FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 78/AA del 26/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FOGHINAZZI UP GAVIRATE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 31 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo FOGHINAZZI, e della società UP GAVIRATE CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO FOGHINAZZI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.P. Gavirate Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, anche in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la compagine rappresentata U.P. Gavirate Calcio, a mezzo di un comunicato ufficiale emesso da quest’ultima società, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell’onore e del rispetto del tesserato calciatore sig. Lucas Ezequiel Garcia Miranda;

UP GAVIRATE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il Sig. Massimo Foghinazzi; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo FOGHINAZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società UP GAVIRATE CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Massimo FOGHINAZZI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società UP GAVIRATE CALCIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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