F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0053/CFA pubblicata il 6 Dicembre 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Tommaso Spagnoli

Decisione/0053/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0053/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

Marco La Greca – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0053/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo n. 27 del 21.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 1° dicembre 2022, il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi, per la Procura Federale Interregionale, l’Avv. Enrico Liberati e, per il deferito Tommaso Spagnoli, l'Avv. Flavia Tortorella, nonché lo stesso signor Tommaso Spagnoli.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 77 del 16 maggio 2022 - adottata in relazione agli incidenti verificatisi nel corso dell’incontro disputato il precedente 8 maggio tra le squadre della ASD Pacentro Calcio e della ASD Marsicana SC, valido per il campionato di seconda categoria, che avevano portato alla sospensione definitiva della gara - la Corte sportiva di appello a livello territoriale dell’Abruzzo:

- ha confermato le sanzioni inflitte dal Giudice sportivo (per entrambe le società, perdita della gara con il punteggio di 0-3 e ammenda di 200,00; per i calciatori Mario Di Girolamo, della ASD Marsicana SC, e Fabio Scelli, del ASD Pacentro Calcio, la squalifica di tre giornate di gara);

- ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli eventuali adempimenti di competenza.

La Procura federale ha avviato una indagine, nel corso della quale è stata acquisita varia documentazione e sono stati ascoltati alcuni tesserati.

Con provvedimento del 5 ottobre successivo, adottato all’esito dell’indagine, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale:

- il signor Tommaso Spagnoli, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Pacentro Calcio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, CGS, per avere fatto ingresso all’interno dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria e avere graffiato il calciatore Mario Di Girolamo, tesserato per questa, mentre si accingeva a fare la doccia;

- il signor Fabio Scelli, all’epoca giocatore tesserato per la ASD Pacentro Calcio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, CGS, per non essersi presentato alla Procura federale nonostante fosse stato convocato, senza giustificazione;

- il signor Natale Scrofani, all’epoca dirigente tesserato per la ASD Pacentro Calcio, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, CGS, per non essersi presentato alla Procura federale nonostante fosse stato convocato, senza giustificazione;

- la società ASD Pacentro Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai ricordati tesserati, come descritti nei precedenti capo di incolpazione.

Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 del 31 ottobre 2022, il Tribunale federale territoriale dell’Abruzzo:

- ha prosciolto il signor Spagnoli dagli addebiti;

- ha inflitto al calciatore Scelli la sanzione della squalifica per tre giornate e al dirigente Scrofani la sanzione dell’inibizione per mesi uno;

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Pacentro Calcio, per avere questa cessato nel frattempo tutte le attività e risultando inattiva.

Il Tribunale territoriale ha ritenuto che l’illecito addebitato al signor Spagnoli non potrebbe darsi per provato sulla base della sola dichiarazione della persona offesa, in difetto di ulteriori riscontri.

Con ricorso notificato il 7 novembre scorso e depositato in pari data, la Procura federale ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado nella parte in cui ha prosciolto il signor Spagnoli, censurando l’asserita erronea violazione delle risultanze istruttorie e sostenendo che dal complesso delle dichiarazioni rese in istruttoria, considerate nel loro complesso, emergerebbe la fondatezza dell’addebito ascritto al deferito.

La Procura federale chiede, in riforma della decisione impugnata, la condanna del deferito alla sanzione di sei mesi di inibizione o a quella ritenuta di giustizia.

In data 28 novembre scorso il signor Spagnoli ha depositato una memoria per costituirsi in giudizio e resistere al reclamo, chiedendo la conferma della decisione impugnata in quanto il deferimento sarebbe viziato da violazione dei principi del giusto processo, violazione delle norme in tema di svolgimento delle indagini, assenza di supporto probatorio, mancata integrazione della fattispecie contestata.

