CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 21/06/2022 – A.S.D. 1983 Roma 3Z History / FIGC / A.S.D. Leonardo

Decisione n. 40
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Angelo Maietta - Relatore
Piero Floreani
Alessandra Pandarese
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2022, presentato, in data 14 aprile 2022, dalla A.S.D. 1983 Roma 3Z History, rappresentata e difesa dall’avv. Davide Fazio,
contro
la A.S.D. Leonardo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Spanu e Filippo Pirisi,
la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  rappresentata  e difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione,
e
la Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Divisione Calcio a 5, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Casarola,
avverso
la decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo  2022  dalla Corte  Sportiva  d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari data (in relazione al procedimento avente R.G. n. 228/CSA/2021-2022), con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio  a 5, adottata con comunicato n. 950  del 7 marzo  2022,  che, nell'accogliere il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, aveva rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara Roma 3Z History - Leonardo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2022, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. 1983 Roma 3Z History - avv. Davide Fazio; gli avv.ti Marco Spanu e Filippo Pirisi, per la resistente A.S.D. Leonardo; l’avv. Francesco Casarola, per la resistente Divisione Calcio a 5; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flammini Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.
Fatto
1.
Con ricorso del 14 aprile 2022, la A.S.D. 1983 Roma 3Z History ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 202/CSA/2021-2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari data (in relazione al procedimento avente R.G. n. 228/CSA/2021-2022), con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, adottata con comunicato n. 950 del 7 marzo 2022, che, nell'accogliere il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, aveva rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara Roma 3Z History - Leonardo.
La vicenda trae origine dalla mancata presentazione sul terreno di gioco della società Leonardo entro il tempo regolamentare di attesa in occasione del suddetto incontro, calendarizzato per il giorno 27 febbraio 2022 e valevole per la Coppa Italia “Under 19” Nazionale da disputarsi a Roma. Risulta, invero, dagli atti che, il 21 febbraio 2022, la Leonardo (società con sede a Cagliari) inviava all’Ufficio Gare della Divisione Calcio a 5 una PEC con la quale comunicava l'impossibilità di poter raggiungere  la  sede  di  gioco  della  gara  in  oggetto  da  parte  della  società  scrivente,  per indisponibilità di voli aerei, chiedendo, dunque, il rinvio della gara per causa di forza maggiore. Nonostante tale richiesta, la LND - Divisione Calcio a 5 confermava la suddetta data e, giunti al 27 febbraio 2022, la gara tra la Roma 3Z e la A.S.D. Leonardo non si disputava per la mancata presentazione sul terreno di gioco di quest’ultima. La A.S.D. Leonardo presentava, dunque, preannuncio di reclamo innanzi al Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, al fine di veder riconosciuta la sussistenza della causa di forza maggiore e, pertanto, di poter riprogrammare tale gara.
2.
