CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57 del 05/09/2022 – Vincenzo Conticelli / ACI SPORT 

Decisione n. 57
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da:
Vito Branca - Presidente
Manuela Sinigoi - Relatrice
Guido Cecinelli
Angelo Maietta
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2022, presentato, in data 7 aprile 2022, dal sig. Vincenzo Conticelli, rappresentato e difeso dal prof. avv. Marco Baroncini,
avverso
la sentenza, rubricata al n. CF 1/2022 e resa dalla Corte Federale D'Appello presso l'ACI-Sport in data 25 febbraio 2022, con motivazioni pubblicate e notificate al ricorrente il successivo 25 marzo, con cui, nel respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suddetto istante per la revisione o la revocazione della precedente decisione del Tribunale Federale n. 13/20 del 17 settembre 2020, la quale, ritenuto il sig. Conticelli responsabile della violazione di cui all'art. 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, ha inflitto, a carico del medesimo ricorrente, le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 (centottanta) e del pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse, sanzioni definitivamente confermate, in ultimo grado endofederale, dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport, nella decisione gravata.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 20 maggio 2022, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Vincenzo Conticelli - prof. avv. Marco Baroncini; l’avv. Angelo De Crescenzo, per la resistente ACI – FNA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flammini Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
Ritenuto in fatto
Il signor Vincenzo Conticelli ha impugnato, invocandone la riforma, la sentenza della Corte Federale d’Appello ACI Sport in epigrafe compiutamente indicata, che ha rigettato il suo reclamo, confermando la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, recante declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione o revocazione della decisione n. 13/2020, emessa dallo stesso Tribunale in data 17 settembre 2020, ovvero della decisione con cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art.  8.1  (principio di lealtà) del Regolamento Sportivo Nazionale [per avere gareggiato con una vettura (FA30 Osella – passaporto 002058) ritrasformata da biposto in monoposto, senza passare attraverso il costruttore e senza sottoporre alla FIA la nuova trasformazione, come imposto dall’art. 259.16.5 dell’Allegato J FIA] e, conseguentemente, condannato alle sanzioni della sospensione delle licenze per 180 (centottanta) giorni e al pagamento dell’ammenda di € 1.500,00, con il beneficio della sospensione condizionale delle stesse.
Ha, conseguentemente, chiesto a questo Collegio di Garanzia dello Sport di “ammettere il rimedio di cui all’art. 63 R.G.S. e, per l’effetto, revocare la sentenza n. 13/20 del Tribunale Federale ACI- Sport (def. 29/19 – Reg. 8/20) resa in data 17.09.2020 e tutti gli atti ad essa conseguenti e successivi  oppure,  in  subordine,  rinviare  la  decisione  dell’Organo  di  Giustizia  Federale  di competenza in diversa composizione collegiale”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. “Inosservanza degli artt. 2, commi 2 e 6, e 64, comma 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 63 stesso Regolamento, per avere la Corte Federale d’Appello ACI-Sport ritenuta non ammissibile l’impugnazione straordinaria della revisione o revocazione di una sentenza di condanna del Tribunale Federale in violazione dei principi del giusto processo e delle norme generali del rito civile (art. 54, comma 1, R.G.S.)”;
2. “Inosservanza dell’art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva, per non avere la Corte Federale d’Appello ACI-Sport proceduto alla revisione o revocazione della sentenza n. 13/20 resa dal Tribunale Federale il 17.09.2020, pur ricorrendone i presupposti previsti dalla norma regolamentare e, comunque, omissione della motivazione sul punto di decisiva importanza ai fini della controversia (art. 54, comma 1, R.G.S.)”.
L’Automobile Club d’Italia - A.C.I./ Federazione Nazionale Automobilistica - F.N.A. - si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per:
a) violazione dell’art. 54, comma 1, R.G.S., ai sensi del quale l’impugnazione avanti al Collegio di Garanzia dello Sport è limitata alle “controversie decise in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”. Al riguardo, sottolinea, in particolare, che il presente giudizio non trae origine dall’impugnazione della sentenza n. 13/20 del Tribunale Federale (mai appellata), bensì dall’impugnazione della sentenza n. 1/22 della Corte Federale d’Appello, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revisione/revocazione della sentenza n. 13/2020 e confermata la sentenza n. 49/2021 del Tribunale Federale;
b) violazione degli artt. 2, co. 6, e 64, co. 2, R.G.S e dell’art. 360-bis c.p.c., ai sensi del cui combinato disposto “gli Organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile”. Ritiene, invero, che il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e che l’esame dei motivi offerti dal ricorrente non consente di mutare detto orientamento. Assume, inoltre, l’evidente e manifesta infondatezza della censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo. In particolare, richiama l’attenzione sul fatto che il ricorrente non evidenzia l’errore di diritto  in cui sarebbe presuntivamente occorsa la Corte Federale d’Appello, ma si limita a ritenere applicabile sic et simpliciter l’istituto della revocazione e/o della revisione;
c) per la c.d. “doppia conforme”, atteso che sia il Tribunale Federale, con la sentenza n. 49/2021, che la Corte Federale d’Appello, con la sentenza n. 1/2022, hanno ritenuto - in conformità a quanto previsto dall’art. 63 R.G.S. - inammissibile la richiesta di revisione e di revocazione delle sentenze emesse dal Tribunale Federale.
