FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 77/AA del 26/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BELLA BRANCATELLI POZZOLI ASD ONEGLIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 752 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni BELLA, Alessandro BRANCATELLI, Paolo POZZOLI, e della società A.S.D. ONEGLIA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI BELLA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Oneglia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Oneglia Calcio, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Felix Tinkiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria Liguria: Area Calcio Andora – Oneglia Calcio del 6.2.2022 e Pontelungo 1949 – Oneglia Calcio del 13.2.2022;

ALESSANDRO BRANCATELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Oneglia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Oneglia Calcio, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Felix Tinkiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria Liguria: Carlin’s Boys – Oneglia Calcio del 5.12.2021, Oneglia Calcio – Carcarese del 12.12.2021, Mallare – Oneglia Calcio del 16.1.2022, Oneglia Calcio – Aurora Calcio del 23.1.2022, Oneglia Calcio – Altarese del 30.1.2022, Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga del 27.2.2022, Millesimo Calcio – Oneglia Calcio del 6.3.2022, Oneglia Calcio – Borghetto S.S. 1968 del 13.3.2022 ed Atletico Argentina – Oneglia Calcio del 27.3.2022;

PAOLO POZZOLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Oneglia Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Oneglia Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Felix Tinkiano nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Prima Categoria Liguria: Carlin’s Boys – Oneglia Calcio del 5.12.2021, Oneglia Calcio – Carcarese del 12.12.2021, Mallare – Oneglia Calcio del 16.1.2022, Oneglia Calcio – Aurora Calcio del 23.1.2022, Oneglia Calcio – Altarese del 30.1.2022, Area Calcio Andora – Oneglia Calcio del 6.2.2022, Pontelungo 1949 – Oneglia Calcio del 13.2.2022, Oneglia Calcio – San Filippo Neri Albenga del 27.2.2022, Millesimo Calcio – Oneglia Calcio del 6.3.2022, Oneglia Calcio – Borghetto S.S. 1968 del 13.3.2022, Atletico Argentina – Oneglia Calcio del 27.3.2022 ed Oneglia Calcio - Carlin’s Boys del 3.4.2022; nonché ancora per aver consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. ONEGLIA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Paolo Pozzoli, Alessandro Brancatelli e Giovanni Bella ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Felix Tinkiano ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni BELLA, Alessandro BRANCATELLI e Paolo POZZOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ONEGLIA;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BELLA, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni per il Sig. Alessandro BRANCATELLI, 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Paolo POZZOLI, e di 4 punti di penalizzazione ed € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. ONEGLIA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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