DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 25.10.2022 – Campionato Serie D – Delibera – 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L – CALCIO BRUSAPORTO

1913 SEREGNO CALCIO S.R.L - CALCIO BRUSAPORTO

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO SRL con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto e meramente asseverato "errore tecnico" dell'arbitro e dell'assistente arbitrale derivante da "plurime violazioni del Regolamento del Giuoco del Calcio" e, per l'effetto si chiede di disporre la ripetizione della gara, nonché di irrogare sanzione disciplinare a carico del calciatore DARIO SUARDI, n. 5 della A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO; - rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una rarefatta ricostruzione della quaestio facti secondo cui gli Ufficiali di gara avrebbero mancato di rilevare un fallo di mano in area di rigore determinato dalla circostanza che il calciatore DARIO SUARDI, n. 5 della A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO, avrebbe raccolto con le mani il pallone senza che il medesimo fosse uscito dal terreno di giuoco che non è in alcun modo accompagnata da qualsivoglia tangibile elemento di prova; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario tanto l'arbitro quanto l'assistente arbitrale, ciascuno con proprio supplemento di referto, ricostruiscono puntualmente le modalità che hanno condotto all'assegnazione della rimessa dal fondo, avendo il guardalinee segnalato "la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta";

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO SRL - A.S.D. CALCIO BRUSAPORTO 0 -0; 3) di addebitare sul conto della U.S. 1913 SEREGNO CALCIO SRL la tassa di reclamo;

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