LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Mattia SCOGNAMIGLIO/F.C.RIETI SRL
RICORSO DELCALCIATORE Mattia SCOGNAMIGLIO/F.C.RIETI SRL
Con ricorso, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 21 giugno 2022 il sig. Mattia Scognamiglio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la FC Rieti s.r.l., un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 6.300,00 per la Stagione Sportiva 2020/2021, in favore del calciatore Mattia Scognamiglio a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).
La società, ritualmente intimata a mezzo p.e.c., non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Il ricorrente dichiara di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 4.900,00 ricevuto dalla società, chiede la condanna della FC Rieti s.r.l. al versamento dell’importo di euro 1.400,00 a saldo di quanto dovuto, oltre interessi. La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, udita parte ricorrente all’udienza del 13 settembre 2022;
vista la mancata costituzione della società, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della FC Rieti s.r.l.;
accertata l’esistenza del credito del sig. Mattia Scognamiglio essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2020/2021 per l’importo lordo di euro 6.300,00; visto l’inadempimento incontestato quantificato euro 1.400,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la FC Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia Scognamiglio della somma di € 1.400,00, oltre interessi, sino all’effettivo soddisfo, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente .
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Ordina alla FC Rieti s.r.l. di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.