F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 91/TFN – SD del 6 Dicembre 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Giovanni Pellilli nei confronti di AIA e FIGC – Reg. Prot. 77/TFN-SD

 

Decisione/0091/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0077/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° dicembre 2022, sul ricorso proposto dal sig. Giovanni Pellilli contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA e la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC,

la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 30 CGS - CONI dal sig. Giovanni Pellilli, contro l’Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Il ricorrente, in proprio, ha chiesto l’annullamento della delibera del Presidente dell’AIA, prot. 9080/SS 22-23, con la quale è stata respinta l’istanza di riammissione all'Associazione.

Il ricorso

Con il ricorso che ha dato avvio all’odierna controversia, il sig. Giovanni Pellilli, dopo aver premesso di essere stato Arbitro a far data dal 17 aprile 1998 e di essersi dimesso per motivi lavorativi il 22 gennaio 2013, ha dedotto di aver presentato, il 14 giugno 2021, istanza di riammissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento dell’AIA; istanza che – come pure ha rappresentato la parte – è stata respinta con la nota di diniego prot. 5045/SS 2021-22.

Il ricorso dà pure atto della pronuncia 170/TFNSD/2021-2022 del 21.6.2022 di questo Tribunale, che ha annullato la decisione del Comitato Nazionale AIA in ragione di un rilevato vizio di motivazione di quest’ultima, e della successiva istanza del 6 luglio 2022 con cui il Pellilli ha chiesto che il decisum venisse eseguito, con conseguente riammissione della parte nell’AIA.

Secondo il ricorrente, il diniego, fondato sia sul “notevole lasso di tempo” trascorso tra la data delle dimissioni e la domanda di reintegro sia sulla condotta tenuta dal Pellilli prima e dopo le dimissioni, si appaleserebbe “illegittimo e ingiusto” (pag. 4 del ricorso).

In particolare, l’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento dell’AIA attribuirebbe al Presidente dell’Associazione un potere discrezionale limitato al perimetro della valutazione delle motivazioni del parere del Presidente dell’ultima Sezione di appartenenza dell’arbitro, mentre, nel caso di specie, il provvedimento si sarebbe basato su “voci” ed elementi privi di “ogni carattere di oggettività” (ancora pag. 4 del ricorso).

Risulterebbe impossibile ricostruire il percorso logico-argomentativo che avrebbe condotto all’adozione del provvedimento e le valutazioni riportate in premessa dal Presidente dell’AIA apparirebbero “assolutamente inconsistenti” (pag. 5 del ricorso). Più segnatamente, il tempo trascorso tra la data delle dimissioni e l’istanza di riammissione non integrerebbe un parametro impiegabile in sede di diniego, mancando, nel dettato dell’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento ogni riferimento al dato temporale (diversamente dal Regolamento impiegato ante 14 aprile 2021).

Quanto alla condotta tenuta dalla parte prima delle dimissioni, la stessa, genericamente delineata dal parere del Presidente della Sezione di Termoli, difetterebbe di ogni elemento di certezza, oltre a non aver dato luogo – all’epoca dei fatti – all’apertura di procedimenti disciplinari di sorta.

Anche la condotta tenuta dal ricorrente dopo le dimissioni non sarebbe tale da giustificare la mancata riammissione: i contestati “commenti negativi sull’operato del Team Arbitrale”, che sarebbero comparsi sul profilo facebook del Pellilli, si riferirebbero a un periodo in cui la parte non sarebbe stata avvinta da alcun vincolo associativo né avrebbe avuto la concreta possibilità di essere riammessa (in ragione dello specifico prescritto del previgente Regolamento AIA, che ostava alla riammissione una volta decorsi quattro anni dalle intervenute dimissioni dell’arbitro). Si sarebbe trattato di un isolato episodio, peraltro non menzionato nel parere del Presidente di Sezione e dunque non utilizzabile ai fini della valutazione al reintegro.

Non basterebbe, infine, il negativo parere del Presidente di Sezione, posto che l’attuale Regolamento AIA imporrebbe l’indicazione di motivi ostativi reali, sussistendo comunque la possibilità di riproporre la domanda a seguito di un precedente rigetto.

Con il proprio diniego, l’AIA sarebbe andata contro l’“interesse generale”, che indurrebbe alla riammissione degli arbitri in un periodo, come quello corrente, in cui consterebbe la loro circoscritta numerosità.

