DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 323 del 03.12.2022 – Delibera – GARA DEL 20/11/2022: ASD CITTA” DI ACRI – ASD POLISPORTIVA FUTURA Reclamo proposto dalle Società: Polisportiva Futura

GARA DEL 20/11/2022: ASD CITTA” DI ACRI – ASD POLISPORTIVA FUTURA

Reclamo proposto dalle Società: Polisportiva Futura

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 per le gare del campionato Under 19, in forza del quale è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatori formati, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’Arbitro.” Nel caso di specie, tenuto conto che la compagine della A.S.D. CITTA’ DI ACRI C5 ha presentato all'arbitro una distinta con dieci calciatori, i formati, in virtù delle disposizioni dianzi citate, avrebbero dovuto essere minimo otto, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso degli atleti schierati. Questo non è avvenuto in quanto gli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici hanno evidenziato che alla data di disputa dell’incontro solo n.6 erano i calciatori formati che hanno preso parte all'incontro richiamato in premessa, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare di Campionato “Under 19”. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 290 del 23/11/2022 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla A.S.D. CITTA’ DI ACRI C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it