CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58 del 07/09/2022 – Eurobasket Roma S.S.D. a r.l. / FIP

Decisione n. 58
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente e Relatore
Angelo Maietta
Vincenzo Maria Cesaro 
Tommaso Edoardo Frosini
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2022, proposto, in data 28 luglio 2022, dalla Eurobasket Roma S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Allegro,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello della FIP n. 1, di cui al C.U. n. 52 del 25 luglio 2022.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 agosto 2022, celebrata in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - Eurobasket Roma S.S.D. a r.l. - avv. Giovanni Allegro; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Prof. Avv. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso del 28 luglio 2022, la Eurobasket Roma S.S.D. (d’ora in poi anche solo Eurobasket) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIP n. 1, di cui al C.U. n. 52 del 25 luglio 2022, mediante la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP, che aveva respinto il ricorso endofederale presentato dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento, di cui alla delibera n. 7, in C.U. n. 18 del 15 luglio 2022, assunta, in pari data, dal Consiglio Federale FIP, recante la non ammissione di detta affiliata al Campionato di Serie A2 per l’anno sportivo 2022/2023.
Risulta dagli atti che l’Eurobasket, maturato sul campo il titolo alla partecipazione al prossimo campionato di Serie A2, presentava, in data 30 maggio 2022, la relativa domanda per l’ottenimento della Licenza Nazionale.
Ed invero, a mente del “Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile s.s. 2022/2023” (di cui alle delibere n. 104 del 30 maggio 2022 e n. 112 del 13 giugno 2022), per quanto in questa sede di interesse, si prevede (“Capitolo A - Sezione 1 - Criteri legali ed economico finanziari”) che: «Al fine dell’ottenimento della Licenza Nazionale, le Società Sportive devono depositare nel Cloud federale la documentazione necessaria al fine di dimostrare il rispetto delle seguenti condizioni di carattere economico finanziario: … 7. di avere adempiuto entro il 30 aprile 2022 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati (compresi i pagamenti con scadenza al 15/05/2022), fermo restando che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data  del successivo 30 giugno 2022  emessi sia  dalla Commissione Vertenze Arbitrali presso la FIP e sia dal Tribunale FIBA – BAT, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022 …».
A seguito delle rituali interlocuzioni con la Com.Te.C. della FIP, quest’ultima, nella riunione del 12 luglio 2022 (verbale n. 43 della Commissione Tecnica di Controllo), esprimeva parere negativo al rilascio della Licenza atteso che, la Eurobasket «Non ha adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei tesserati delle obbligazioni maturate alla data del 30 aprile 2022 in quanto alla data del termine previsto del 7 luglio 2022 la Società non ha depositato idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento del debito scaduto certo liquido ed esigibile verso il giocatore Hollis Damian Angelo di cui al lodo FIBA 1801/2022 Eurobasket/Hollis 30.425,00 e riferito alla stagione 2018/2019. Tale valutazione deriva dalle informazioni contenute nel CONSENT AWARD (BAT  1801/22)  sottoscritto  in  data  9  maggio  2022  ed  emesso  dagli  organismi  arbitrali internazionali (FIBA B.A.T.) con il quale si accerta che il giocatore Hollis vanta un credito di USD 22.000,00 oltre interessi e spese legali per stipendi arretrati da pagare da parte dell’Eurobasket srl (oustandings salaries) e riferiti nientemeno alla stagione 2028/2019. Il mancato pagamento entro  i termini perentori del 7 luglio  2022  veniva  peraltro  certificato anche dalla  FIBA che provvedeva a bloccare il mercato applicando il divieto di registrare nuovi tesseramenti, così come si evince dalla comunicazione pervenuta presso la segreteria FIP e datata 11 luglio 2022».   Dette valutazioni venivano recepite dal Consiglio Federale della FIP (C.U. n. 18 del 15 luglio 2022), che disponeva, pertanto, la non ammissione dell’odierna ricorrente al Campionato di Serie A2 per la stagione sportiva 2022/2023.
2.