All’udienza del 1° dicembre 2022 le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio osserva che i signori Scelli e Scrofani non hanno impugnato la decisione di primo grado nella parte in cui ne ha riconosciuto la rispettiva responsabilità disciplinare e ha irrogato le conseguenti sanzioni. Nei loro confronti, dunque, la decisione del Tribunale territoriale è divenuta definitiva.

2. Quanto al tema del presente giudizio, al signor Spagnoli - come detto in narrativa - è addebitato l’avere fatto ingresso all’interno dello spogliatoio riservato alla squadra avversaria e avere graffiato il calciatore Mario Di Girolamo, tesserato per questa, mentre si accingeva a fare la doccia.

Il punto che viene in questione nel presente in giudizio è un punto di puro fatto, per dare risposta al quale occorre fare applicazione del principio del tutto consolidato, proprio dei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2002; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/20212022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Al riguardo, si è anche specificato in termini del tutto condivisibili che - al di là dei casi espressamente previsti, come nelle ipotesi dei c.d. collaboratori di giustizia ex art. 192, comma 3, c.p.p. - anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020). E ciò, in conformità a una costante giurisprudenza del giudice penale, formatasi in un ramo dell’ordinamento improntato a standard probatori ben più restrittivi, e pour cause, di quelli propri della giustizia sportiva (per tutte, Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

3. Nella vicenda, si contrappongono le dichiarazioni della parte offesa, signor Di Girolamo, e del deferito, signor Spagnoli.

Il primo ha riferito che, mentre si accingeva a fare la doccia, il signor Spagnoli, che durante la gara sarebbe stato sempre vicino agli spogliatoi, lo avrebbe aggredito graffiandolo al collo con forza, per essere poi allontanato con forza dall’assistente di parte della ASD Pacentro Calcio.

Secondo il signor Spagnoli, egli avrebbe assistito alla gara sul ciglio del locale della biglietteria a circa 40 metri dallo spogliatoio ospite. Sarebbe entrato nello spogliatoio sentendo molto rumore, vedendo a terra un tavolino e una sedia rovesciati. Il signor Di Girolamo lo avrebbe spinto con forza e per non cadere si sarebbe aggrappato all’accappatoio. Esclude di averlo toccato e di averlo graffiato anche involontariamente. Quando il signor Di Girolamo è uscito gridando di essere stato graffiato sarebbe stato tranquillo davanti al suo spogliatoio e nessuno lo avrebbe allontanato.

Queste asserzioni hanno trovato una almeno parziale conferma nelle dichiarazioni del signor Pietro Spagnoli, assistente di gara della ASD Pacentro Calcio, la cui attendibilità va peraltro apprezzata considerando che il signor Pietro Spagnoli è fratello del deferito Tommaso.

Al tempo stesso non sono determinanti le diverse dichiarazioni dei signori Roberto Fasciani e Federico Paolucci, rispettivamente presidente e dirigente della ASD Marsicana SC.

Le affermazioni del deferito sono però sono contrastate da quelle di un terzo imparziale, cioè il signor Davide Fusco, arbitro dell’incontro.

Questi - nel supplemento di rapporto in atti e nelle dichiarazioni rese in istruttoria - ha dichiarato:

- di aver notato più volte, mentre arbitrava, il signor Spagnoli nelle vicinanze degli spogliatoi, lontano dalla biglietteria;

- che, quando il gioco stava per riprendere dopo la sospensione dovuta agli incidenti successivi all’espulsione dei signori Scelli e Di Girolamo, quest’ultimo sarebbe entrato in campo completamente nudo urlando di essere stato aggredito dal custode del campo (lo stesso signor Tommaso Spagnoli) entrato negli spogliatoi e mostrando tre graffi sul collo, che prima e durante la partita non sarebbero stati presenti;

- di non aver visto entrare il custode, ma di aver notato che era nei dintorni dell’ingresso quando Di Girolamo ne è uscito urlando e accusandolo dell’aggressione, per essere poi allontanato con forza dall’assistente di parte dell’ASD Pacentro Calcio e proseguire accompagnato da quest’ultimo lontano dagli spogliatoi;

- che, nella circostanza, il signor Spagnoli mostrava in volto teso e aggressivo.

