F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 011/CSA pubblicata del 29 Settembre 2022 – A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA

Decisione n. 011/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 005/CSA/2022-2023   

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 005/CSA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 10 del 30.8.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.09.2022, l’Avv. Stefano Agamennone; sentito l’arbitro.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Marco Piredda, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 10 del 30.8.2022, in relazione alla gara amichevole Olbia Calcio/ A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA   del  6.8.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “per avere, in gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, invocando la natura amichevole della gara e sostenendo che il calciatore non si sarebbe reso responsabile del fatto riportato nella decisione impugnata, perché non avrebbe colpito il calciatore avversario con uno schiaffo, ma si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul volto, nell’intento di allontanare da sé l’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 settembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione, dopo aver sentito l’arbitro che ha diretto l’incontro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig.  Selva, arbitro della gara Olbia Calcio/ A.S.D. Calcio Costa Orientale Sarda SARABUSOGLIASTRA del 6.8.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del proprio referto, precisando che il Piredda ha colpito l’avversario con uno schiaffo al volto, il che smentisce la diversa ricostruzione del fatto prospettata dalla reclamante.

Sulla base di quanto precede, non potendo evidentemente la natura amichevole della gara elidere la gravità del fatto, che integra i contenuti propri della condotta violenta, il reclamo proposto dalla società Calcio Costa Orientale Sarda SARABUS-OGLIASTRA non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                                 Patrizio Leozappa               

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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