F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 047/CSA pubblicata del 11 Novembre 2022 – A.S.D. Licata Calcio

Decisione n. 047/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 046/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 046/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2022, l’Avv. Fabio Di

Cagno e udita per la reclamante l’Avv. Valentina Distefano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 24.10.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società A.S.D. Licata Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022, con la quale, in relazione alla gara Paternò – Licata disputatasi a Paternò il 16.10.2022, le sono state comminate le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse, “per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato due petardi, uno prima dell’inizio della gara e uno nel corso dell’intervallo, nelle vicinanze dello spogliatoio della squadra avversaria, uno dei quali, a causa della detonazione, causava stordimento ad un calciatore della società ospitante che si trovava all’interno del proprio spogliatoio rendendo necessario l’intervento dei sanitari e delle Forze dell’Ordine causando ritardo all’inizio del secondo tempo. Per avere i medesimi sostenitori, per la intera durata della gara, intonato cori gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dei componenti la società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della diffida e della recidiva specifica per i fatti di cui al CU 32”.

La reclamante, in primo luogo, contesta l’attribuzione ai tifosi del Licata del lancio dei petardi, sostenendo che, essendo tale lancio avvenuto al di fuori del recinto di gioco (cortile antistante gli spogliatoi del Paternò), l’arbitro non poteva averne individuato gli autori. Osserva altresì che, come risultava dallo stesso referto arbitrale, al termine della gara erano presenti sul campo almeno 25 persone non iscritte in lista riconducibili alla società Paternò e che, soprattutto, tutti i tifosi del Licata erano stati accuratamente perquisiti prima dell’inizio della gara senza che fosse stato trovato loro indosso alcun petardo: circostanza a dimostrazione della quale chiede acquisirsi le relazioni di servizio degli agenti del Commissariato di P.S. di Adrano, anche a conferma dell’episodio del fermo di un tifoso del Licata, già oggetto di Daspo, al quale erano stati trovati indosso due petardi.

Sostenendo quindi che solo i tifosi del Paternò avrebbero potuto essere gli autori del lancio dei petardi, la reclamante contesta la propria responsabilità anche per i cori offensivi e minacciosi da parte della propria tifoseria, sul presupposto che, ove effettivamente intonati, sarebbero stati giustificati quale reazione ad analoghi cori intonati dalla tifoseria del Paternò.

Evidenziando che la sanzione della disputa della gara a porte chiuse era stata già scontata, la reclamante conclude per l’annullamento dell’ammenda o comunque per la sua riduzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La principale tesi difensiva della reclamante, difatti, riposa su di un presupposto fattuale che, a ben vedere, risulta insussistente.

Contrariamente a quanto da essa sostenuto, perché chiaramente risultante dal referto arbitrale, il cortile antistante lo spogliatoio del Paternò non costituisce la zona dalla quale i petardi sono stati lanciati, bensì la zona dove questi sono esplosi (“pochi minuti prima della gara tifosi chiaramente riconducibili alla società Licata, per tribuna occupata e colori sociali, lanciavano un petardo a circa 15 metri dallo spogliatoio della società Paternò, al di fuori del cancello che separava lo spazio dall’ingresso del pubblico”).

Restano quindi del tutto irrilevanti sia la presenza sul campo al termine della gara di circa 25 persone non autorizzate (il lancio dei due petardi è avvenuto l’uno prima dell’inizio della gara e l’altro nell’intervallo), sia il fermo di un tifoso del Paternò con indosso due petardi (anche il Paternò è stato sanzionato per lo scoppio di petardi), sia infine la circostanza dell’avvenuta perquisizione dei tifosi del Licata che, visto quanto accaduto, quand’anche effettuata, deve ritenersi non essere stata accurata: circostanze sulle quali si rende quindi superfluo ogni accertamento ulteriore presso l’autorità di P.S., peraltro di dubbia ammissibilità, siccome sollecitato dalla reclamante.

E’ dunque pacifica la responsabilità della reclamante per il lancio dei due petardi (l’arbitro ne ha chiaramente indicata la provenienza dalla tribuna occupata dai tifosi del Licata), particolarmente grave nella misura in cui, oltre a comportare in astratto pericolo per l’incolumità pubblica, anche in concreto uno di essi ha causato lo stordimento di un calciatore del Paternò che si trovava all’interno del proprio spogliatoio.

Quanto ai cori offensivi, sostanzialmente non negati, non può certo costituire un’attenuante la reazione ad analoghi cori intonati dalla tifoseria avversaria, peraltro anche questi ultimi già opportunamente sanzionati.

Infine, sempre in chiave attenuativa della sanzione, la reclamante invoca la fattiva collaborazione che essa società avrebbe prestato con la pubblica autorità per organizzare al meglio la trasferta dei propri tifosi: sta di fatto che una attenuante siffatta, della quale comunque non è stata offerta evidenza concreta, resterebbe comunque travolta dalla recidiva specifica correttamente contestata dal Giudice Sportivo in relazione al C.U. n. 32 (lancio di bottigliette e sputi all’assistente arbitrale) e dalla diffida in tale occasione comminata, unitamente all’ammenda di € 2.500,00. Circostanza che elimina ogni possibile dubbio circa la congruità della sanzione inflitta alla reclamante, anche in ordine alla misura dell’ammenda.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE                  

Fabio Di Cagno                                                 Patrizio Leozappa 

                                   

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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