F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN – SD del 6 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11403/67pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting – Reg. Prot. 80/TFN-SD

Decisione/0090/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11403/67pf 2223/GC/CAMS/ep del 9 novembre 2022 nei confronti del sig. Messina Marco e della società ASD Biancavilla 1990 Sporting, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 9 novembre 2022, Prot. 11403/67pf 22-23/GC/CAMS/ep, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Messina Marco, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting: della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver corrisposto all’allenatore, Sig. Cozza Francesco, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo del 24.05.2022, vertenza n. 83/12, pubblicato con C.U. n. 2/2022, comunicato alla stessa Società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 30 maggio 2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

- la società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting: a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, sig. Messina Marco, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 4 luglio 2022, la Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento interregionale, segnalava alla Procura Federale il mancato pagamento, da parte della società Biancavilla 1990 Sporting, delle somme dalla stessa dovute all’allenatore, sig. Francesco Cozza, in forza del lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale LND in data 24 maggio 2022 e pubblicato con C.U. n. 2/2022.

La Procura Federale provvedeva, in data 15 luglio 2022, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 67pf22-23, avente ad oggetto: “Mancato pagamento da parte della società A.S.D. Biancavilla 1990 Sporting delle somme dovute all’allenatore Cozza Francesco nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della delibera emessa dal Collegio Arbitrale LND”.

La Procura Federale, acquisiti la copia del lodo arbitrale, la ricevuta di consegna a mezzo pec del 30.05.2022 attestante la notifica del lodo alla società ASD Biancavilla 1990 Sporting, l’organigramma della società ASD Biancavilla 1990 Sporting per la s.s. 2021/2022, l’AS 400 della società, in data 27 settembre 2022 notificava, a mezzo pec, al sig. Marco Messina ed alla società l’avviso di conclusione delle indagini.

In mancanza di memorie difensive o richieste di audizione, la Procura Federale, in data 9 novembre 2022, notificava agli incolpati l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza dell’1 dicembre 2022. Nessuno dei deferiti depositava memoria difensiva.

Il dibattimento

All’udienza dell’1 dicembre 2022, svoltasi in videoconferenza, compariva l’avv. Alessandro Colonna, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

 - nei confronti del sig. Messina Marco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Biancavilla 1990 Sporting, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica.

I deferiti non comparivano né presentavano memorie difensive.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati.

Dagli atti emerge che, con lodo del 24 maggio 2022, pubblicato con C.U. n. 2/2022, il Collegio Arbitrale LND dichiarava l’obbligo della ASD Biancavilla 1990 Sporting di corrispondere al sig. Francesco Cozza la somma complessiva di 16.283,00.

Il lodo arbitrale veniva regolarmente notificato alla ASD Biancavilla 1990 Sporting in data 30 maggio 2022.

In virtù dell’art. 94 ter NOIF, comma 13, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione e, dunque, entro 30 giorni dal 30 maggio 2022.

La ASD Biancavilla 1990 Sporting, tuttavia, non provvedeva ad effettuare il pagamento dovuto nel termine di legge.

Di qui la responsabilità del sig. Messina Marco, Presidente della ASD Biancavilla 1990 Sporting, per aver violato l’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter NOIF, comma 13, nonché la responsabilità diretta della società ASD Biancavilla 1990 Sporting in forza dell’art. 6, comma 1, CGS.

Per ciò che concerne le sanzioni, l’art. 31 CGS, comma 6, dispone, quale sanzione a carico della società responsabile del mancato pagamento nei termini di legge delle somme accertate dai Collegi arbitrali LND, la penalizzazione di uno o più punti in classifica. A sua volta, il comma 7 del medesimo articolo dispone, quale sanzione a carico del Presidente, la inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Alla stregua di tali norme, il Tribunale ritiene congrua la sanzione dell’inibizione della durata di mesi 6 per il Presidente, sig. Marco Messina, e di 1 punto di penalizzazione in classifica per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, da scontarsi nella prima stagione sportiva utile, non risultando, la stessa società, iscritta al campionato di competenza per la stagione sportiva 2022/2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Messina Marco, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Biancavilla 1990 Sporting, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 6 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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