive dell’assemblea di categoria, organo competente e rappresentativo cui spetterebbe l’individuazione dei criteri di ripartizione per cui è controversia.

La normativa primaria e secondaria rilevante ai fini del contendere riconoscerebbe alla Lega significative libertà e discrezionalità; il Decreto Lotti fisserebbe solo alcuni parametri in relazione alla quota “audience certificata”, affidando alla Lega l’onere di individuare adeguati criteri di riequilibrio e di adottare l’algoritmo di ponderazione.

Le nuove modalità di sfruttamento dei diritti nel triennio 2021-2024 e l’indagine 18/22/CONS dell’Agcom avrebbero imposto alla Lega di predisporre il riferito algoritmo.

La delibera del 7 giugno 2022 sarebbe, in definitiva, valida e legittima in relazione sia al profilo formale sia a quello sostanziale. Quanto al profilo formale, la delibera sarebbe stata assunta conformemente allo Statuto-Regolamento della Lega e votata nel rispetto della maggioranza qualificata dei tre quarti; si sarebbe fondata sull’analisi svolta dallo Studio Frasi, che avrebbe studiato, analizzato ed elaborato un algoritmo che tenesse conto dei parametri dell’art. 9 del Decreto Lotti e fissato i criteri di riequilibrio, discutendo a lungo con tutte le Società sportive.

Quanto al profilo sostanziale, la delibera risulterebbe aderente: alla normativa primaria (il Decreto Melandri), da interpretarsi alla luce della Legge Delega (che stabiliva che le regole fossero “prioritariamente” determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva); al Decreto Lotti, di cui avrebbe recepito tutti e quattro i parametri; alle indicazioni dell’Agcom.

Con specifico riguardo alla posizione del Bologna, la Lega ha sostenuto che la stessa rifletterebbe le variabili e i parametri di controllo dell’algoritmo al pari di tutte le Associate, senza discriminazione alcuna.

La parte ha, infine, preso posizione sulle “ulteriori domande del Bologna”, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti presupposti della delibera e dei verbali della Commissione, nonché l’inammissibilità dell’istanza di CTU formulata nel ricorso. Ha concluso chiedendo che le avversarie domande vengano dichiarate improcedibili e/o inammissibili e/o infondate, con vittoria di spese.

Non si sono costituite le altre parti intimate.

L’udienza del giorno 11 agosto 2022

Il giudizio è stato chiamato all’udienza del giorno 11 agosto 2022, alla quale sono comparsi, per la ricorrente, gli Avvocati Mattia Grassani e Luigi Carlutti, unitamente al Dott. Claudio Fenucci, nonché, per la convenuta Lega Nazionale Professionisti Serie A, gli Avvocati Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi e Lorenzo Vigasio, unitamente al Dott. Luigi De Siervo.

Il Presidente ha invitato le parti a interloquire sull’eccezione di inammissibilità per disintegrità del contraddittorio, formulata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in memoria.

Le parti hanno preso espressa posizione sull’eccezione; la Lega ha, in particolare, insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

L’ordinanza del Tribunale Federale Nazionale

Con ordinanza, questo Tribunale, impregiudicata la valutazione in sede di merito dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le Società di Serie A oggetto della delibera impugnata, esclusa la UC Sampdoria Spa, dando termine sino al 20 agosto 2022 per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza, e rinviando la trattazione del ricorso all’udienza del 15 settembre 2022.

L’udienza del giorno 15 settembre 2022

All’udienza del 15 settembre 2022, è comparso, per la Società Bologna FC 1909 Spa, l’Avv. Fabrizio Duca in sostituzione dell’Avv. Angelica Alessi, unitamente al Dott. Claudio Fenucci, nonché, per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, gli Avvocati Enzo Morelli e Gian Pietro Bianchi, unitamente al Dott. Luigi De Siervo.

