DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 15.11.2022 – Campionato Serie D – Delibera – U.S. PISTOIESE 1921 – FORLI S.R.L.

U.S. PISTOIESE 1921 - FORLI S.R.L.

 Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla US PISTOIESE 1921 e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché l'Arbitro avrebbe erroneamente ammonito, al 42º del primo tempo, in luogo del calciatore. 39, BIAGIONI ALESSIO, altro calciatore della US PISTOIESE 1921, vale a dire il n. 21, ARCURI ALBERTO, successivamente espulso per somma di ammonizioni; - lette le controdeduzioni depositate dalla FC FORLI’ con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti; - rilevato che al ricorso la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, documentazione video e immagini e che ai sensi dell'art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; - rilevato come dalla visione delle riprese televisive emerga con sufficiente chiarezza come l'Arbitro sia incorso nell'errore lamentato, poiché: a) il provvedimento di ammonizione comminato al minuto 42 del primo tempo, per un fallo ai danni di un calciatore avversario che determinava l'assegnazione di un calcio di rigore, è chiaramente esibito al calciatore della US PISTOIESE 1921, n. 21, ARCURI ALBERTO, mentre da quanto è dato osservare l'azione fallosa incriminata risulta commessa dal calciatore n. 39, del medesimo sodalizio, BIAGIONI ALESSIO. b) al minuto 28 del secondo tempo, il n. 21 della US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO, veniva nuovamente ammonito, con conseguente provvedimento di espulsione a suo carico; - considerato che l'errore compiuto nell'individuare il calciatore che aveva commesso il fallo al 42º del primo tempo, è risultato decisivo ai fini della successiva irrogazione del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione comminata al n. 21 della US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO nel corso del secondo tempo; - rilevato come anche il direttore di gara, con supplemento di rapporto, ha confermato lo svolgimento dei fatti dianzi descritto; - in conseguenza della intervenuta doppia ammonizione, che ha privato anzitempo la società US PISTOIESE 1921 di un calciatore la gara non ha avuto un regolare svolgimento

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo dispone, - la ripetizione della gara oggetto, dichiarata irregolare per errore tecnico dell'Arbitro; - trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; - di non addebitare la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it