Avverso tale delibera, la Eurobasket presentava ricorso al Tribunale Federale che, con decisione n. 5/2022 del 20 luglio 2022, lo respingeva rilevando:
«Il Tribunale ritiene di dover dissentire da tale interpretazione (id est, quella fornita dalla difesa di Eurobasket, n.d.r.) per due ordini di ragioni. La prima attiene alla natura del “consent award” che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, avendo recepito un accordo consensualmente concluso tra le parti, Io ha reso di fatto esecutivo, a nulla rilevando, la concessione di un ulteriore termine per adempiere; né si comprende perché, con la stessa comunicazione della FIBA del giorno 1.07.22, si sarebbe dotato di esecutività il “consent award” (di cui fino a quel momento sarebbe stato privo), contestualmente alla indicazione delle sanzioni cui la ricorrente, in caso di perdurante inadempimento, sarebbe andata incontro. Si ritiene invece che il procedimento avesse già i caratteri della esecutività al momento della sua emanazione datata 9.05.22, rendendo pertanto il debito della società nei confronti del giocatore Hollis scaduto in conseguenza del procedimento FIBA-BAT e pertanto la ricorrente inadempiente aII’obbIigazione maturata e priva del requisito di cui al Capitolo A, Sezione 1, capoverso 7 […] La seconda ragione, di natura “sostanziale”, risiede nella circostanza che le somme dovute dalla società Eurobasket al giocatore Hollis per stipendi non pagati, risalenti alla stagione sportiva 2018/2019, riconosciute dalla stessa società con l’accordo consensuale successivamente recepito dal consent award il 9.05.22, con il quale venivano indicate le date del 20.05.22 e del 20.06.22 per l’adempimento delle obbligazioni, nonostante la comunicazione del giorno 1.07.22, e l’ulteriore termine di grazia concesso per adempiere al 7.07.22 ivi contenuto, ad oggi, non sono state pagate, nemmeno in misura parziale».
3.
Decidendo sul gravame successivamente interposto da Eurobasket, la CFA, con la decisione impugnata, lo respingeva, rilevando la correttezza e legittimità sia della decisione di prime cure che delle valutazioni della Com.Te.C. in ordine al mancato adempimento entro il 30 aprile 2022 di ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati, «fermo restando che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data del successivo 30 giugno 2022».
In particolare, la Corte osservava che: «In effetti la reclamante aveva sottoscritto un accordo consensuale con il giocatore Hollis recepito nel “consent award” del 9 maggio 2022 che prevedeva il pagamento della somma di USD 20.000, oltre interessi e spese legali, in due scaglioni con scadenza al 20 maggio 2022 e al 20 giugno 2022, così di fatto superando il lodo BAT emesso in precedenza. Se si dovesse ritenere che tale situazione non sia rapportabile alle disposizioni contenute nel Manuale sopra citato, ci si potrebbe trovare nelle condizioni di avere un numero indeterminato di Affiliate che, in presenza di posizioni debitorie verso propri tesserati, sottoscrivono un “consent award” al fine precipuo di eludere l’applicazione della normativa di cui al Manuale così di fatto impedendo alla COM.TE.C. di evidenziare quelle situazioni di sofferenza patrimoniale che sono state ritenute incompatibili con la regolare iscrizione delle varie Affiliate ai Campionati di competenza, introducendo peraltro una ingiustificata violazione del principio della “par conditio” tra Società che hanno operato correttamente e Società che sono fuori dal contesto di regolarità contabile e finanziaria. In tale ottica tutte le osservazioni contenute nel reclamo e relative alla dedotta mancanza del requisito della “esecutorietà” nel c.d. “consent award”, alla dedotta irrilevanza del mancato pagamento nei termini delle somme dovute e riconosciute come tali dalla stessa reclamante, al dedotto difetto di notifica dei provvedimenti di cui sopra (sul punto basta osservare che la reclamante era perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti anche temporali della vicenda non fosse altro che per il fatto di aver sottoscritto l’atto che ha sostituito il lodo originario) appaiono scollegate rispetto agli aspetti sostanziali della vicenda che, a parere della Corte, rappresentano l’unica chiave per una lettura corretta dell’intero contesto, da riportare compiutamente in una di quelle ipotesi di cui al Manuale più volte citato».
4.
L’Eurobasket ha presentato, dunque, ricorso al Collegio di Garanzia, articolando i seguenti motivi di diritto.
I. “Sulla omessa o insufficiente motivazione - violazione e falsa applicazione del Capitolo A, sezione 7 punto 1 Manuale per la concessione della licenza al Campionato A2 Maschile stagione 2022-23”.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, la Corte Federale avrebbe errato nel porre quale presupposto logico della propria decisione la circostanza dell’esistenza di un “accordo consensuale con il giocatore Hollis recepito nel “consent award” del 9 maggio 2022… così di fatto superando il lodo BAT emesso in precedenza”, e ciò in quanto non esisterebbe alcun Lodo o pronuncia in danno alla società, preesistente all’accordo transattivo poi recepito dal Basket Arbitral Tribunal.