Nessuno è comparso per le Società Atalanta BC Spa, Cagliari Calcio Spa, ACF Fiorentina Srl, Genoa Cricket & FC Spa, Hellas Verona FC Spa, FC Juventus Spa, FC Internazionale Milano Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, US Sassuolo Calcio Srl, Torino FC Spa, AS Roma Spa, Udinese Calcio Spa, Spezia Calcio Srl, Empoli FBC Spa, Venezia FC Spa, US Salernitana 1919 Srl.

Le parti costituite hanno insistito nelle difese spiegate e nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

È anzitutto d’uopo delibare l’eccezione di inammissibilità per disintegrità del contraddittorio, formulata alle pagg. 3-5 della memoria della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

L’eccezione è infondata.

Non può invero negarsi che la parte ricorrente abbia ritualmente evocato in giudizio, insieme alla Lega, anche una Società controinteressata (la Società UC Sampdoria Spa).

Ora, è consolidato principio quello per cui, in presenza di posizioni di controinteresse individuate o facilmente individuabili secondo ordinaria diligenza (v., per un termine di raffronto, la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo), basti – ai fini dell’ammissibilità del ricorso introduttivo – la notificazione di quest’ultimo a uno soltanto dei controinteressati (nessuna delle norme invocate dalla Lega – artt. 44, comma 2, CGS Figc; 49, comma 4, CGS Figc; 2, comma 2, CGS Coni; 30, comma 3, CGS Coni – consente, del resto, di desumere elementi di diverso segno); non potendosi disconoscere la possibilità di integrare il contraddittorio, rispetto alle altre Società controinteressate, all’esito di un apposito ordine di integrazione a parte iudicis.

Detto ordine è, nel caso di specie, intervenuto; e la parte (che – lo si ripete – aveva notificato l’originario ricorso nei confronti di una controinteressata) ha, del tutto ritualmente, integrato il contraddittorio.

È parimenti infondata la seconda eccezione di inammissibilità, proposta dalla Lega alle pagg. 5-8 della propria memoria.

Secondo parte convenuta, l’impugnativa mancherebbe dell’individuazione delle norme di legge fondanti i motivi di gravame. Invero, il ricorso individua, con sufficiente grado di intellegibilità, le norme che fondano le censure (ben potendo, peraltro, le disposizioni contenute in un Dpcm – che presuppongono norme primarie attributive del potere – integrare il contenuto di dettaglio dei motivi di doglianza); e, in ogni caso, un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme inciderebbe sul principio di cui all’art. 6 CEDU (si veda, da ultima, la pronuncia Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 28 ottobre 2021, Succi e al. v. Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14).

Non risulta, dunque, essere stato violato il dettato dell’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva Figc, che, nel fare riferimento alla “legge”, non può non includere – in un’ottica compatibile con le prerogative difensive della parte lesa – anche gli atti amministrativi, che, per loro natura, implicano una legge previa.

Nel merito, il ricorso non può essere accolto.

Le doglianze, che si prestano a una trattazione congiunta (per lo stretto nesso logico-giuridico che le avvince), si fondano sulla presunta illegittimità dell’algoritmo predisposto dalla Lega, che si appaleserebbe contrario a diritto e gravemente pregiudizievole dei diritti e interessi di parte ricorrente.

La delibazione dell’impugnativa presuppone il preliminare disegno della cornice normativa in cui la controversia si inquadra.

La complessa materia del settore audiovisivo sportivo trova la propria disciplina anzitutto nella Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106, che – come è noto – ha delineato i principi e criteri direttivi orientati allo scopo “di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale”.

Per quanto principalmente rileva ai fini del contendere, la Legge Delega ha fissato il generale principio per cui i ricavi derivanti dalla commercializzazione centralizzata devono essere distribuiti tra le Associate secondo una equa ripartizione che preservi l’equilibrio competitivo.

L’attribuzione dei proventi alle Società partecipanti alle competizioni deve avvenire prioritariamente attraverso regole rimesse al soggetto preposto all’organizzazione delle competizioni stesse.

Il Decreto Melandri (D.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9) ha dato plastica attuazione ai richiamati criteri direttivi.

