LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/ASD CITTANOVA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/ASD CITTANOVA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9,

- letto il ricorso del calciatore Alessio LO NIGRO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 21.06.2022 alla società A.S.D. Cittanova Calcio 1939 ed inviato a questa Commissione in data 23 giugno 2022  con il quale dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2020/2021  egli era tesserato con la società A.S.D. CITTANOVA CALCIO 1939 ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter, Punto 6, delle N.O.I.F., un accordo economico che prevedeva il compenso annuo lordo di € 22.000,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società gli corrispondeva la minor somma di € 17.400,00; c) ha percepito la somma complessiva di € 2.400,00 riferita ai bonus direttamente erogati dal CONI per il tramite della società “ Sport e Salute S.p.A.”; d) pertanto, lo stesso aveva ricevuto la somma complessiva di € 19.800,00 di tal che era creditore nei confronti della società A.S.D. Cittanova Calcio 1939 della restante somma di € 2.200,00; chiede di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 2.200,00

- Dà atto che il ricorso risulta regolarmente notificato, che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 28 n.4 e che la società in data 13 luglio 2022, a mezzo pec, ha fatto pervenire a questa Commissione Accordi Economici la memoria difensiva di costituzione, notificata in pari data anche al difensore del calciatore, regolarmente costituito ;

- Letta la memoria della società “ A.S.D. Calcio Cittanovese” del 13 luglio 2022 con la quale la stessa, preso atto delle doglianze del calciatore, ne contesta la fondatezza e ne chiede, pertanto il rigetto . In particolare, la società rappresenta che: a)  il calciatore non vanta alcun credito nei confronti della società avendo Lo Nigro in data 01/01/2021 sottoscritto un nuovo accordo di “variazione consensuale delle condizioni di contratto per prestazione sportiva settore dilettantistico stagione 2020/2021” in sostituzione del precedente accordo economico del 27/07/2020; b) nel nuovo contratto le parti davano espressamente atto che “l’accordo economico sottostante al contratto di cui in premessa” (ovvero l’accordo economico del 27.07.2020 di € 22.000,00) era da considerarsi “annullato totalmente”, c) si pattuiva, dal punto di vista economico, espressamente che il calciatore Alessio Lo Nigro avrebbe prestato “la sua attività sportiva, quale tesserato della A.S.D. Calcio Cittanovese, per la stagione sportiva 2020/2021, ricevendo dall’Associazione Sportiva il compenso di € 16.200,00 (lettere eurosedicimiladuecento/00) in totale, omnicomprensivo di rimborsi e spese” ; d) il predetto accordo economico di variazione veniva, poi, regolarmente depositato dalla A.S.D. Calcio Cittanovese presso la Sezione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in data 26 luglio 2021 mediante invio di comunicazione mail all’indirizzo: interregionale@lnd.it;

- In ragione di quanto evidenziato la società costituita avanza le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare la validità dell’accordo economico di € 16.200,00 sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2020/2021 in data 02/01/2021 in sostituzione del precedente accordo economico del 02/11/2020;

b) accertare e dichiarare che in forza delle pattuizioni contenute nell’accordo economico di variazione del 02/01/2021 l’importo dovuto in favore del calciatore Alessio Lo Nigro per la stagione 2020/2021 ammonta ad € 16.200,00  e ,per l’effetto, accertare e dichiarare che, alla luce dei pagamenti ricevuti dal calciatore, pari ad € 17.400,00, il calciatore Alessio Lo Nigro non ha più nulla ha da percepire dalla A.S.D. Calcio Cittanovese per la stagione sportiva 2020/2021.

- Letta la memoria di replica del difensore del calciatore inviata a mezzo pec alla CAE ed al difensore della società costituita in data 06 settembre 2022 con la quale, concludendo per l’accoglimento del ricorso, si rappresenta:

- Che nella segreteria dell’Ufficio Tesseramento Interregionale della L.N.D risulta depositato un solo accordo economico, ovvero quello sottoscritto tra le parti in data 28.7.2020 (così come prodotto nel giudizio) e che, pertanto, nessun altro accordo economico è stato depositato presso il predetto Ufficio Tesseramenti in sostituzione di quello depositato.

- Che sono meritevoli di tutela solamente i procedimenti fondati sugli atti ufficiali depositati presso la L.N.D., come disposto nell’art. 94 ter delle NOIF e che, pertanto, la Commissione Accordi Economici, può effettuare il suo accertamento delle somme dovute solo in riferimento agli accordi economici regolarmente depositati.

