FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 08/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SCIARRA ASD CUGNOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 694 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo SCIARRA e della società A.S.D. CUGNOLI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO SCIARRA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cugnoli, in violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore tecnico, 23, comma 2 e 38, commi 1 e 4 delle NOIF, e all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore tecnico per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. Francesco Frasca, all’epoca dei fatti allenatore privo sia di regolare tesserino per la corrente stagione sia di valido tesseramento (essendo tesserato per la società A.S.D. Cugnoli in qualità di dirigente accompagnatore), di svolgere nella stagione sportiva 2021 - 2022 l’attività di allenatore di fatto per la società A.S.D. Cugnoli, nonostante nella medesima stagione sportiva avesse già svolto le funzioni di allenatore per la A.S.D. Pennese calcio, pur non essendo tesserato per quest’ultima società, e per aver consentito il tesseramento del Sig. Francesco Frasca in qualità di dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Cugnoli senza che questo richiedesse la necessaria sospensione;

A.S.D. CUGNOLI, per responsabilità sia diretta, ex art. 6, comma 1 del C.G.S., per l'operato del proprio presidente Sig. Giancarlo Sciarra, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del C.G.S., società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal Sig. Francesco Frasca l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo SCIARRA, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CUGNOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Giancarlo SCIARRA e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. CUGNOLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it