Stando all’art. 25 del Decreto, il riparto delle risorse deve avvenire attraverso l’attribuzione in parti uguali di una “quota prevalente” (fissata nella misura non inferiore al 40%) e l’attribuzione delle restanti quote “anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti” (con l’ulteriore precisazione per “La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d’utenza”).

I criteri di dettaglio sono rimessi all’organizzatore della competizione, la cui assemblea di categoria deve deliberarli con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto (così l’art. 25, comma 4, D.lgs. n. 9/2008: “[…] i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dell’organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto”; si veda anche l’art. 9 dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A).

Il c.d. Decreto Lotti (Dpcm 1 marzo 2018), che ha natura di atto amministrativo (siccome decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in virtù dell’art. 1, comma 352, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha previsto la sostituzione della quota del bacino d’utenza con quella riferita al radicamento sociale), appare conforme al descritto quadro normativo, nel quale armoniosamente si colloca.

Particolare importanza la riveste, ai fini del contendere, l’art. 9 del detto Decreto, che, con riferimento alla quota relativa alla “audience certificata”, rimette alla Lega la determinazione di “adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione” (così il comma 2 del disposto: “La Lega Nazionale Professionisti di Serie A stabilisce adeguati criteri di riequilibrio per le società con copertura mediatica parziale, attraverso la definizione di un algoritmo di ponderazione da sviluppare combinando i seguenti parametri: analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; analisi dell’audience registrata da ogni società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; applicazione del fattore di conversione alle società con copertura parziale”).

Per la costruzione dell’algoritmo il Dpcm fornisce, dunque, alcuni lati parametri: l’analisi dell’audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura totale di tutto il campionato; l’analisi dell’audience registrata da ogni Società presente sulla piattaforma media con copertura parziale del campionato; il calcolo di un fattore di conversione delle audience tra una piattaforma e l’altra; l’applicazione del fattore di conversione alle Società con copertura parziale.

Tutto ciò premesso, non pare al Collegio che l’algoritmo di ponderazione, in concreto adottato dalla Lega, si discosti dalle disposizioni che lo legittimano.

Le espressioni “algoritmo di ponderazione” e “adeguati criteri di riequilibrio” rappresentano il precipitato della normativa primaria che fonda il Decreto Lotti; normativa che, come si è esposto, attribuisce agli organizzatori delle competizioni (nel caso di specie, la Lega) il potere di delineare i criteri dettaglio.

Fermo il rispetto dei generalissimi parametri individuati a monte (e della stella polare della equa ripartizione delle risorse tra le Società interessate), l’Ente preposto all’organizzazione delle competizioni si muove nei lati margini di autonomia e discrezionalità che sin dalla Legge Delega 19 luglio 2007, n. 106 (e dal Decreto Melandri che ne costituiva attuazione) erano stati tracciati; autonomia e discrezionalità fisiologicamente bilanciate dal canone della maggioranza qualificata prescritto, ai fini della validità delle delibere, dalla norma primaria.

Nel caso di specie, lungi dall’apparire illegittimo o irragionevole, il contestato algoritmo di ponderazione è stato adottato, in forza di delibera blindata dalla maggioranza qualificata (ben diciannove voti favorevoli su venti) e sulla base di un articolato studio a monte (non specificamente contestato da parte ricorrente; si veda l’elaborato a cura dello Studio Frasi, agli atti), nel rispetto delle prescrizioni positive di riferimento.

I criteri formalmente adottati in sede assembleare sono il frutto di un lungo percorso, avviato a seguito della delibera Agcom (che ha reso necessaria l’adozione dell’algoritmo nella tempistica seguita dalla Lega), durante il quale sono stati ampiamente analizzati i dati ufficiali di ascolto e rapportati al bacino di utenza potenziale ed effettivo dei sodalizi societari.