- Che il documento di “variazione” prodotto dalla società appare un documento “domestico”, non rispondente alla forma richiesta dall’apposito modulo fornito dalla L.N.D., non correttamente depositato presso l’Ufficio Tesseramento Interregionale essendo stato inviato solamente con mail all’indirizzo “interregionale@lnd.it”, e non con una pec, in data 26 luglio 2021 quando era già iniziata la stagione sportiva 2021/2022.

- E si contesta che il calciatore lo abbia sottoscritto, accettando, pertanto, la variazione economica e si evidenzia che il documento di variazione non è stato prodotto dalla società in originale ma bensì solamente in formato fotostatico.

- Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento e dato atto che nessuno è comparso per la costituita società

OSSERVA

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il calciatore, allegato al ricorso, ha prodotto l’accordo economico, sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 2020 e regolarmente depositato all’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale L.N.D.. La società, a contestazione della richiesta avanzata dal calciatore di essere creditore della somma di € 2.200,00, come in premessa specificato, produce un atto, apparentemente sottoscritto dal calciatore ( sul punto come successivamente si dirà, la difesa del calciatore contesta la sottoscrizione da parte dello stesso) e chiede di accertare e dichiarare, in virtù delle pattuizioni contenute nell’accordo economico di variazione del 02/01/2021 che il calciatore Alessio Lo Nigro non ha più nulla da percepire dalla A.S.D. Calcio Cittanovese per la stagione sportiva 2020/2021.

Il punto centrale della vicenda oggetto di valutazione, è, pertanto, quello di accertare se l’atto prodotto dalla società, che la stessa qualifica come “variazione consensuale delle condizioni di contratto per prestazione sportiva settore dilettantistico stagione 2020/2021, sia valido, regolarmente depositato e, pertanto, regolatore dei rapporti economici tra le parti e oggetto di valutazione da parte della Commissione.

L’art. 94 ter , comma 2, delle N.O.I.F., testualmente recita :” I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D. Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici. Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione

Sulla base della lettura della norma, che non si presta ad interpretazioni alternative, l’accordo economico, per la sua regolarità e validità, deve essere redatto su apposito modulo- quello del Dipartimento Interregionale L.N.D.. Campionato Nazionale Serie D- e depositato presso i Dipartimenti competenti entro termini fissati a pena di non accettazione dell’atto. E, allora, l’atto prodotto dalla società  “ A.S.D. Calcio Cittanovese è da ritenersi una scrittura privata, non un accordo economico redatto in conformità all’art. 94 ter, comma 2, e, come si evince dalla memoria medesima non è stato deposito nei termini presso l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale L.N.D., addirittura inviato a mezzo posta elettronica ordinaria a distanza di sette mesi circa dalla data di sottoscrizione, a stagione sportiva 2020/2021 ampiamente conclusa. In ragione di tanto, l’atto prodotto dalla società non può essere oggetto di valutazione e, in quanto non conforme alle regole, da ritenersi tamquam non esset .

In ragione di quanto osservato, dovendosi valutare il solo accordo economico ritualmente depositato e prodotto in allegato al ricorso, deve ritenersi che la pretesa creditoria del calciatore sia fondata. Egli a fronte di un accordo economico che prevedeva il pagamento per la stagione sportiva 2020/2021 della somma di € 22.000,00 ed avendo ricevuto la minor somma di € 19.800,00 ( € 17.400,00 dalla società più € 2.400,00  dalla società “ Sport e Salute S.p.A.”), è creditore nei confronti della società “ A.S.D. Calcio Cittanovese”   della somma di € 2.200,00.

Poiché la difesa del calciatore assume che l’atto prodotto dalla società  “ A.S.D. Calcio          Cittanovese”  non è stato sottoscritto dal calciatore, si impone, per la valutazione di competenza circa l’eventuale violazione di norme federali, la trasmissione, ai sensi dell’art. 28 n.8 Regolamento L.N.D., degli atti alla Procura Federale

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società “ A.S.D. CITTANOVA CALCIO 1939”. al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di € 2.200,00 nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario         (obbligatoriamente del           calciatore)    tramite         mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Dispone, per le motivazioni espresse innanzi, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ex  art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza.

 

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