Ha, poi, diffusamente contestato le avverse censure e concluso, in ogni caso, per la reiezione del gravame.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso all’udienza del 20 maggio 2022.
Il ricorrente ha ribadito, in particolare, le argomentazioni sviluppate nell’ambito del primo motivo di ricorso e brevemente replicato alle controdeduzioni difensive della parte intimata. Si è richiamato per il resto.
L’ACI-Sport ha insistito nei rilievi preliminari d’inammissibilità e riproposto, con riguardo ai motivi di ricorso, le controdeduzioni difensive sviluppate nella memoria di costituzione.
La Procura Generale dello Sport, intervenuta per svolgere conclusioni orali, ha concluso per il rigetto del gravame, aderendo alla posizione assunta in merito dalla difesa di ACI-Sport.
L’affare è stato, quindi, introitato per essere deciso.
Considerato in diritto
Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio dei preliminari rilievi d’inammissibilità sollevati dalla difesa dell’ACI-Sport e di pronunciarsi sulle questioni poste dal ricorrente con i motivi di gravame formulati, che, destituite di fondatezza, s’appalesano di più immediata soluzione.
Invero - in disparte il fatto che risulta alquanto arduo intravedere la sussistenza dei vizi di violazione di norme di diritto e/o di insufficiente e/o omessa motivazione denunciati dal ricorrente rispettivamente col primo e col secondo motivo di ricorso, laddove, come nel caso di specie, tanto il giudice federale di prime cure che quello d’appello, investiti della specifica questione (ovvero della richiesta di revocazione della decisione del Tribunale Federale n. 13/2020, i cui presupposti erano stati individuati dall’istante nella fattispecie prevista al n. 3 dell’art. 395 c.p.c., che prevede il ricorso a tale istituto “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario”), hanno dichiarato inammissibile il ricorso e il reclamo proposti dall’interessato avverso una decisione non emessa dalla Corte Federale di Appello o dalla Corte Sportiva di Appello, facendo puntuale e pedissequa applicazione della disposizione di cui all’art. 63 (Revisione e revocazione) del Regolamento di Giustizia Sportiva ACI - Federazione Automobilistica Nazionale [“1. Contro le decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso iI giudizio di revisione, anche su istanza della Procura Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili. 2. Le altre decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva di appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto  risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all’istante. 3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento davanti alla Corte Federale di appello. (…). 4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dai Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito. (…)”]. Il dato testuale di tale norma (conforme all’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva CONI), contrariamente a quanto opinato dal ricorrente medesimo, è, infatti, di per sé esaustivo ed effettivamente espressivo anche della chiara (ed inequivoca) volontà della Federazione di non lasciare spazio per l’ingresso, in forza di quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, del Regolamento stesso (“Per quanto non disciplinato gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nel limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”), delle norme del codice del processo civile (e, segnatamente, dell’art. 396 c.p.c.), come si ritrae, del resto, dalle considerazioni esegetiche ed ermeneutiche, del tutto condivisibili, esplicitate (da ultimo) dalla Corte Federale d’Appello ACI Sport a supporto della decisione assunta, di per sé idonee, tra l’altro, a fugare ogni dubbio di deficit motivazionale e che trovano, anzi, conforto anche nel chiaro disposto dell’art. 37, comma 1, RGS [“Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di appello (…)” – n.d.r. enfasi aggiunta], oltre che nell’autonomia posta alla base dell’Ordinamento sportivo
- appare, in ogni caso, dirimente la circostanza, su cui la difesa dell’ACI-Sport ha opportunamente richiamato l’attenzione in questa sede, che, nel caso di specie, non ricorre comunque assolutamente il presupposto fattuale in grado di legittimare la proposizione del ricorso ex art. 63 del  RGS  ovvero  il  caso  di  decisione  sanzionatoria  assunta  “in  difetto  di  prove  decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili” (n.d.r. in senso analogo anche art. 63 Codice Giustizia Sportiva CONI).
E’, infatti, provato per tabulas che i documenti che il signor Conticelli assume non essere stati presi in considerazione dai giudici federali investiti della domanda di revocazione preesistessero pacificamente addirittura all’instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale Federale, esitato nella decisione n. 13/2020, sicché, occorrendo, avrebbero potuto essere esibiti dal medesimo sin da subito o in sede di appello avverso tale decisione, se, ovviamente, tempestivamente e ritualmente proposto, trattandosi, assai banalmente, del passaporto tecnico della vettura di sua proprietà, rilasciatogli in data 24 dicembre 2009  e rimasto  da  allora nel suo  ininterrotto possesso e disponibilità, non essendogli mai stato ritirato.