In data 7 marzo 2022, il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 adottava la decisione di cui al C.U. n. 950: “Il Giudice Sportivo; rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Leonardo entro il tempo regolamentare di  attesa.  Considerato  che  la  predetta  Società  ha  fatto  pervenire  al  riguardo  idonea documentazione che certifica la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo la sede dell’incontro. Decide Di rimettere gli atti alla Divisione Calcio a cinque per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara”. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo respingeva, considerando integrati gli estremi della forza maggiore ex art. 55 NOIF, sulla base delle seguenti circostanze: “…La prima, è rappresentata dal fatto che la disputa della gara per il giorno 27.2.2022 alle ore 12.30 in Roma è stata ufficializzata solo con il C.U. n. 868 del 25.2.2022: e se è vero che una trasferta a Roma per quella data poteva risultare assai probabile (ma non certa) sin dal 16 febbraio precedente, pare eccessivo ritenere che la diligenza di una società dilettantistica debba spingersi sino al punto di dover acquistare 18 biglietti aerei di andata e ritorno, senza peraltro alcuna prospettiva di rimborso in caso di mancato utilizzo, sulla scorta di una mera probabilità, quantunque concreta (la gara che avrebbe dovuto qualificare l’avversaria era ancora da disputare). In ogni caso, l’indisponibilità dei biglietti per il rientro in giornata era stata comunicata e documentata dalla Leonardo alla Divisione Calcio a 5 sin dal 21.2.2022 con contestuale richiesta di rinvio della gara e ribadita il 26.2. successivo (a seguito della pubblicazione del C.U. n. 868) … Considerato, quindi, che, a fronte dei tempi ristrettissimi a disposizione per l’organizzazione della trasferta (praticamente un solo giorno), la ASD Leonardo avrebbe dovuto sobbarcarsi un gravoso volo di andata (partenza da Cagliari alle ore 6.00) ed un oneroso pernottamento a Roma per l’intero gruppo squadra, con rientro a Cagliari il successivo giorno 28 febbraio (per di più sottraendo un giorno di scuola ai calciatori, evidentemente tutti o quasi in età scolare), nonché disporre i trasferimenti da e per l’aeroporto, tutto ciò considerato appare singolare a questa Corte la mancata adesione della Divisione Calcio a 5 alla richiesta di rinvio della gara, laddove neppure la controparte è riuscita ad indicare, in concreto, una possibile soluzione alternativa (al di là del suggerimento del ricorso a vettori privati, i cui costi, notoriamente, sono del tutto incompatibili con la sana gestione di una società dilettantistica di calcio a 5). Sta di fatto che la determinazione della Divisione di non disporre il rinvio della gara, comunque qui non sindacabile, appare poco ragionevole proprio alla luce delle disposizioni impartite dalla stessa Divisione con il C.U. n. 21 del 10.9.2021. … Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’“eccezionalità”, presente ove si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione degli organi di giustizia sportiva, negli anni, è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., sempre previa ponderata valutazione del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale.
Ebbene, proprio in funzione di una corretta valutazione delle circostanze fattuali, soccorrono qui le disposizioni del C.U. n. 21 che – ancorché non espressamente riferite al torneo di Coppa Italia Under 19, al quale, tuttavia, si ritiene che a maggior ragione dovrebbero applicarsi laddove esprimono principi di ordine generale – riguardano “gare  che  coinvolgono società  che  per raggiungere la sede di gioco utilizzano vettori aerei e/o traghetti” e che impongono alle società ospitanti tali gare, anche indipendentemente da motivazioni specifiche, di concordare con le consorelle “un orario di inizio gara che permetta alle Società ospitate il ritorno in giornata presso la propria sede e, dunque, anche modificando il proprio normale giorno ed orario di gara” … Viene quindi prevista una complessa procedura (incompatibile con la tempistica strettissima che ha visto disputare in circa 10 giorni due turni del torneo di Coppa Italia) che, in caso di mancato accordo, prevede l’intervento suppletivo ed autoritativo della Divisione, fermo restando che quest’ultima “concederà in ogni caso variazioni di orario concordate autonomamente dalle due società”. Lasciata dunque alla responsabilità della società Roma 3Z la mancata adesione alla richiesta di rinvio avanzata dalla consorella Leonardo (da tale punto di vista, la messaggistica prodotta della reclamante risulta irrilevante e per certi versi addirittura controproducente), ritiene questa Corte che le suddette disposizioni, con riferimento alle gare interessate dalle medesime o, quantomeno, dai principi generali che le hanno ispirate, consentano e per certi versi impongano una valutazione in chiave attenuata, rispetto alla normale accezione, del concetto di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F., quale esimente per la mancata presentazione alla disputa di una gara. E’ quindi solo nella cornice delle eccezionali esigenze sottese alle disposizioni di cui al C.U. n. 21 del 10.9.2021 e dalle stesse regolate con principi a valenza generale invocabili, ad avviso di questa Corte, anche al di là dei Campionati di specifico riferimento, nel cui ambito ben si collocano tutte le circostanze di fatto in precedenza esposte (eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l’organizzazione della trasferta, oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata, eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative, eccessivi sacrifici personali) che può ritenersi corretta la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha imputato ad una causa di forza maggiore la mancata presentazione della ASD Leonardo alla gara del 27.2.2022. La conseguente disposizione di far disputare la gara appare, peraltro, perfettamente in linea con i principi che governano l’ordinamento sportivo, primo fra tutti quello che il risultato di una gara, salvo patenti violazioni di specifiche disposizioni regolamentari, nel caso di specie non ricorrenti, debba essere conseguito innanzi tutto sul campo di gioco e all’esito di un sano confronto agonistico tra le compagini interessate”.