La memoria difensiva della Associazione Italiana Arbitri

Per l’Associazione Italiana Arbitri, si è costituito l’avv. Valerio Di Stasio.

Ha, anzitutto, eccepito la legittimità del provvedimento di diniego, che sarebbe stato emesso “nel pieno rispetto dell’obbligo di oggettiva motivazione”, così come prescritto dalla decisione 170/TFNSD/2021-2022 del 21.6.2022 di questo Tribunale.

Infatti, una volta esplicitate le motivazioni di diniego, la loro valutazione spetterebbe, in via esclusiva, al Presidente dell’AIA (pagg. 2-4 della memoria difensiva).

L’Associazione ha, quindi, eccepito l’inesistenza di un diritto incondizionato alla riammissione nella stessa AIA (pagg. 4-6 della memoria).

Secondo parte convenuta, alla luce dell’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento dell’AIA, il parere del Presidente sezionale sarebbe vincolante solo se favorevole, in caso contrario rimettendo alla discrezionalità del Presidente nazionale la decisione in ordine alla riammissione degli ex associati dimissionari.

Ove dunque il parere del Presidente di Sezione risulti sfavorevole, la riammissione nell’AIA non si atteggerebbe a diritto quesito e incondizionato ma sarebbe rimessa al libero e insindacabile apprezzamento del Presidente dell’AIA (cosa che soprattutto varrebbe laddove, come nel caso di specie, sia decorso un significativo lasso di tempo tra il momento delle dimissioni e quello della domanda di reintegro).

Secondo la parte, in caso di sfavorevole parere del Presidente sezionale, la valutazione del Presidente dell’AIA dovrebbe “necessariamente involgere […] tutti gli elementi disponibili ai fini di una ineludibile valutazione complessiva e più completa possibile in ordine alla «esistenza delle condizioni e dei presupposti» per il reintegro nell’AIA”.

Considerato l’“interesse preminente dell’AIA” alla “tutela dei valori associativi” e alla “salvaguardia delle sue istituzioni e della classe arbitrale” (pag. 5 della memoria), il commento, postato dall’odierno ricorrente sul suo profilo facebook il 15 luglio 2018, ben giustificherebbe il diniego al reintegro.

Infine, l’AIA ha ribadito la congruità e ragionevolezza delle valutazioni sottese al provvedimento di diniego (pagg. 6-10 della memoria).

Ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso “siccome inammissibile e improponibile nonché, comunque, infondato in fatto e in diritto”; il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite. Non si è costituita l’altra parte convenuta.

L’udienza del giorno 1 dicembre 2022

Il giudizio è stato chiamato all’udienza del giorno 1 dicembre 2022, alla quale sono comparsi il sig. Giovanni Pellilli in proprio e, per l’Associazione Italiana Arbitri, l’avv. Valerio Di Stasio.

Nessuno è comparso per l’altra parte convenuta.

Le parti si sono riportate ai rispettivi atti, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

L’odierno ricorso, che trova fondamento nell’art. 30 CGS – CONI, è preordinato all’annullamento della delibera del Presidente dell’AIA, prot. n. 9080/SS 22-23 FIGC/AIA, con cui è stato deliberato il diniego al reintegro nell’Associazione del sig. Giovanni Pellilli.

Lo stesso è destituito di fondamento.

Secondo l’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento dell’AIA, ratione temporis vigente (sub all.to n. 2 alla memoria difensiva della convenuta), “Il Presidente nazionale […] su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato”.

Il disposto conferisce, con ogni evidenza, all’Associazione Italiana Arbitri un potere ampiamente discrezionale, che trova limite nell’obbligo di una congrua motivazione a fondamento delle assunte determinazioni.

La riammissione, siccome successiva a dimissioni volontariamente rassegnate dall’ex associato e alternativa all’ordinario iter di ingresso nella compagine associativa, si atteggia, del resto, a istituto eccezionale, il cui ambito applicativo non può che essere particolarmente circoscritto.

Ciò non elide, come è pure evidente, l’obbligo di rispettare il procedimento tipizzato dalla norma regolamentare (che prevede l’acquisizione del previo parere del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del già associato) e di motivare il deliberato in ipotesi sfavorevole.

Nondimeno, il carattere altamente discrezionale del provvedimento de quo non può che sagomare il diametro del sindacato di questo Tribunale; sindacato che deve arrestarsi dinanzi a provvedimenti motivati in forza di un percorso logico non manifestamente irragionevole.

