LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL RENDE CALCIO 1968/Aleksandros DHAMO

RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD ARL RENDE CALCIO 1968/Aleksandros DHAMO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 13.9.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della società SSD ARL Rende Calcio 1968 del 28.6.2022 (ricevuto a mezzo pec il 29.6.2022), notificato il 29.6.2022 al calciatore Dhamo Aleksandros, sia con raccomandata a.r. sia a mezzo pec presso il domicilio eletto nello studio del proprio legale (si precisa, per completezza, che agli atti del procedimento risulta depositata unicamente la ricevuta di avvenuta consegna della pec e non anche la ricevuta di ritorno della predetta raccomandata);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D. ed essendo irrilevante – stante la contestuale notifica presso il domicilio eletto – la mancata prova della notifica del ricorso presso la residenza del calciatore);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche presso i domicili eletti rispettivamente della comparsa di costituzione e risposta con contestuale domanda riconvenzionale del calciatore dell’11.7.2022, della memoria di replica della società del 19.7.2022, della memoria integrativa del calciatore dell’1.9.2022 nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all’udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La ricorrente società ha adito questa Commissione deducendo: di aver stipulato, il 4.10.2021, un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con il sig. Dhamo a fronte di un compenso lordo di euro 12.000,00; che il calciatore, in occasione di un amichevole disputatasi il 2.12.2021, subiva un infortunio che determinava l’apertura del sinistro con Generali Italia Spa (come da convenzione LND); che, dal 4.12.2021, il calciatore non faceva pervenire alcuna sua notizia, neppure in merito all’infortunio occorso, interrompendo indebitamente le proprie prestazioni sportive; di aver inviato, il 27.12.2021, una raccomandata al calciatore intimandogli formalmente di prendere contatti con la stessa stante la sua indebita sospensione dell’attività sportiva;  di aver inviato una seconda raccomandata, il 10.1.2022, contestando nuovamente l’inadempimento e riservandosi l’adozione dei conseguenti provvedimenti (stante il mancato riscontro alla prima intimazione);  di aver ricevuto riscontro alle due predette missive dal legale del calciatore (solo il 19.1.2022), il quale sosteneva che le due raccomandate contenevano dei fogli bianchi; che il 25.1.2022 lo stesso legale comunicava che il suo assistito si sarebbe ricoverato il 31.1.2022 per sottoporsi all’intervento chirurgico;  che mai, prima di questa comunicazione, la società aveva ricevuto informazioni sull’infortunio; che il comportamento del calciatore contrastava con i principi sanciti dall’art. 4 C.G.S. nonché violava l’art. 92 N.O.I.F. e ciò sia per aver “abbandonato” la società senza fornire notizie e motivazioni (evitando anche il consulto del medico sociale), sia per aver sostenuto di aver ricevuto dei fogli in bianco, così facendo venire meno quel rapporto di fiducia che è alla base del rapporto società/calciatore; che, alla data del ricorso (28.6.2022), il calciatore non aveva fatto più ritorno alla società nonostante l’infortunio non necessitasse di tempi di recupero così lunghi, con la conseguenza che lo stesso ne aveva approfittato per sottrarsi ai suoi doveri; che sussistono i presupposti per la risoluzione dell’accordo economico e/o quantomeno per la riduzione dei compensi non dovuti per tutto il periodo di inattività in quanto il calciatore, da un lato, si è sottratto alle visite del medico sociale ed ha prenotato il ricovero a distanza di due mesi dall’infortunio (senza, peraltro, fornire notizie sulle sue condizioni di guarigione) e, dall’altro lato, perché per effetto della copertura assicurativa beneficerà – per tutto il periodo e fino alla sua guarigione – del risarcimento da parte della Generali Italia Spa, non potendo lo stesso cumularsi con i compensi di cui all’accordo economico.