In tal modo la CFA avrebbe omesso di esaminare la questione, ivi dedotta, sul se o meno un atto consensuale e, in tesi, di natura novativa, quale per l’appunto la raggiunta intesa tra le parti, versata in un “consent award” (ai sensi del co. 7 dell’art 16 delle c.d. BAT RULES), potesse integrare il requisito della c.d. “soccombenza” per come indicata, ai fini dell’esecutorietà delle pronunce estere, ai sensi dell’art. 109, co. 5, del Regolamento Organico FIP.
Inoltre, la CFA non si sarebbe pronunciata sulla circostanza per cui il “consent award”, quale recepimento di un accordo transattivo con scadenze concordate e portate rispettivamente al 20 maggio 2022 ed al 20 giugno 2022, in quanto rilasciato in data 9 maggio 2022, è in ogni caso successivo alla scadenza  prevista dall’art. 7 (“controversie riferite  ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022”) delle disposizioni per l’ottenimento della licenza, e dunque fuori dalla fattispecie contemplata dalla norma in parola.
II. “Violazione della normativa che regola il processo dinanzi agli Organi di giustizia Sportiva - Violazione art. 112 cpc – Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.  La ricorrente censura il capo della decisione della Corte Federale, secondo cui “la reclamante era perfettamente a conoscenza di tutti gli aspetti anche temporali della vicenda non fosse altro che per il fatto di aver sottoscritto l’atto che ha sostituito il lodo originario”, poiché detto inciso, in ipotesi, costituirebbe   una   violazione   dell’obbligo   di   motivazione   e   comunque   del   principio   di corrispondenza tra la domanda ed il pronunciato. In particolare, si deduce la mancata notifica, anche ai sensi dell’art. 86 R.G., di tutti i provvedimenti endofederali, ed in particolare, della valenza di esecutorietà di una pronuncia, quale il c.d. “consent award”, che per sua natura non prevedeva una soccombenza e, dunque, non poteva essere, di per sé, esecutivo. Ha osservato la ricorrente che  l’unica  notifica  sarebbe  intervenuta  il  1°  luglio  2022,  ad  opera  della  Federazione Internazionale; ne conseguirebbe che la Eurobasket non aveva pendente alcun lodo esecutivo alla data del 30 giugno 2022, sicché il provvedimento di esclusione dal Campionato si rivelerebbe abnorme e, dunque, illegittimo.
Ha concluso, pertanto, la Eurobasket chiedendo al Collegio di Garanzia di statuire la nullità e/o l’illegittimità e/o l’improduttività di effetti del provvedimento impugnato; per l’effetto, in accoglimento del proposto ricorso, previa consequenziale declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità della delibera n. 7, in C.U. n. 18 del 15 luglio 2022, assunta, in pari data, dal Consiglio Federale FIP, di statuire e determinare, in riforma dell’impugnato provvedimento e senza rinvio, il diritto della ricorrente alla partecipazione al Campionato Serie A2, per la stagione sportiva 2022-2023.
5.
Si è costituita in giudizio la FIP, concludendo per l’inammissibilità del ricorso ed in ogni caso per l’infondatezza dello stesso.
La resistente, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di potere di rappresentanza in ambito federale ex art. 170, c. 5, ultima parte, del Regolamento Organico FIP. Secondo la FIP, a fronte dei ricorsi proposti in sede endofederale con sottoscrizione del Sig. Armando Buonamici, qualificato quale Presidente e legale rappresentate dell’Eurobasket, il presente gravame sarebbe stato diversamente sottoscritto su procura rilasciata da altro soggetto, l’Amministratore Unico, Sig.ra Cristina D’Emilio.
Dalla visura camerale versata in atti, risulta invece che la società mai è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione, bensì da un Amministratore unico, carica che ha rivestito il Sig. Buonamici sino al 24 aprile 2020 e, dopo quella data, la Sig.ra Cristina D’Emilio, sino ad oggi. La società ricorrente mai avrebbe comunicato alla FIP l’avvenuto cambio del legale rappresentante, che, agli atti federali e, pertanto, ad ogni effetto sportivo, risulterebbe ancora il Sig. Buonamici sia pure nella qualità di Presidente e non di Amministratore unico, e ciò in violazione degli artt. 170 e 171 del R.O. FIP, che impongono alle società di comunicare tempestivamente ogni cambio di compagine dirigenziale.
