FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 06/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BERARDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 118 pf 22/23 adottato nei confronti del Sig. Domenico BERARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO BERARDI, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società U.S. SASSUOLO CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara MODENA vs SASSUOLO, disputata in data 08/08/2022 e valevole per il 1^ turno (tentaduesimi di finale) della COPPA ITALIA FRECCIAROSSA s.s. 2022/2023, e nel mentre si trovava nel piazzale antistante l’impianto sportivo teatro dell’evento (Stadio BRAGLIA di Modena) intento a raggiungere a piedi la propria autovettura per allontanarsi dallo stadio, tentato di aggredire fisicamente un tifoso della squadra ospitante (Modena) che al momento, unitamente ad altri supporters, aveva insultato pesantemente sia lui che la propria famiglia, non riuscendo nel proprio intento solo per il pronto intervento di un tesserato del MODENA e di alcuni addetti alla sicurezza ivi presenti che, dopo averlo raggiunto, lo fermavano e lo allontanavano di forza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico BERARDI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda (da devolvere alla Associazione “Polivalente San Vito A.S.D.R.C. E. T.S.”) per il Sig. Domenico BERARDI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Il soggetto sanzionato con l’ammenda di cui al presente Comunicato Ufficiale dovrà dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all’associazione nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it