La società Rende Calcio 1968 ha chiesto, pertanto, alla Commissione, in via principale di “accertare e dichiarare l’inadempimento del calciatore e per l’effetto dichiarare la risoluzione dell’accordo economico a far data dal 04/12/2021 con la conseguenza che alcun compenso è dovuto”, in via subordinata  di “accertare e dichiarare l’inadempimento del calciatore e per l’effetto dichiarare non dovuti i compensi al calciatore a far data dal 04/12/2021 e fino ad avvenuta guarigione certificata dal medico competente ovvero dalla data che sarà accertata in corso di causa e comunque nella misura che la Commissione riterrà di giustizia anche in via equitativa”, in via istruttoria “di disporre una CTU medico legale con anticipazione delle spese a carico della società affinché si accerti la natura dell’infortunio e gli ordinari tempi di guarigione in uno al comportamento del calciatore finalizzato alla pronta guarigione”.

Il resistente calciatore si è costituito con comparsa nella quale, dopo aver confermato i termini dell’accordo economico, l’infortunio occorso e l’intervento chirurgico effettuato il 31.1.2022 (“ricostruzione LCA e sutura meniscale interna”), ha eccepito in fatto:  di aver costantemente informato la società sul proprio stato di salute (la quale, peraltro, aveva posto in essere tutte le attività necessarie per l’apertura della pratica assicurativa);  di aver attivato, il 28.12.2021, l’indirizzo pec comunicandolo tempestivamente alla società come richiestogli; di aver ricevuto, 14.1.2022 e il 18.1.2022, due raccomandate dalla società contenenti in entrambi i casi dei fogli bianchi;  di aver contestato l’accaduto il 19.1.2022, evidenziando un possibile errore di allegazione e invitando la società a eseguire/rieseguire ogni eventuale comunicazione presso il domicilio eletto; di non aver ricevuto riscontro alcuno, con la conseguenza che nessuna contestazione gli era mai stata mossa; di aver inviato il 25.1.2022 una pec alla società per informarla della data dell’intervento chirurgico; di aver dimostrato l’infondatezza delle argomentazioni contenute nel precedente ricorso notificatogli dalla società il 3.2.2022 (conclusosi con la pronuncia di inammissibilità resa da questa Commissione – cfr. C.U. n. 64 del 13.5.2022), precisando che “nei termini di legge, nulla eccepiva e contestata in merito alle allegazioni e rappresentazioni formulate dal calciatore”; di avere, con pec dell’11.3.2022, 22.4.2022 e 30.5.2022 comunicato alla società le ulteriori prognosi in attesa della guarigione clinica; di aver ricevuto il 29.6.2022 la notifica del nuovo ricorso della società; di essere stato dichiarato clinicamente guarito il 5.7.2022.

Il sig. Dhamo ha eccepito, in diritto, la “applicazione del principio di non contestazione sui fatti tutti già oggetto del procedimento n.prot. 47 bis 2021/2022 C.U. n. 64 del 13.5.2022” (richiamando la decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 50/2021 ed evidenziando come nel precedente procedimento “avente ad oggetto le medesime parti ed i medesimi presupposti di fatto e diritto” la società nulla avesse eccepito e contestato sulle circostanze da lui rappresentate che, pertanto, ex art. 115 cpc “non potranno che essere illimitatamente provate ai fini della decisione”) e contestato nel merito:  gli allegati nn. 3 e 5 della ricorrente nonché i fatti con essi rappresentati in quanto le due raccomandate contenevano, invero, solo fogli bianchi (come dimostrato dalla ripresa video effettuata all’atto di apertura della seconda busta), precisando altresì come dinanzi alla sua contestazione dell’accaduto, non avesse fatto seguito alcun riscontro da parte della società che si premurava solo di dare avvio al (precedente) procedimento; di avere conservato un costante contatto con la società e di avere portato avanti ogni attività necessaria al recupero (come da documentazione prodotta);  di avere comunicato tempestivamente la propria pec alla società che, invece, gli aveva inviato due raccomandate senza, poi, riscontrare la richiesta del suo legale;  di non aver ricevuto alcuna richiesta di sottoporsi a visita e di non aver mai “abbandonato” la società come dimostrato dalla documentazione versata in atti;  l’infondatezza delle doglianze avversarie – volte ad eludere il pagamento di quanto dovutogli – quanto alla violazione degli artt. dall’art. 4 C.G.S. e 92 N.O.I.F. e ciò sia in punto di risoluzione dell’accordo economico e sia in punto di riduzione dei compensi;  che l’assicurazione non prevede un risarcimento “per tutto il periodo e fino alla guarigione” bensì un mero indennizzo tabellare (pari ad euro 857,19, oltre al rimborso di una parte delle spese sostenute), che nulla ha a che vedere con i compensi pattuiti e volto a risarcire – parzialmente – le invalidità permanenti conseguenti all’evento lesivo; che quanto richiesto dalla società è anche in contrasto con l’art.7 dell’accordo economico sottoscritto, dal quale si evince il pieno diritto del calciatore a percepire quanto dovuto in pendenza di infortunio.