Siffatta situazione si ripercuoterebbe anche sulla validità della domanda di ammissione presentata e del citato Sattelment Agreement posto a base del Consent Award.
Nel merito, la Federazione resistente ha rilevato che la forma del Consent Award è prevista dalle Arbitration Rules del BAT (Basketball Arbitral Tribunal) come specie della categoria “Award” come forma conciliativa delle controversie.
Nel caso di specie, dal “consent award” si evince che: i) l’obbligazione a carico della società ricorrente risale ad un accordo non onorato del 4 giugno 2018 con l’atleta Damian Angelo Hollis;
ii) la procedura arbitrale ha avuto inizio il 22 marzo 2022; iii) è stato raggiunto un accordo inter partes in data 26 aprile 2022; iv) tale accordo è stato posto a base del Consent Award depositato il 9 maggio 2022.
Da tali dati sarebbe evidente il mancato adempimento della condizione contenuta nel citato Manuale circa l’adempimento “entro il 30 aprile 2022 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati”. Ciò significherebbe che, indipendentemente da accordi successivi o in itinere che intervengano tra le parti, le obbligazioni preesistenti nei confronti degli atleti devono essere adempiute (e non novate) entro la data del 30 aprile e, altresì, devono essere adempiute, sia pure in termini successivi, quelle obbligazioni dedotte in una procedura endofederale ovvero in un BAT, che riguardino controversie esistenti prima della data del 30 aprile. Neppure potrebbe predicarsi, da un punto di vista civilistico, una equipollenza tra l’istituto giuridico dell’“adempimento” e quello della “novazione”.
Sarebbe, altresì, del tutto irrilevante (in quanto frutto, in tesi, di un lapsus calami) il riferimento della CFA ad un “precedente Lodo BAT”. Invero, la “sostituzione” cui si riferisce la Corte sarebbe quella dell’accordo del 4 giugno 2018, dichiarato dalla stessa parte ricorrente come preesistente (sia pure non nella forma del Lodo BAT) e a cui sono rivolti gli effetti del Consent Award in esame. Pertanto, l’iter argomentativo del Giudice del reclamo sarebbe in questo senso immune da vizi, pur se il riferimento al Lodo va inteso come riferimento al pregresso accordo tra le parti, essendo la differenza solo di natura formale e non sostanziale, al fine dell’accertamento dell’esistenza di una obbligazione non adempiuta alla data del 30 aprile 2022.
A ciò aggiunge, conclusivamente, la FIP, da un lato, che l’effetto “novativo”, pur se pattuito tra le parti, non risulta recepito nel Consent Award, che non ne fa menzione nel proprio dispositivo, e, dall’altro, che, pur ammettendo che detto effetto novativo possa ritenersi “trasfuso” nel Consent Award, la novazione pattuita tra le parti non potrebbe avere alcun effetto nei confronti della FIP, che non è stata parte del procedimento arbitrale i cui esiti, quindi, non possono in alcun caso fare agio sui regolamenti (e sui relativi termini) che si applicano in Italia in relazione ai Campionati di competenza della FIP.
Anche il secondo motivo di diritto risulterebbe, secondo la tesi della Federazione resistente, infondato. Sul piano sostanziale, invero, sarebbe esaustivo il passaggio motivazionale censurato, secondo cui la ricorrente, avendo sottoscritto l’accordo transattivo, era pienamente a conoscenza dei termini dello stesso, così come delle scadenze regolamentari federali. Il Consent Award è stato trasmesso direttamente alle parti interessate dalla stessa FIBA la quale, con la nota di trasmissione, invitava la FIP ad assicurarsi che la società ne avesse preso conoscenza. Non si tratta, invero, di un provvedimento emanato da un organo di Giustizia FIP per il quale valgono le prescrizioni di cui all’art. 82 del Regolamento di Giustizia.
6.
Ha fatto seguito, in data 6 agosto 2022, il deposito, da parte della Eurobasket, di una memoria di replica ai sensi dell’art. 60, c. 4, CGS CONI.
La Procura Generale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
I.
Osserva preliminarmente il Collegio che l’eccezione, formulata dalla FIP nella propria memoria difensiva, di inammissibilità del ricorso della Eurobasket per asserito difetto di potere di rappresentanza in ambito federale ex art. 170, c. 5, ultima parte, del Regolamento Organico FIP, non può trovare accoglimento.
Rileva, all’uopo, il Collegio che in materia di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, al di là della disciplina contenuta nel Capo II del Codice di Giustizia Sportiva CONI - e nello specifico, all’art. 58, comma 1, che prevede l’obbligatorietà per la parte di stare in giudizio mediante il ministero di un difensore -, soccorre il rinvio alla disciplina del Codice di Procedura Civile attraverso il dettato dell’art. 2, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale stabilisce che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” (cfr., Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 40/2016).
Orbene, lo specifico richiamo operato dalla normativa sportiva concerne - con riferimento alla questione preliminare posta al vaglio del Collegio - l’applicazione dell’art. 75, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce che “le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto”. Si tratta della disciplina generale ed esclusiva in materia di rappresentanza processuale nei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia, prevalente rispetto alle norme di natura regolamentare richiamate dalla difesa della Federazione resistente, ossia gli artt. 170-171 del Regolamento Organico FIP, da ultimo approvato dalla Giunta CONI con delibera n. 13/2022: tali norme, infatti, hanno una legittima valenza endofederale, ma a tale circoscritto ambito deve essere riferito sia l’onere di comunicazione delle variazioni degli organi sociali delle società sportive di basket (art. 170, comma 2), sia le conseguenze di natura rappresentativa collegate ad eventuali omissioni (art. 171, comma 5).
Ciò premesso, inquadrata la fattispecie ed individuata la normativa processuale di riferimento contenuta nel codice di rito - art. 75 c.p.c. cit. -, ritiene il Collegio che alcun difetto di rappresentanza processuale è rilevabile in capo alla Sig.ra Cristina D’Emilio, atteso che dalla visura di Eurobasket, estratta dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 22 febbraio 2022, peraltro versata in atti dalla Federazione, si evince che la Sig.ra D’Emilio riveste la qualità di Amministratrice Unica della società sportiva ricorrente, munita dei poteri oggetto di contestazione: “la rappresentanza legale della società spetta all’Amministratore Unico o  al Presidente del Consiglio di Amministrazione” (cfr., visura Eurobasket, pag. 4).
Sono, pertanto, sussistenti gli elementi, anche di natura documentale, affinché il Collegio possa valutare l’esistenza e legittimità dei poteri di rappresentanza in capo all’Amministratore della società ricorrente, a fronte della contestazione in rito formulata dalla Federazione, laddove - diversamente opinando - il Giudice di legittimità avrebbe dovuto propendere per l’inammissibilità del ricorso per omessa prova dei poteri oggetto di contestazione in assenza della necessaria produzione documentale (cfr., Cass. Civ., Sez. II, n. 6733 del 1° marzo 2022; fattispecie nella quale una persona giuridica aveva proposto ricorso per Cassazione a mezzo di procuratore speciale, nominato con procura in autentica notarile non allegata al ricorso).
In ambito sportivo, costante giurisprudenza di codesto Collegio ha, peraltro, chiarito che “la procura ad litem, da produrre necessariamente in giudizio, è esistente e valida in tutti i casi in cui non sussistono dubbi in ordine alla provenienza dell’atto dal soggetto munito del potere di rappresentanza dell’ente o società che agisce o resiste nel giudizio per il quale è stata conferita” (Collegio di Garanzia, n. 40/2016 cit.).
II.
Esaminata e risolta la descritta eccezione preliminare, ritiene comunque il Collegio che il ricorso proposto dalla Eurobasket non può trovare accoglimento per infondatezza del gravame.
Come già esposto, con il primo motivo di ricorso la Eurobasket ha censurato la decisione della CFA nella parte in cui “è portato a fondamento fattuale per la confermata “ragione sostanziale” (così in precedenza si era espresso testualmente il TFN), … l’asserito (e non indicato, né individuato in motivazione) “lodo BAT emesso in precedenza””, in quanto “presupposto fattuale totalmente infondato e non veritiero, atteso che alcun lodo BAT preesisteva all’intervenuto accordo transattivo poi recepito dal Basket Arbitral Tribunal, né mai è stato oggetto di preventiva contestazione” (p. 7 del Ricorso). In tal modo, a dire della ricorrente, la Corte Federale, orientando il proprio vaglio verso una erronea ricostruzione, avrebbe omesso l’esame su un fatto decisivo della questione, ossia se un atto consensuale e di natura novativa, quale per l’appunto la raggiunta intesa tra le parti, versata in un “consent award” (ai sensi del co. 7 dell’art 16 delle c.d. BAT RULES), potesse integrare il requisito della  c.d. “soccombenza”, per come indicata,  ai fini dell’esecutorietà delle pronunce estere, ai sensi dell’art. 109, co. 5, del Regolamento Organico FIP.
