F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 049/CSA pubblicata del 11 Novembre 2022 – US Ancona S.r.l.
Decisione n. 049/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 049/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Francesca Mite – Componente (relatore)
Mauro Sferrazza - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 049/CSA/2022-2023, proposto dalla società US Ancona S.r.l. in data 21.10.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com.Uff. n. 58/DIV del 20.10.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2022, l’Avv. Francesca Mite;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società US Ancona S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive, inflitta al proprio tesserato Davide Mondonico, in esito alla gara Olbia– Ancona, disputata in data 19.10.2022, dal Giudice sportivo della Lega Pro.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il calciatore Davide Mondonico:
“per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo.
Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.”.
Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo. La reclamante evidenzia al punto a) del reclamo che la condotta è maturata in un momento di gara connotato da una particolare intensità agonistica; contesta al punto b) del reclamo la mancata applicazione della circostanza di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), CGS, tenuto conto che il calciatore della società Ancona avrebbe agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui e al punto c) del reclamo la mancata applicazione di quelle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2 CGS, stante “l’assenza di particolari conseguenze traumatiche, l’assenza di necessità di intervento dei sanitari in relazione alle reciproche scorrettezze tra gli atleti” e il comportamento sereno e collaborativo dello squalificato alla comunicazione del provvedimento di espulsione. Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 28.10.2022, nessuno è comparso per la parte reclamante.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, non può che essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S. La condotta addebitata al calciatore Mondonico rientra a pieno titolo nella fattispecie di condotta violenta, così come prevista dall’art. 38 del C.G.S. Il referto arbitrale è preciso ed inequivocabile, indicando che il calciatore sanzionato ha colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto e fa piena prova ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S.
Dal referto, prova privilegiata, non emergono elementi che possono valere ad attenuante la condotta del signor Mondonico, la quale dunque non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo, nè all’uopo potrebbe bastare, in linea con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato (cfr. CSA in C.U. 07.10.2022 n. 018/CSA/2022). La circostanza che non vi siano state lesioni non è derimente ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.
Parimenti non può essere condivisa l’argomentazione di cui al punto c) del reclamo circa l’applicazione della attenuante per assenza di conseguenze dannose a carico dell’avversario. Seppur una limitata giurisprudenza tende ad applicare le attenuanti in assenza di conseguenze dannose (i.e.: Corte Sportiva d’Appello, decisione del 21 dicembre 2018, Reclamo F.C. APRILIA RACING CLUB), numerose pronunce comportano invece sia la esclusione della concessione delle attenuanti per carenza di esiti dannosi e sia l’esclusione della valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF; Corte gius. Fed. Nel C.u. del 7 giugno 2012, n. 183; Corte gius. fed., in C.u. 153 del 12 febbraio 2020). A giudizio di questa Corte la valutazione della gravità della condotta violenta nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento violento o gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo vada sempre, e in ogni caso posto, in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022).
Quindi, questa Corte ritiene che nemmeno l’esame della circostanza di cui al punto c) possa consentire l’applicazione della attenuante di cui all’art. 13, comma 2°, CGS.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce