FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 88/AA del 10/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DANESE OUTARGA ASD CASTELLUCCHIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Gabriele DANESE, Mohamed OUTARGA e della società ASD CASTELLUCCHIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE DANESE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castellucchio: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castellucchio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mohamed Outarga, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Polisportiva Primavera - Castellucchio dell’1 maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; tutto ciò, peraltro, consentendo e comunque non impededento che il calciatore sig. Mohamed Outarga partecipasse alla gara sopra citata utilizzando il nominativo indicato in distinta del sig. Mohamed Ali Mhadhebi, soggetto effettivamente tesserato per la società A.S.D. Castellucchio che però non era presente all’incontro; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Polisportiva Primavera - Castellucchio dell’1 maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Castellucchio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mohamed Ali Mhadhebi, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza dello stesso in campo mentre il calciatore schierato era il sig. Mohamed Outarga, soggetto non tesserato per la A.S.D. Castellucchio;

MOHAMED OUTARGA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. Castellucchio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla A.S.D. Castellucchio, alla gara Polisportiva Primavera - Castellucchio del 1° maggio 2022 valevole per il campionato di terza categoria, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; lo stesso, inoltre, ha partecipato alla gara appena citata con il nominativo indicato in distinta del sig. Mohamed Ali Mhadhebi, soggetto effettivamente tesserato per la società A.S.D. Castellucchio, che tuttavia non era presente all’incontro;

A.S.D. CASTELLUCCHIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione il sig. Gabriele Danese ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Mohamed Outarga ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele DANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTELLUCCHIO, e dal Sig. Mohamed OUTARGA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Gabriele DANESE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mohamed OUTARGA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. CASTELLUCCHIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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