La censura è infondata.
Pur dovendo preliminarmente il Collegio ribadire la propria natura e funzione di Giudice di legittimità, al quale è inderogabilmente precluso l’esame del merito della controversia a cui, tuttavia, parte ricorrente fa sistematico riferimento nell’esposizione del primo motivo di ricorso mediante espressioni quali “presupposto fattuale totalmente infondato e non veritiero” (cfr., ricorso Eurobasket, pag. 7), ovvero “erronea trasposizione fattuale” della Corte Federale (cfr., ricorso, pag. 9), le esigenze legate all’imminente avvio del campionato impongono uno scrutinio approfondito della censura di parte ricorrente, ultroneo rispetto ad un esame di mera ammissibilità del gravame.
Ebbene, come correttamente rilevato dalla FIP, le Arbitration Rules, emanate dal Basketball Arbitral Tribunal, individuano nel “consent award” uno strumento di definizione delle controversie mediante recepimento di un accordo transattivo stragiudiziale raggiunto tra le parti (così l’art. 16.7: “If the parties reach a settlement after the Arbitrator has been appointed, the settlement shall be recorded in the form of a Consent Award if so requested by the parties and if the Arbitrator agrees to do so”).
Al di là dell’utilizzo, da parte della CFA, dell’espressione “lodo BAT emesso in precedenza”, rilevano in maniera dirimente le seguenti circostanze, che emergono dal “consent award”:
- il 4 agosto 2018 la Eurobasket e l’atleta Hollis firmavano un contratto per le prestazioni sportive di quest’ultimo;
- a fronte dell’inadempimento da parte dell’Eurobasket, si apriva una procedura arbitrale dinnanzi al BAT il 18 marzo 2022;
- il 26 aprile 2022 si raggiungeva un accordo transattivo tra le parti;
- tale accordo è stato posto a base del “consent award” depositato il 9 maggio 2022, che prevedeva il pagamento della somma di USD 20.000, oltre interessi e spese legali, in due scaglioni, con scadenza al 20 maggio 2022 e al 20 giugno 2022.
Ebbene, il Capitolo A, Sezione 1, capoverso 7 del “Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile s.s. 2022-23", stabilisce che le società sportive, al fine di dimostrare il rispetto di tutte le condizioni di carattere economico finanziario, devono produrre idonea documentazione attestante l’“avere adempiuto entro il 30 aprile 2022 ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati (compresi i pagamenti con scadenza al 15/05/2022), fermo restando che verranno considerati debiti scaduti verso i tesserati anche i lodi esecutivi alla data del successivo 30 giugno 2022 emessi sia dalla Commissione Vertenze Arbitrali presso la FIP e sia dal Tribunale FIBA — BAT, aventi ad oggetto controversie riferite ad obbligazioni maturate comunque fino alla data del 30 aprile 2022”.
La Corte Federale d’Appello FIP, condividendo le motivazioni del Tribunale, ha correttamente sottolineato ed evidenziato il profilo di giustizia sostanziale e di “par condicio” cui sono finalizzate le regole del Manuale, rilevando che: «Se si dovesse  ritenere che tale  situazione non sia rapportabile alle disposizioni contenute nel Manuale sopra citato, ci si potrebbe trovare nelle condizioni di avere un numero indeterminato di Affiliate che, in presenza di posizioni debitorie verso propri tesserati, sottoscrivono un “consent award” al fine precipuo di eludere l’applicazione della normativa di cui al Manuale così di fatto impedendo alla COM.TE.C. di evidenziare quelle situazioni di sofferenza patrimoniale che sono state ritenute incompatibili con la regolare iscrizione delle varie Affiliate ai Campionati di competenza, introducendo peraltro una ingiustificata violazione del principio della “par conditio” tra Società che hanno operato correttamente e Società che sono fuori dal contesto di regolarità contabile e finanziaria».