Il resistente ha infine:  svolto domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dell’importo maturato e non ancora versato, “nella misura di € 10.000,00 o la maggiore e/o minore somma dovuta oltre interessi come per legge” (avendo percepito solo il minor importo di euro 2.000 a mezzo assegno); in via istruttoria, chiesto l’ammissione di prova testimoniale del Sig. Dhamo Anesti (padre del calciatore) sui tre capitoli di prova formulati, opponendosi all’ammissione della CTU ex adverso richiesta non avendogli la società mai chiesto di  sottoporsi a visita medica presso un suo fiduciario né, d’altronde, contestato il decorso clinico;  motivato le ragioni del versamento del contributo unificato; concluso chiedendo: in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dei documenti sub nn. 3 e 5; in via principale il rigetto del gravame della società e, in via riconvenzionale, la condanna della società al pagamento della somma ancora dovuta “e/o nella maggiore e/o minore somma che si riterrà equa e di giustizia, oltre interessi come per legge”, con vittoria di spese e competenze legali e rimborso della tassa reclamo.

La società ricorrente con memoria di replica inviata il 19.7.2022: ha contestato il video ex adverso prodotto; ha osservato come lo scritto di controparte contenesse rilievi già mossi nel precedente giudizio, che la società aveva omesso di riproporre “per cui assolutamente superflui ed indifferenti”; ha rilevato come, ai fini del procedimento, fosse determinante il fatto che il calciatore dal dicembre 2021 avesse abbandonato la squadra (senza farvi rientro, seppur sollecitato), che quest’ultimo avrebbe goduto della polizza a copertura dell’infortunio e che la guarigione si era protratta oltre il tempo necessario – e, comunque, “per oltre sei mesi” – a causa  del ritardo nel sottoporsi all’operazione (senza, peraltro, svolgere la riabilitazione presso il campo di allenamento e con i medici sociali);  ha, dunque, evidenziato come la condotta del calciatore non sarebbe stata ispirata a criteri lealtà/ correttezza sportiva e che, peraltro, vi era stata la necessità di sottoscrivere un accordo economico con un nuovo calciatore; ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale opponendosi anche alle prove istruttorie ex adverso richieste, insistendo nelle proprie conclusioni.