3.
È d’obbligo immediatamente precisare che il precedente 7 marzo 2022 e, dunque, nelle more della pubblicazione delle motivazioni della richiamata decisione, la LND - Divisione Calcio a 5 adottava il C.U. n. 1002, Stagione Sportiva 2021 - 2022: “Con riferimento al dispositivo N. 209/CSA del 10 marzo 2022, si dispone la seguente programmazione della gara di Coppa Italia Under 19 - III Turno di Qualificazione: … 1983 ROMA 3Z HISTORY - LEONARDO 16.03.2022 ore 15.00”.
In tale data si disputava la gara de qua che terminava con il risultato di 4 a 0 per la Roma 3Z, odierna ricorrente.
4.
La Roma 3Z - premesso che “è diritto ed interesse impugnare dinanzi il Collegio adito la suddetta decisione in quanto illogica, ingiusta ed immotivata sotto molteplici motivi nonché pericoli in quanto crea un precedente pericolosissimo cui, tutte le società sportive possono far riferimento allorché intendano impunemente rinunciare a prendere parte ad una gara senza timore di subire gli effetti di cui all’articolo 53 delle N.O.I.F. (che nel caso di specie non è stato applicato)”, chiedendo “l’emissione di un principio di diritto sportivo” (p. 12 del Ricorso) - ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Nullità assoluta della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli art.li 53 e 55 delle N.O.I.F., delle norme di diritto e del codice di giustizia sportivo per violazione di legge in relazione alla non corretta valutazione dell’istituto della forza maggiore laddove la corte sportiva d’appello nazionale, anziché applicare i dettami dell’art. 53 delle N.OI.F., ha ritenuto nel caso de quo sussistente la causa di forza maggiore nonchè per aver ingiustamente ascritto efficacia probatoria alla documentazione prodotta dalla resistente (con specifico riferimento agli allegati del reclamo di primo grado dell’as.d. Leonardo calcio a 5)”.
La Corte avrebbe errato, in tesi, nel considerare la eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l’organizzazione della trasferta in quanto, già dal 16 febbraio, la A.S.D. Leonardo (essendosi qualificata per il secondo turno di Coppa Italia ed essendo noti gli accoppiamenti nel tabellone tra il girone L - sostanzialmente il girone laziale - ed il girone I - relativo alle squadre sarde) già sapeva di affrontare una squadra di Roma.
Medesimo errore sarebbe quello di aver considerato l’oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata in quanto suffragata, nel corso del procedimento, da una mera dichiarazione, che nulla prova, in quanto proveniente da un terzo soggetto non pubblico.
Parimenti errata sarebbe la considerazione, per come operata dalla CSA, della eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative in quanto basata su elementi nuovi e mai rilevati né provati dalla resistente.
In sintesi, pertanto, secondo la ricorrente mancherebbero, nella vicenda in esame, i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità tali da configurare un’ipotesi di forza maggiore rilevante per l’art. 55 NOIF.
II. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti ovvero violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel comunicato ufficiale n. 21 e dell’art. 53 delle N.O.I.F. che ha comportato una violazione e falsa applicazione dell’art. 55 delle N.O.I.F.”