Rileva, in coerenza, l’odierno Collegio che alcun vizio motivazionale è rinvenibile nella pronuncia impugnata, essendo la Corte Federale pervenuta al proprio convincimento mediante un procedimento logico correttamente articolato ed in stretta osservanza non solo delle norme di diritto applicabili, ma anche dei principi del diritto sportivo che devono informare la condotta dei tesserati, al fine di uniformarsi a criteri di correttezza sostanziale prim’ancora che formale nella partecipazione alle competizioni sportive, anche per quanto concerne l’osservanza dei parametri contabili e finanziari da parte delle società affiliate. Deve, all’uopo, rammentarsi che il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport si identifica in un “controllo di logicità e completezza del giudizio di fatto, senza che il giudice di legittimità possa spingersi a verificare nel merito la ricostruzione operata dalla decisione contestata” (ex multis, Collegio di Garanzia, Sez. IV, n. 23 del 28 marzo 2019).
Ebbene, con riferimento al ricorso de quo, è incontestato che la società ricorrente sia stata inadempiente a tutti gli accordi, sia al precedente risalente al 4 giugno 2018, sia a quello del 26 aprile 2022 su cui si è basato il “consent award”, non avendo neppure adempiuto alle predette rate convenute scadenti comunque prima della verifica operata dalla Com.Te.C. il 12 luglio 2022. È, pertanto, sufficiente il rilievo oggettivo e non contestato dell’esistenza di una obbligazione pendente e non adempiuta a determinare la violazione dei criteri di ammissione.
Osserva, altresì, il Collegio che, in tema di mancato pagamento di emolumenti ai proprio tesserati, le norme - e la relativa interpretazione delle stesse - sono rigide e tassative, potendo essere derogate, paralizzando l’applicazione di sanzioni, esclusivamente in presenza di specifiche circostanze di natura eccezionale, quali, ad esempio, la pendenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 18 del 3 giugno 2015): circostanze inesistenti nella fattispecie portata all’esame dell’odierno Giudice.
Alla stregua, infatti, dei principi sanciti dalla giurisprudenza sportiva in tema di ammissione ai campionati, deve ritenersi che, indipendentemente da accordi successivi o in itinere che intervengano tra le parti, nella fattispecie oggetto del giudizio le obbligazioni preesistenti nei confronti degli atleti dovevano essere adempiute (e non novate) entro la data del 30 aprile e, altresì, devono essere adempiute, sia pure in termini successivi, quelle obbligazioni dedotte in una procedura endofederale ovvero in un BAT, che riguardino controversie esistenti prima della data del 30 aprile.
Invero, «stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate. I procedimenti di ammissione ai campionati … costituiscono, dunque, procedure di tipo competitivo, che risentono di principi e regole aderenti alla valenza pubblicistica della materia: i) le richieste di ammissione ai campionati (al pari dei ripescaggi) costituiscono procedure di tipo ammissivo caratterizzate dal requisito della concorsualità; ii) tali procedure sono regolate da una lex specialis rappresentata da un C.U. della Federazione; iii) al fine di garantire la par condicio, i termini e gli adempimenti ivi contemplati, ove prescritti a pena di decadenza, non sono suscettibili di applicazione elastica o flessibile (con prevalenza del criterio teleologico su quello formale); iv) la Federazione, sul punto, non dispone di altro potere se non quello di pronunciarsi sull’accoglibilità o meno della domanda in virtù delle regole procedimentali» (Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisioni nn. 3/2009, 10/2010, 17/2011, 18/2011 e 34/2014; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 67/2017; Collegio di Garanzia, Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 45, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, decisione n. 57/2021).
In altri termini, interpretando la norma federale sia letteralmente che in un coerente contesto sistematico e finalistico, la parte ricorrente non può ritenere di concludere un accordo che abbia come contenuto la dilazione o il pagamento in data successiva al 30 aprile, poiché un siffatto accordo, anche se trasfuso in un “consent award”, produrrebbe al più l’estinzione dell’obbligazione per novazione e non già per adempimento, come invece espressamente prescrive la richiamata norma federale.
In caso diverso, si verificherebbe il doppio effetto stigmatizzato dalla Corte Federale della FIP, della elusione dei termini perentori ed essenziali del 30 aprile, e della violazione del principio di par condicio delle società aventi diritto.
