LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Cosimo Gaetano MENNELLA/A.S.D.TROINA
RICORSO DELCALCIATORE Cosimo Gaetano MENNELLA/A.S.D.TROINA
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 30 giugno 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Gaetano Cosimo Mennella, nato a Copertino (Prov. LE) il 3 aprile 2002, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :
per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con la ASD Troina con la quale ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal mese di gennaio 2022 al 30 giugno 2022,
che prevedeva un compenso globale lordo pari a euro 2.000,00, oltre vitto e alloggio;
la Società ha corrisposto al calciatore euro 400,00; la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Mennella di euro 1.600,00.
Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Troina al pagamento della somma di euro 1.600,00, maggiorati di interessi.
La Società ASD Troina non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 6 ottobre è comparsa parte ricorrente, nella persona del proprio legale, che si è riportata al ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :
- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la ASD Troina a riconoscere al Sig. Mennella, come in epigrafe individuato, la somma di euro 1.600,00. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta avanzata dal calciatore di vedersi riconosciuti gli interessi;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;
ordina alla A.S.D.TROINA di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente
datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.