FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 87/AA del 10/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARBOTTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 834 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Silvestro CARBOTTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVESTRO CARBOTTI, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società CN Sport S.r.l., all’epoca dei fatti, acquirente con atto del 22 giugno 2021 delle quote della società Corporate Investments Group S.R.L., soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5 e dell’art. 32, comma 5-bis e comma 5- ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito della istanza di riesame, formulata ai sensi dei commi 2 e 3 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F. in quanto prodotta solo previa concessione del termine aggiuntivo di cui al 5° comma della Norma Transitoria annessa all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro CARBOTTI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Silvestro CARBOTTI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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