La normativa ed i principi sportivi richiamati dal C.U. n. 21 del 10 settembre 2021, in combinato disposto con l’art. 53 delle NOIF, sarebbero stati mal interpretati dalla Corte di Appello, che, errando, l’ha arbitrariamente applicata al caso di specie, omettendo anche di valutare correttamente la ratio del medesimo comunicato, che è del tutto differente dalla casistica di cui al suddetto, atteso che lo stesso C.U. non include la Categoria Under 19 né la competizione denominata Coppa Italia.
III. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti ovvero per non aver ascritto efficacia probatoria alla documentazione prodotta dall’A.S.D. 1983 Roma 3Z History (con particolare riferimento alla messaggistica in atti)”
La ricorrente reitera la censura relativa alla  mancata considerazione della documentazione versata in atti relativa ad uno scambio di messaggi inviati dal presidente della A.S.D. Leonardo, da cui si evincerebbe che la causa della mancata trasferta fosse da addebitare ad una libera scelta della società Leonardo, che avrebbe dovuto impiegare in due giorni consecutivi alcuni calciatori under schierati in prima squadra e non anche agli addotti problemi logistici.
5.
Si sono costituiti in giudizio la FIGC, la LND - Divisione Calcio a cinque e la A.S.D. Leonardo, tutte concludendo per l’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso ed in ogni caso per la sua infondatezza nel merito.
Su tali premesse in fatto è d’uopo svolgere le seguenti argomentazioni in
Diritto
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente ed in via assorbente chiarito che per poter proporre ricorso o resistere in un giudizio la parte deve avervi interesse; come Questo Collegio ha già avuto modo di affermare (cfr. decisione n. 74/2021), l’interesse ad agire - la cui carenza è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio - è definibile quale condizione dell’azione - e quindi relativa ad ogni tipo di azione o impugnazione - diretta al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’imprescindibile intervento di un Giudice, nello specifico mediante rimozione o modifica del provvedimento impugnato, al quale viene rivolta la richiesta di tutela. Sono rinvenibili tre caratteristiche fondamentali di tale requisito: i) la natura personale dell’interesse, nel senso che l’ipotetico  risultato  deve  essere  vantaggioso  per  colui  che  propone  il  ricorso;  ii)  l’attualità dell’interesse, ossia che tale condizione debba preesistere alla proposizione del gravame, o quantomeno essere contestuale allo stesso; iii) la concretezza dello stesso, identificabile mediante una valutazione che faccia riferimento ad un pregiudizio concreto verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.
Orbene, nella odierna vicenda, nessuno dei principi o, recte, dei parametri oggettivi costituenti
l’interesse ad agire è configurabile, atteso che, come peraltro la stessa ricorrente afferma in più occasioni, la pronuncia della quale si chiede l’emissione non ha alcuna ricaduta pratica nella vicenda, in quanto la partita rinviata è stata già recuperata ed anche vinta dalla medesima ricorrente, per la qual cosa un eventuale decisione della Sezione non condurrebbe ad alcun beneficio pratico sul punto e né tampoco servirebbe esprimere un principio che è già stato ribadito in altre decisioni proprio di questa Sezione. Vanno ricordate, al riguardo, le decisioni n. 42/2020 e n. 58/2020, che hanno cristallizzato il principio  secondo  cui, nell'ambito dell'ordinamento Italiano, non è dato rinvenire una definizione di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento e/o un comportamento, in presenza dei fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono state descritte dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, l'eccezionalità ed imprevedibilità dei fatti narrati ed accaduti nella vicenda oggetto di scrutinio (eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l’organizzazione della trasferta, oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata, eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative, eccessivi sacrifici personali) possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità, atteso che costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr., Cass. Civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877).