Ed in ogni caso, l’invocato effetto novativo dell’accordo neppure potrebbe essere addotto quale circostanza valida ai fini del citato Manuale, atteso che la novazione, quand’anche effettivamente pattuita tra le parti, non ha comunque effetto nei confronti della FIP che è rimasta estranea a tali pattuizioni.
La società ricorrente, pertanto, ben conoscendo le scadenze ed i termini vigenti per l’ammissione al Campionato, avrebbe dovuto estinguere (con l’adempimento) l’obbligazione, comunque, entro il 30 aprile 2022 e non fare affidamento su una dilazione dei pagamenti inserita in un “consent award”, autonomo - si ripete - alla stessa FIP e senza che i relativi effetti risultassero riferibili anche alla medesima Federazione.
Una diversa interpretazione - in grado di consentire ad una società di basket l’iscrizione al campionato nonostante un palese inadempimento di natura pecuniaria nei confronti di un proprio atleta o ex tesserato - risulterebbe in aperto contrasto sia con il citato principio di par condicio sia con i canoni di lealtà, correttezza ed integrità che  “appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva” (Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, Parere n. 7 del 1° luglio 2016).
In tale contesto argomentativo è d’uopo precisare che, per quanto innanzi, il Collegio non intende affermare che l’adempimento non possa essere sostituito da forme diverse da quelle tecnicamente solutorie e tanto perché i principi generali del Codice civile ben prevedono forme di estinzione della obbligazione diverse dall’adempimento. Tuttavia, quel che rileva in subjecta materia non è l’adempimento sic et simpliciter, quanto la estinzione della obbligazione che ben si potrebbe estinguere da parte della società mediante novazione, remissione del debito, confusione, cessione del credito, impossibilità sopravvenuta, atteso che tali istituti sono rimessi all’autonomia negoziale sulla quale non v’è possibilità di intervenire, a meno che la stessa non sia in contrasto con norme inderogabili ovvero destinata ad eluderle.
Ma quel che conduce ad una prospettiva diversa, nel caso oggetto di scrutinio, è il termine per la estinzione della obbligazione e non già la validità della stessa, giacché la transazione novativa che le parti hanno raggiunto è stata omologata in data successiva al 30 di aprile 2022, termine fissato dalla normativa federale per l’adempimento, rectius per la estinzione della obbligazione. Apertis verbis, laddove l’accordo raggiunto, a carattere satisfattivo, ancorché con termini di pagamento successivi al 30 aprile, fosse stato omologato entro il 30 aprile 2022, allo stesso nulla si sarebbe potuto opporre, atteso che la funzione estintiva della obbligazione si era comunque realizzata nel termine previsto laddove, nel caso che ci occupa, tale funzione estintiva è maturata dopo il 30 aprile 2022. Al riguardo, giova precisare che, ove l’accordo fosse stato omologato entro il 30 aprile 2022, lo stesso non avrebbe dovuto essere notificato alla FIP per essere valido, atteso che i diritti sottostanti ad un accordo di pagamento sono nella disponibilità delle parti. In buona sostanza, si è in presenza di un diritto potestativo sul raggiungimento di un accordo nei cui confronti, nell’ipotesi del rispetto dei termini regolamentari, alcun sindacato da parte degli organi federali si sarebbe potuto opporre.
Ma ciò, all’evidenza, non è accaduto.
III.
Tali considerazioni sono assorbenti e conducono al rigetto del ricorso anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, rispetto al quale risulta immune dai vizi paventati la decisione della CFA, non sussistendo alcuna carenza di motivazione sul punto, né essendo rilevabile un difetto di comunicazione del provvedimento FIBA in esame. Invero, da una parte, è esaustivo il passaggio motivazionale censurato, secondo cui la ricorrente, avendo sottoscritto l’accordo transattivo, era pienamente a conoscenza dei termini dello stesso, così come delle scadenze regolamentari federali; dall’altro, è sufficiente rilevare che il “consent award” è stato trasmesso direttamente alle parti interessate dalla stessa FIBA la quale, con la nota di trasmissione, invitava la FIP ad assicurarsi che la società ne avesse preso conoscenza. Non si tratta, dunque, di un provvedimento di giustizia sportiva per il quale valgono le prescrizioni di cui all’art. 82 del Regolamento di Giustizia.
PQM
il Collegio di Garanzia dello Sport Prima sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 agosto 2022.
Il Presidente e Relatore
F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 7 settembre 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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