Il calciatore resistente con memoria integrativa trasmessa l’1.9.2022: ha rilevato come l’intervenuta dichiarazione di inammissibilità del precedente ricorso non potesse sanare le decadenze maturate né avrebbe potuto costituire “una nuova chance... in grado di far cadere nel vuoto quanto cristallizzato nei precedenti atti intercorsi tra le parti” (ferma restando l’avvenuta non contestazione dei fatti contenuti nella comparsa di costituzione nonché della certificazione medica); ha precisato come: 1) le proprie allegazioni fossero ammissibili ex art. 28, comma 6, del Regolamento L.N.D.; 2) la contestazione del video fosse tardiva e generica; 3) i rilievi del sig. Dhamo nella propria costituzione rendessero possibile la ricostruzione dei fatti, agevolando l’esame del contegno stragiudiziale delle parti; 4) la contestazione in merito al lamentato abbandono dell’attività calcistica fosse tardiva e generica; 5) le rappresentazioni avversarie su intervento/certificazioni mediche/tempistica di guarigione  fossero sprovviste di conforto scientifico; 6) la società non si fosse, invero, interessata della riabilitazione eseguita dal calciatore; 7) l’intervenuta sostituzione con un altro tesserato, oltre che irrilevante, fosse priva di supporto probatorio; 8) la richiesta di risoluzione per il protrarsi dell’infortunio oltre i sei mesi fosse stata avanzata per la prima volta nella memoria del 19.7.2022, con la conseguenza che la stessa costituiva domanda nuova e irrilevante anche ai fini dell’art. 112 cpc. Evidenziava, infine, che ove la C.A.E. avesse ritenuto meritevole di esame il decorso del termine semestrale ai fini della dichiarazione della risoluzione, quest’ultima non avrebbe potuto intaccare gli importi maturati dall’infortunio fino alla scadenza del sesto mese ma esclusivamente il periodo successivo (i.e. 3.6-30.6.2022) con conseguente riduzione del quantum debeatur nella misura di euro 1.244,32 (secondo il dettagliato calcolo riportato nella memoria). La difesa del resistente ha insistito, quindi, in tutte le proprie richieste, anche istruttorie, depositando altresì la cartella clinica del Sig. Dhamo nonché fattura e pro forma delle spese fisioterapiche sostenute.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 13.9.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi e hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni (il procuratore della società ricorrente ha introdotto, nel corso della discussione, nuovi argomenti difensivi che – escluso, in questa sede, ogni giudizio sulla loro rilevanza o fondatezza per quanto di seguito specificato – invero, avrebbero dovuto essere riportati in un’apposita memoria da depositarsi nel termine perentorio del 6.9.2022, secondo quanto prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., ciò con ogni logica conseguenza in ordine alla loro inammissibilità che ne ha, dunque, precluso ogni possibile valutazione da parte di questa Commissione).

Preliminarmente, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti (i.e. CTU e prova per testi), la C.A.E. ritiene che la decisione possa essere assunta sulla scorta di tutta la copiosa documentazione versata in atti, avendo la stessa consentito una completa ed esaustiva istruttoria del procedimento (e ciò prima ancora di entrare nel merito della ammissibilità e/o rilevanza delle richieste istruttorie articolate da entrambe le parti).

Fermo quanto precede, la C.A.E. ritiene – per le ragioni che seguono – che il ricorso proposto dalla società sia infondato mentre sia meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dal calciatore nel limite, però, del minore importo di euro 8.755.68 (oltre interessi), ritenendosi applicabile al caso di specie il limite (temporale) semestrale previsto all’art. 7 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, con conseguente sua risoluzione dal 3.6.2022 e riduzione del quantum debeatur secondo i criteri di calcolo, su base giornaliera, utilizzati da questa Commissione (durata accordo economico pari a 270 giorni/dal 4.10.2021 al 30.6.2022; importo giornaliero dovuto euro 12.000,00/270 giorni = euro 44,44; importo maturato dal 3.6.2022 al 30.6.2022 euro 44,44/28 giorni = euro 1.244,32; totale dovuto euro 10.000,00-1.244,32= euro 8.755,68).