Ciò posto, in linea anche con l’orientamento più recente del Collegio (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 107/2021, nonché Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 110/2021 e Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 113/2021) e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è utile ribadire che l’interesse ad agire è determinato dalla concreta o attuale lesione di un diritto ovvero dalla potenziale  lesione che, ancorché futura ed eventuale, deve però necessariamente  presupporre  la  titolarità  del  diritto  stesso.  La  Suprema  Corte,  infatti,  ha precisato: “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno” (Cass., 23 novembre 2007,
n. 24434). La dottrina, sul punto, evidenzia che l’interesse ad agire si concreta nella circostanza di fatto che l’attore, senza la tutela giurisdizionale, soffrirebbe un danno, tanto che il provvedimento del giudice rappresenterebbe l’unico strumento per scongiurare questo danno. La situazione non muta se ci si sposta sul piano della tutela amministrativa. È stato, infatti, chiarito in giurisprudenza che le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, la cosiddetta legittimazione ad agire, e l’interesse a ricorrere. La prima consiste nella titolarità di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, vale a dire la posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal "quisque de populo", di talché non è possibile adire il giudice amministrativo al solo fine di ristabilire la generica legalità dell'azione amministrativa, essendo necessaria, per l'appunto,  la titolarità di una posizione differenziata. L'interesse a ricorrere sussiste laddove vi sia una lesione della posizione giuridica del soggetto, ovvero sia individuabile una concreta utilità della  quale esso fruirebbe  per effetto  della  rimozione del provvedimento. La ricorrente, proponendo ricorso, aspira unicamente ad avere una pronuncia affermativa di un principio di diritto (peraltro già affermato in precedenti occasioni e, quindi esistente), senza alcun vantaggio pratico e concreto che può ottenere dall'accoglimento dell'impugnativa, dovendosi postulare che l'atto censurato avrebbe dovuto produrre in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio; la lesione da cui deriva, ex art. 100 c.p.c., l'interesse a ricorrere deve costituire una conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'Amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, deve essere concreta e non meramente potenziale e deve persistere al momento della decisione del ricorso (Cons. Stato, Sez. II, n. 4233 del 20 giugno 2019). Nulla di quanto innanzi è rinvenibile nella vicenda de qua. La giurisprudenza è pacifica, inoltre, nell'affermare che  nel giudizio amministrativo, in linea di principio, fatta eccezione per ipotesi specifiche in cui è ammessa l'azione popolare (ad esempio, il giudizio elettorale sull'elezione degli organi politici), non è consentito adire il giudice al solo fine di conseguire la legalità e la legittimità dell'azione amministrativa, se ciò non si traduca anche in uno specifico beneficio in favore di chi propone il ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389). Dunque, l’accertamento dell’interesse ad agire comporta, anzitutto, l’accertamento dell’idoneità della pronuncia a spiegare un effetto utile alla parte istante rispetto allo specifico bene della vita dedotto nel petitum. Et de hoc satis.
In giurisprudenza, è stato affermato il principio, che questo Collegio ha ritenuto (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018; conf., Sez. I, decisione n. 56/2018) e ritiene mutuabile anche nella presente sede, che “il giudice, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d'ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L’art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 2, comma 6, CGS (“Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), è, peraltro, esplicito nello stabilire che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” (l’art. 100 c.p.c. è richiamato anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016).
Per  tutto  quanto  innanzi,  il  ricorso  va  dichiarato  inammissibile  e  la  ricorrente,  in  corretta applicazione del principio della soccombenza, va condannata alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2022, presentato, in data 14 aprile 2022, dalla A.S.D. 1983 Roma 3Z History contro la A.S.D. Leonardo, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) - Divisione Calcio a 5 - avverso la decisione n. 202/CSA/2021- 2022, resa il 15 marzo 2022 dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezione Terza, e pubblicata in pari data (in relazione al procedimento avente R.G. n. 228/CSA/2021-2022), con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega  Nazionale  Dilettanti - Divisione Calcio a 5, adottata con comunicato n. 950 del 7 marzo 2022, che, nell'accogliere il reclamo della A.S.D. Leonardo Calcio a 5, aveva rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara Roma 3Z History - Leonardo.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.
Il Presidente                                                                             Il Relatore
F.to Vito Branca                                                                       F.to Angelo Maietta
Depositato in Roma, in data 21 giugno 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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