CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43 del 30/06/2022 – A.C. Saragozza / FIGC / A.C.D. Real Basca
Decisione n. 43
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Piero Floreani
Pier Giorgio Maffezzoli
Manuela Sinigoi - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2022, presentato, in data 11 marzo 2022, dalla A.C. Saragozza, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Castagnetti e Giovanni Fontana,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituita in giudizio,
nonché contro
la A.C.D. Real Basca, non costituita in giudizio,
avverso
la decisione dalla Corte Sportiva d'Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell'11 febbraio 2022.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2022, il difensore della parte ricorrente - A.C. Saragozza - avv. Giovanni Fontana, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso presentato in data 11 marzo 2022, la A.C. Saragozza ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento assunto dalla Corte Sportiva d’Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale è stata inflitta, a carico dell’A.C. Saragozza, la sanzione della sconfitta della gara contro la ACD Real Basca con il risultato di 0-3.
Risulta dagli atti che, durante lo svolgimento della gara del Campionato di Terza Categoria Bologna, Girone A, tra l’odierna ricorrente e la ACD Real Basca, si è perpetrato sul terreno di gioco un acceso alterco tra i calciatori a causa di un insulto razzista proferito nei confronti di un calciatore del Saragozza da parte di un avversario. Di tal ché, come risulta parimenti dagli atti di gara, il capitano dell’odierna ricorrente comunicava all’arbitro la decisione di ritirare la squadra dal terreno di gioco antecedentemente al termine dell’incontro (38° del secondo tempo).
2.
Il Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale, esaminati gli atti e le risultanze delle indagini svolte dalla Procura Federale, irrogava (oltre che la sanzione della squalifica al calciatore del Real Basca che ha proferito gli insulti razzisti) al Saragozza la sanzione della sconfitta a tavolino per 0 a 3.
3.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo ha respinto sulla base del seguente iter motivazionale: «Questa Corte, pur riconoscendo la specificità delle circostanze che caratterizzano la fattispecie in esame […] ritiene di non potersi discostare da quanto disposto dal vigente Ordinamento Sportivo al fine di salvaguardare il più possibile i risultati conseguiti sul campo e garantire così il regolare svolgimento delle competizioni sportive. A questo proposito, assieme all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva […], va richiamato anche l’articolo 53 delle NOIF che, al primo comma, impone espressamente alle società l’obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate, per poi stabilire, al comma 2, che la società che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con punteggio di 0-3 […]».
4.
Il Saragozza ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Omessa o insufficiente motivazione”.
La ricorrente lamenta, in sintesi, che, pur a fronte delle eccezioni sollevate in seconde cure, la Corte avrebbe operato una rigida applicazione, esclusivamente formale, delle norme citate, senza motivare in ordine alla addotta esimente della forza maggiore, rappresentata, in tesi, dalla gravissima offesa proferita ai danni del suo calciatore, da considerarsi fattore esterno e imprevedibile, tale da rendere impossibile il proseguimento della partita.
II. “Violazione di norme di diritto”.
La Corte avrebbe violato lo stesso articolo 10 del CGS FIGC in quanto, secondo la propria prospettazione, la società da ritenersi “responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione” sarebbe la Real Basca e non anche il Saragozza. Tale assunto avrebbe dovuto indurre la Corte a determinarsi in maniera differente, utilizzando le alternative sanzioni messe a disposizione dallo stesso articolo 10 cit. nei casi in cui vi siano fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici: («a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione»).
A ciò aggiunge la ricorrente che il Saragozza si sarebbe determinato a rinunciare alla gara solo ed esclusivamente in conseguenza dell’offesa ricevuta e dell’impossibilità di portare a termine la partita. Ma tale la rinuncia deve essere attribuita al diverso autore dell’offesa, non al Saragozza, a ciò conseguendo, in tesi, una violazione di legge in termini di legame eziologico tra la condotta (non attribuibile al Saragozza) e l’evento, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p.
5.
Per resistere in giudizio nessuno si è costituito.
All’udienza del 20 maggio 2022, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, per la sua infondatezza nel merito, ritenendo corretta l’applicazione fatta dal giudice di appello dell’art. 53 delle NOIF, poiché una volta iniziata la gara solo l’Arbitro può interromperla.
Considerato in diritto
Il Collegio, preliminarmente, rileva che l’odierno procedimento (CDG, SSUU, n. 14/17; CDG, n. 57/16; CDG, n. 55/16; CDG, n. 53/16) è modellato sul tipo del giudizio previsto dal Codice di rito innanzi alla Suprema Corte; l’art. 54, c.1, CGS CONI recita: “[…] il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti […]”. L’art. 2, c. 6, rinvia al Codice di procedura civile, e, conseguentemente, anche il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport soggiace alle regole della c.d. necessità di autosufficienza e della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 c.p.c., applicabile anche al ricorso per Cassazione (Cass., SS.UU., n. 18218/15).
Per quanto attiene alla specificità dei motivi, questi devono individuare le parti della sentenza impugnata che si intende censurare, le norme violate e in quale modo, applicate correttamente, dette norme avrebbero dato luogo ad una diversa decisione.
Nell’odierna fattispecie, la ricorrente si è limitata ad esporre un approdo ermeneutico alternativo rispetto a quello del Giudice a quo, senza esplicitare le ragioni per le quali dissente da quest’ultimo, né ha indicato le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative asseritamente violate (Cass., n. 10905/15), e senza enunciare in che modo il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.
Il Collegio osserva che nel ricorso non si rinviene la necessaria scansione del rapporto tra le parti della sentenza impugnata, i motivi di censura e le norme violate, mentre la ricorrente propone censura di merito, richiedendo sostanzialmente un riesame del materiale probatorio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, confortato anche da un chiaro difetto di interesse ad agire, laddove la ricorrente afferma (pag. 2-3 del ricorso) di non avere altro diverso interesse sostanziale, non di classifica, non economico, non politico, ma solo per “affermare un principio fondamentale della nostra civiltà, come quello di uguaglianza”.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile. In ogni caso, anche si volesse superare la già rilevata inammissibilità del ricorso in sé, le doglianze espresse risultano infondate, poiché è principio acquisito che l’art. 62 delle Norme Organizzative Interne della FIGC prevede che solo l’arbitro può interrompere la gara ordinando alle squadre di rientrare negli spogliatoi in assenza del responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell’Interno anche su segnalazione dei collaboratori della Procura Federale o del delegato di Lega.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2022, presentato, in data 11 marzo 2022, dalla A.C. Saragozza avverso il provvedimento assunto dalla Corte Sportiva dell’Appello della FIGC-LND presso il Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, di cui al C.U. n. 62 dell’11 febbraio 2022, nella parte in cui ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna, di cui al C.U. n. 45 del 26 gennaio u.s., con il quale è stata inflitta, a carico dell’A.C. Saragozza, la sanzione della sconfitta della gara contro la A.C.D. Real Basca con il risultato di 0-3.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 30 giugno 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face