La documentazione depositata – al di là delle diverse prospettazioni difensive sui fatti di causa – offre, infatti, ampio riscontro alla domanda riconvenzionale svolta dal sig. Dhamo risultando provata sia la sua conclusione dell’accordo economico, sia l’ammontare della somma pretesa (seppur la stessa, come anticipato, risulti inferiore rispetto a quella dovuta ove non fosse decorso il termine semestrale) in forza del compenso ivi indicato nonché dell’importo medio tempore percepito e del contegno adottato dal calciatore dal giorno dell’infortunio (avvenuto nel corso dell’attività sportiva prestata in favore della ricorrente) e fino alla sua guarigione clinica.

È stato, infatti, provato per tabulas:  che il calciatore ha costantemente e diligentemente informato la società circa il suo stato di salute e sul decorso post operatorio, aprendo altresì – su richiesta del segretario della ricorrente – una casella di posta elettronica certificata (cfr. docc. 2, 7, 12, 13 e 14 allegati alla comparsa di costituzione nonché doc. 6 allegato al ricorso); che il calciatore si sia attivato, tramite il proprio legale, per riscontrare le due raccomandate ricevute nel gennaio 2022 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso e doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione);  che il calciatore si è, comunque, tempestivamente attivato per sottoporsi a tutte le necessarie visite mediche nonché all’operazione chirurgica (considerando la pandemia in corso nonché, in parte, le festività natalizie – cfr. docc. 1 e 8 allegati alla comparsa di costituzione) ed alla successiva riabilitazione (cfr. doc. 23 allegato alla memoria integrativa); che il calciatore percepirà da parte delle Generali Spa un indennizzo prestabilito e non già l’intero risarcimento per le invalidità conseguenti al sinistro, indennizzo che, peraltro, nulla ha a che vedere con le somme di cui all’accordo economico (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione).

Di contro la società con il ricorso ha depositato (oltre all’accordo economico ed alla comunicazione di apertura del sinistro e alla tassa reclamo) le due raccomandate del 27.12.21 e del 10.1.22 (la cui ricezione è oggetto di contestazione da parte del calciatore ma il cui contenuto è invero irrilevante ai fini della decisione, essendo le doglianze ivi riportate sconfessate dal documento contenente la “stampa” delle conversazioni WhatsApp – cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) e le due pec dell’avv. Schiavone ricevute nel gennaio 2022.

Risulta evidente come, da un lato, le contestazioni della società circa l’indebita interruzione dell’attività sportiva e la mancanza di informativa sull’infortunio si rivelino assolutamente infondate alla luce delle copiose prove documentali (anche dal punto di vista medico) offerte dal calciatore e come, dall’altro lato, la società non abbia fornito prova alcuna circa eventuali richieste al calciatore di sottoporsi a visita presso il medico sociale (contestazione formulata per la prima volta nel ricorso), né d’altronde abbia fornito prova alcuna dell’intervenuta sottoscrizione di un nuovo accordo economico per sostituire il resistente (circostanza che, peraltro, anche laddove fosse stata dimostrata non avrebbe avuto rilevanza alcuna ai fini della decisione).

Rilevato quanto sopra e considerato che l’onere della prova gravava in capo alla società ricorrente, per effetto del principio per il quale chi “vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (principio, peraltro, già richiamato da questa Commissione in occasione della decisione contenuta nel C.U. n. 3 del 24.3.2022, SSD Arl Città Di Campobasso/Ferdinando SFORZINI; confermata dal Tribunale Federale Nazionale con Decisione/0083/TFNSVE-2021-2022 del 4.5.2022), il ricorso deve essere rigettato in quanto, nel caso di specie, la società non ha in alcun modo provato la sua tesi diretta a sostenere il presunto inadempimento del calciatore alle proprie obbligazioni.

Deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale formulata dal calciatore (seppur per il minore importo sopra precisato), il quale ha dedotto e dimostrato – oltre alla correttezza della sua condotta – l’omesso pagamento del residuo importo di euro 10.000,00 da parte dalla società (che, al riguardo, nulla ha eccepito sul quantum, né d’altronde ha eccepito di aver corrisposto un importo maggiore rispetto a quello di euro 2.000,00 che il calciatore ha dichiarato di aver ricevuto).