È chiaro, del resto, il testuale tenore dell’art. 8, comma 6, lett. o), di cui si è fatta menzione, che univocamente distingue l’ipotesi in cui il parere del Presidente della Sezione di ultima appartenenza risulti favorevole da quella in cui l’avviso si appalesi contrario. Mentre, rispetto al caso del “parere favorevole motivato in forma scritta”, l’Associazione Italiana Arbitri “provvede alla riammissione”, diversamente deve dirsi al cospetto di un “parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di ammissione”.

Univoco appare, in merito, il dettato regolamentare, che rimette “ogni decisione” al Presidente nazionale, ferma la necessità di adottare un “provvedimento motivato”.

Né può dirsi che la disposizione si discosti dall’atteggiarsi dell’istituto della riammissione in servizio nell’ordinamento statale, da rimodulare – in ogni caso – alla luce della spiccata autonomia che caratterizza l’ordinamento sportivo (per come, peraltro, riconosciuta da C. cost., 3 luglio 2019, n. 160 e da C. cost., 16 febbraio 2011, n. 49).

Secondo un indirizzo granitico della giurisprudenza amministrativa, pur originato – lo si ripete – in un contesto ben diverso da quello che ne occupa, la riammissione in servizio è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente, se non esclusiva, la considerazione dell’interesse proprio della parte datoriale (considerazione esclusivamente rimessa alla sfera valutativa di quest’ultima).

Come ha, ad esempio, evidenziato il Consiglio di Stato, “L’istanza a tal fine avanzata dall’interessato viene a trovarsi rimessa, dunque, ad una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione in relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente, “alla quale non si contrappone alcun diritto soggettivo del dimissionario” (Cons. Stato, Sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626). Proprio perché il provvedimento di riammissione è disposto non solo nell’interesse dell’ex dipendente, ma soprattutto nell’interesse dell’Amministrazione, la domanda dell’interessato ben può essere respinta sulla base di una valutazione di non utilità della riammissione stessa; dimostrandosi, a tal fine, sufficiente che l’Amministrazione evidenzi circostanze ostative, purché non siano illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi. L’unico obbligo in capo a quest'ultima riconoscibile è quello di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale viene a trovarsi ristretto entro i confini della verifica di eventuali emersioni inficianti, rilevanti, quali indici di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento di fatti, ovvero della illogicità manifesta” (Cons. St., 19 luglio 2021, n. 5436). Consonante con tale indirizzo appare la giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, che negano l’immanenza di un diritto soggettivo alla riammissione, ben potendo e dovendo l’AIA autonomamente delibare le condizioni di accesso a una istanza di reintegro (Tribunale federale nazionale – Sez. disciplinare, 28 giugno 2022, n. 170).

Nel caso di specie, all’istanza di riammissione dell’interessato è seguito lo sfavorevole parere del Presidente della Sezione cui lo stesso apparteneva; “ogni decisione” sarebbe dunque spettata al Presidente nazionale.

Quest’ultimo ha adottato una determinazione sfavorevole alla parte alla luce di un corredo motivazionale che non appare manifestamente irragionevole (fondato, quale è, sul parere negativo del Presidente della Sezione AIA di Termoli del 31 agosto 2021; sull’assai significativo lasso di tempo – sintomatico di un distacco dal contesto associativo – decorso dalla data delle dimissioni; sulla condotta, antecedente le dimissioni, ritenuta contraria ai valori associativi; sul contegno, successivo alle dimissioni, pure giudicato contrario “alle norme ed ai principi associativi”; in particolare, sull’avvenuta esternazione, da parte del ricorrente, sul proprio profilo facebook, di commenti negativi sull’operato del team arbitrale).

Movendo dall’avviso del Presidente di Sezione, il provvedimento fa leva su circostanze oggettive che, valutate in chiave sinottica, integrano una base tale da sufficientemente giustificare un diniego.

Non appare, infatti, manifestamente irragionevole che la condotta dell’ex associato, antecedente e successiva alle dimissioni, possa, insieme all’entità dello spatium temporis intercorso tra le dimissioni e l’istanza di riammissione, orientare il convincimento del Presidente nazionale, specie a fronte della eccezionalità dell’istituto della riammissione nel contesto di costituzionale autonomia dell’ordinamento sportivo.

Le domande di parte non possono, in definitiva, trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 6 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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