4. Il Collegio ritiene che le asserzioni dell’arbitro dimostrino la inattendibilità di quelle del signor Spagnoli, che ha invece riferito di avere assistito alla gara lontano dagli spogliatoi, di non essere stato allontanato, di essere rimasto sempre tranquillo.

Solo la prossimità del deferito agli spogliatoi, d'altronde, può ragionevolemente spiegare la circostanza che egli abbia potuto udire il rumore proveniente dall'interno.

Non vi è emersa invece alcuna ragione per ritenere inaffidabili le dichiarazioni, di segno opposto, rese dal signor Di Girolamo. Che possa essersi trattato di una “sceneggiata” orchestrata allo scopo di impedire l’omologazione del risultato dell’incontro, che al momento vedeva la sua squadra soccombente sul campo, è scarsamente credibile, perché la presunta messa in scena non avrebbe potuto in alcun modo impedire - come in fatto non ha impedito, viste le concordi decisioni del Giudice sportivo e della Corte sportiva di appello - la sconfitta della ASD Marsicana SC.

Appare poi del tutto irrilevante la circostanza che il signor Di Girolamo non si sia fatto medicare al pronto soccorso e non abbia inteso sporgere querela. Che la mancanza del referto e della querela non consentano al signor Di Girolamo di assumere tecnicamente la qualità di persona offesa è un rilievo eminentemente verbale che, in disparte la sua fondatezza, non muta la natura delle cose, vale a dire le lesioni riportate da quest’ultimo, attestate dalle fotografie in atti e, soprattutto, dalle dichiarazioni dell’arbitro.

L’eventualità, infine, che tali lesioni si siano prodotte nel corso dell’incontro, ipotizzata dal Tribunale territoriale, è smentita ancora dalle dichiarazioni dell’arbitro, il quale ha riferito che il signor Di Girolamo, quando è entrato in campo urlando di essere stato aggredito dal custode entrato negli spogliatoi, mostrava tre graffi sul collo, che prima e durante la partita non erano presenti. Di veri e propri graffi dunque si trattava, dunque di lesioni ben diverse da semplici sfregamenti della pelle sul collo prodotti dall’accappatoio, al quale il deferito sostiene di essersi aggrappato per non cadere all’indietro a seguito di una spinta ricevuta dal signor Di Girolamo.

5. Su queste premesse, il Collegio è dell’avviso che dagli atti del procedimento emergano indizi logici e fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza che il signor Spagnoli, entrato nello spogliatoio riservato alla squadra ospite, abbia avuto un diverbio con il signor Di Girolamo, verosimilmente in reazione - violenta, sproporzionata ed eccessiva - al rumoroso rovesciamento dei mobili fatto da quest’ultimo, e lo abbia graffiato.

Non può essere accolta la richiesta di un supplemento istruttorio formulata dal deferito - piuttosto rapidamente nel corpo della memoria difensiva, ma non ripetuta nelle conclusioni di questa - in quanto dal materiale in atti non emerge la necessità di ampliare la platea dei testimoni, come invece occorrerebbe a norma dell’art. 60, comma 1, CGS. Da un lato, infatti, la richiesta appare del tutto generica; dall’altro, contrariamente a quanto affermato nella memoria difensiva, la Procura federale ha provveduto ad ascoltare anche alcuni tesserati della ASD Pacentro Calcio, cosicché non ha alcuna base il rimprovero di violazione dei principi del giusto processo che viene mosso al deferimento.

Di conseguenza, il reclamo della Procura federale va accolto, con affermazione - in riforma della decisione reclamata - della responsabilità disciplinare del deferito.

Quanto alla sanzione dell’inibizione, da infliggere in applicazione dell’art. 39, comma 3, CGS, il Collegio, apprezzate le circostanze, reputa congruo comminarla nella misura di mesi tre (3).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Tommaso Spagnoli la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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