In assenza di contestazioni e/o prova contraria sull’importo già corrisposto al calciatore, la società è, dunque, rimasta inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni pecuniarie e, pertanto, deve essere condannata al pagamento dell’importo ancora dovuto al sig. Dhamo che – come già anticipato – non potrà, però, corrispondere a quello residuo – rispetto al valore riportato nell’accordo economico – di euro 10.000,00.

Si osserva, infatti, come  pur in assenza di una specifica domanda di risoluzione ex art. 7 (dell’accordo economico) e del generico riferimento da parte della società – in sede di memoria di replica – al protrarsi dell’infortunio “per oltre sei mesi”, questa Commissione non può non considerare, da un lato, la più volte manifestata intenzione della società stessa di risolvere l’accordo economico (seppur per inadempimento) e, dall’altro lato, la circostanza che il titolo sul quale si fonda la pretesa risolutoria sia unicamente l’accordo economico (sebbene lo stesso rilevi, ai fini della decisione, per il decorso del termine semestrale e non già per l’asserito inadempimento del calciatore).

In aggiunta a quanto precede non può, poi, non considerarsi che l’evento causale che ha originato il presente procedimento è stato l’infortunio del sig. Dhamo e ciò sia che lo si consideri per l’applicazione dell’art. 7 sia dal punto di vista delle obbligazioni ad esso conseguenti (e, dunque, ai fini di un eventuale inadempimento).

È indubbio poi che, al di là del contegno assunto della società nella fase post-infortunio (che alla luce della documentazione in atti non è risultato essere da censure), quest’ultima abbia dovuto rinunciare alle prestazioni del calciatore per il resto della stagione sportiva (invero per colpe non ascrivibili a nessuna delle parti in causa), permanendo, però, in capo ad essa l’obbligo di rispettare l’impegno economico assunto.

Condannare, dunque, la società al pagamento integrale del residuo importo previsto dall’accordo economico per la mancanza di un’espressa domanda in tal senso, senza considerare l’intervenuto decorso del termine semestrale rispetto al giorno dell’infortunio né la chiara volontà della società di risolvere l’accordo medesimo (seppur per un motivo diverso che, però, si ribadisce trae origine da un unico titolo e in conseguenza dello stesso accadimento), costituirebbe sicuramente un provvedimento, invero, eccessivamente gravoso e, comunque, contrario a quelle ragioni di equità che, più volte, hanno orientato le decisioni di questa Commissione (ci si riferisce, in particolare, a tutti i procedimenti originati in conseguenza della pandemia, ove l’equità è diventata una vera e propria “regola”).

Ad abundantiam non può non rilevarsi come anche lo stesso resistente, nelle proprie conclusioni, nel chiedere la condanna della società al pagamento della somma ancora dovuta abbia inserito – correttamente – l’inciso “e/o nella maggiore e/o minore somma che si riterrà equa e di giustizia”, formula che apparentemente potrebbe sembrare una semplice “clausola di stile” ma che, invero, conferma – una volta di più – come questa Commissione abbia la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità  dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare  –  la gran parte delle sue decisioni e che, in ogni caso, si ritiene certamente applicabile nel caso di specie.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta le domande di risoluzione per inadempimento formulate dalla società ricorrente in quanto infondate, dichiara la risoluzione dell’accordo economico con decorrenza dal 3 giugno 2022 (ai sensi di quanto ivi previsto all’art. 7) e per l’effetto accoglie la domanda formulata dal calciatore in via riconvenzionale condannando la SSD ARL Rende Calcio 1968, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Aleksandros Dhamo, della somma di € 8.755,68 oltre interessi dal dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone l’incameramento della tassa versata dalla ricorrente nonché la restituzione della tassa versata dal resistente (in quanto non dovuta), subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD ARL Rende Calcio 1968 di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

 

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