In tale ambito, non sembra a questo Tribunale che “l’analisi dell’audience registrata”, che il Dpcm Lotti individua quale parametro per la definizione del contestato algoritmo di ponderazione, possa essere limitata al mero “dato grezzo” desumibile dagli ascolti registrati; potendo – rectius dovendo – lo stesso essere integrato da ulteriori elementi idonei a fornire il complessivo quadro. Da tale punto di partenza deriva che, in un’ottica legislativa incentrata – come si è detto supra – sulla piena autodeterminazione della Lega nella realizzazione dei principi orientati all’equa ripartizione dei diritti audiovisivi, non appare irragionevole l’individuazione, quale ulteriore specificazione del criterio normativo, di parametri che tengano altresì conto di fattori legati agli orari e alle giornate di inizio delle partite che – ovviamente – possono condizionare in maniera significativa il citato “dato grezzo” dell’audience.

D’altronde, se fosse stato sufficiente aggregare i dati forniti dall’Auditel e creare un mero criterio di raffronto dei dati di ascolto, non sarebbe stato necessario che il legislatore prevedesse la definizione di un algoritmo che considerasse le modalità di copertura degli eventi sportivi.

A ciò deve aggiungersi l’obiettiva difficoltà – riconosciuta dalla stessa ricorrente – di applicare letteralmente il Decreto Lotti alla nuova gestione dei diritti audiovisivi di cui alla stagione sportiva 2021/2022.

In ogni caso, della eventuale difformità dell’algoritmo rispetto ai canoni positivi o della sua ipotetica irragionevolezza deve dare prova parte attrice, che non ha dimostrato le ragioni che dovrebbero condurre alla caducazione della delibera impugnata.

Limitandosi ad affermazioni di mero principio, il Bologna non ha fornito criteri alternativi tali da condurre a una diversa formulazione del calcolo dei diritti e porre la Società in una posizione migliore rispetto a quella raggiunta, atteso che il dato – più volte evocato dalla parte – del posizionamento della stessa al dodicesimo posto (di per sé comunque non dirimente) non tiene conto del criterio di riequilibrio previsto dall’art. 9, comma 2, del Decreto Lotti.

Né può un’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, come quella formulata dalla parte in calce al ricorso, consentire l’assolvimento della prova di resistenza della quale la Società è, da principi generali, onerata.

È invero pacifico che una consulenza tecnica non possa mai surrogare il rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova che esclusivamente incombono – secondo il criterio di cui all’art. 2697 c.c. – su chi invoca tutela (v., ad es., Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2021, n. 39257, secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio “è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell'obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta”); fermo rimanendo che il quesito articolato dalla parte è, per come formulato (“Si formula istanza per disporre una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare che l’algoritmo approvato dall’Assemblea della LNPA in data 7 giugno 2022 non è aderente alle prescrizioni impartite dal Decreto Lotti e per individuare, in via alternativa, un criterio di riequilibrio dei dati di ascolto certificati che tenga conto dei […] parametri” di cui all’art. 9 dello stesso Decreto Lotti), inammissibile, in parte risultando meramente esplorativo (“individuare, in via alternativa, un criterio di riequilibrio dei dati di ascolto certificati”) e in altra parte sovrapponendosi alle valutazioni in diritto che competono in via esclusiva a questo Tribunale (“verificare che l’algoritmo approvato dall’Assemblea della LNPA in data 7 giugno 2022 non è aderente alle prescrizioni impartite dal Decreto Lotti”).

Ferma la non irragionevolezza dell’algoritmo di ponderazione, non merita censura neppure la tempistica con cui il medesimo è stato adottato.

L’an e il quando dell’adozione appaiono, infatti, legati da un evidente nesso con la delibera 18/22/CONS dell’Agcom, che ha evidenziato che “considerato che è già in corso il girone di ritorno del Campionato di calcio, emerge l’esigenza di prevedere una soluzione immediata per la stagione 2021/2022” (così, testualmente, la pag. 57 della delibera); soluzione che la convenuta ha posto in essere con la dovuta tempestività del caso e con modalità la cui inadeguatezza – lo si ripete – non è stata da parte ricorrente dimostrata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                          Carlo Sica

Andrea Giordano  

 

Depositato in data 26 settembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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