F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN – SD del 3 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. Mario Ceri – Reg. Prot. 35/TFN-SD

Decisione/0049/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3818/821pf 21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. Mario Ceri,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 19 agosto 2022, la Procura Federale ha deferito:

- sig. Mario Ceri, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società US Grosseto 1912, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

- società US Grosseto 1912 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Mario Ceri, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 13 giugno 2022 ha iscritto al n. 821 pf 21-22 il procedimento avente ad oggetto “ Mancato adempimento della società US Grosseto 1912 Srl dell’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021-2022”.

La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante e segnatamente la segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi presso la FIGC del 18.05.2022, con relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in pari data e il censimento ss 2021/2022 della società US Grosseto 1912 Srl.

All’esito delle indagini l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, in data 6 luglio 2022, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini al sig. Ceri e alla Società.

Gli incolpati non hanno presentato memorie difensive o altri atti.

La Procura ha provveduto a notificare agli incolpati l’atto di deferimento n. 3818/821pf 21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato e il Tribunale ha fissato l’udienza al 22 settembre 2022.

La fase predibattimentale

In data 21.9.2022 è stato depositato modulo di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS tra la Procura federale e la Società deferita nel quale è stata concordata una sanzione pari a 13.444,66 (tredicimilaquattrocentoquarantaquattro/66).

Il dibattimento

All’udienza del 22 settembre 2022, svoltasi in videoconferenza, sono comparsi l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio per la società US Grosseto 1912. Nessuno è comparso per il sig. Mario Ceri.

 

Preliminarmente il Presidente ha dato atto di un errore materiale di calcolo della sanzione finale indicata nel modulo di accordo ex art. 127 CGS depositato e sottoscritto dalla Procura federale e dalla US Grosseto 1912.

Sul punto l’avv. Luca Zennaro, rappresentante della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza della società US Grosseto 1912, hanno proposto e confermato la sanzione finale ai sensi dell’art. 127 CGS pari ad euro 13.334,66 (tredicimilatrecentotrentaquattro/66) di ammenda.

Il Presidente ha dato atto alle parti che, dopo un’attenta analisi della proposta di accordo ex art. 127 CGS, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dalle citate disposizioni per la dichiarazione di efficacia dell’accordo stesso (disposta poi con separato provvedimento).

L’avv. Luca Zennaro relativamente alla posizione del sig. Mario Ceri si è riportato all’atto di deferimento e chiede irrogarsi la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che il sig. Ceri debba ritenersi responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento prende avvio dalla segnalazione inviata dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi presso la FIGC del 18.05.2022, nella quale si evidenziava la violazione da parte della società deferita dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021 a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.

Difatti, l’attività istruttoria espletata ha consentito di accertare per tabulas come la società non abbia preso parte al Campionato Under 15 né abbia posto in essere posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f) sopra citato.

Ne deriva la responsabilità in capo al deferito per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la sopra citata dichiarazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti dei sig. Mario Ceri la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta).

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 3 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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