LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PRANDELLI/F.C.RIETI S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PRANDELLI/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Matteo Prandelli, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.

in data 17.06.2022 alla società FC Rieti Srl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società SSD FC Rieti Srl per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 6.600,00, con decorrenza dal 01.10.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 3.800,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FC Rieti Srl del residuo importo di Euro 2.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FC Rieti Srl, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

Tuttavia, va opportunamente precisato che l'accordo economico depositato prevede una decorrenza a far data dal 22.02.2021 – e non dal 01.10.2021, come erroneamente indicato dal ricorrente – fino al 30.06.2021. Tale rilievo, in ogni caso, non incide sulla fondatezza della domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FC Rieti Srl al pagamento in favore del sig. Matteo Prandelli della somma di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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