Né consta che l’interessato abbia fornito prova o, comunque, invocato elementi impeditivi per causa di forza maggiore (o fatto dell’avversario) alla materiale produzione di tale documento in primo grado.
Analoghe considerazioni sono mutuabili anche con riferimento alle attestazioni richieste e rilasciate all’ing. Gennaro Pezzella e che, a detta del ricorrente, costituirebbero “la prova nuova successivamente formata” (così nel ricorso, a pag. 21), atteso che - al di là del fatto che nulla avrebbe impedito al medesimo di attivarsi, per tempo, nel rispetto dei canoni di comune (ed esigibile) diligenza ovvero di chiederle e produrle già innanzi al Tribunale Federale (n.d.r. in tal senso è, peraltro, di per sé eloquente anche la circostanza che l’ing. Pezzella ha fornito immediato riscontro alla richiesta rivoltagli all’interessato, come si ritrae dallo scambio di mail intercorso tra il legale del ricorrente, prof. Avv. Marco Baroncini, e l’ing. Gennaro Pezzella tra il 30 settembre e il 16 ottobre 2021 - allegato B/4, B/5 e B/6 fascicolo doc. ricorrente: pag. da 47 a 59) - devesi, in effetti, convenire con la difesa della parte intimata che l’ingegnere interpellato non ha assolutamente attestato (ex novo) la conformità di quanto riportato nel passaporto tecnico, ma si è solo limitato a riconoscere la paternità delle informazioni riportate ai righi nn. 8 (Targa), 9 (Cognome e Nome del Commissario Tecnico Nazionale), 10 (Firma Propria) e 11 (Data e Luogo di emissione) di pagina 2 del passaporto tecnico su indicato.
Con riguardo alla sollecitata richiesta di conferma della conformità della centina di sicurezza indicata a pag. 11 del passaporto con quella prevista dal Regolamento per il modello FA30, l’ing. Pezzella, con PEC del 16 ottobre 2021, lungi dal renderla, si è, inoltre, limitato unicamente a riferire al suo interlocutore (ovvero al legale del ricorrente) che “per quanto riguarda la centina può fare riferimento all’allegato J FIA”.
Del pari - come condivisibilmente sottolineato dalla difesa di ACI-Sport - “i documenti indicati a pag. 12 del ricorso  innanzi al Tribunale  Federale  <formati, scritti e sottoscritti dal Ventisei Commissari Tecnici Delegati; Commissario Tecnico Delegato al campionato Italiano Velocità in Montagna 2011, 2012 e 2013, Ing. Dal Mas; Commissario Tecnico, Ing. Stallone; Commissario Tecnico Delegato, Ing. Martorana; Commissario Tecnico Delegato, Ing. Conte>, e richiamati nel reclamo (cfr. All. B/3) non potranno essere conosciuti e presi in considerazione (…), poiché anch’essi preesistenti al giudizio di primo grado difettando, altresì della prova in ordine alla presunta causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario che abbiano impedito materialmente la produzione di tale documento in primo grado”.
In definitiva, la documentazione in questione non integra i presupposti della prova successivamente formata o comunque divenuta acquisibile.
Sicché - è evidente - l’interpretazione estensiva della disposizione che qui assume rilievo invocata
dal ricorrente (ovvero la possibilità di gravare con il mezzo del ricorso per revocazione anche decisioni diverse da quelle espressamente contemplate dalla norma e, segnatamente, anche decisioni del Tribunale Federale agevolmente aggredibili con il mezzo processuale del reclamo alla Corte d’Appello Federale nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 37 RGS) e/o la denunciata violazione dei principi che regolano il giusto processo (peraltro sfornita di concreti elementi di fondatezza), anche laddove accordate e/o riconosciute, comunque non consentirebbero al medesimo di ottenere l’auspicata revocazione della sentenza della Corte Federale d’Appello ACI Sport n. 1/2022 in data 25 febbraio – 25 marzo 2022, non risultando comunque integrato - come detto - il presupposto fattuale imprescindibile per la proposizione del rimedio esperito ovvero delle “prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili”, comunque necessario per superare la dichiarata inammissibilità del reclamo proposto innanzi alla Corte Federale d’Appello.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni e per le ragioni sin qui svolte, il ricorso è destituito di fondatezza e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell’Automobile Club d’Italia - A.C.I./ Federazione nazionale automobilistica - F.N.A.- nella misura indicata in dispositivo, con correlata condanna del ricorrente al loro pagamento.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2022, presentato, in data 7 aprile 2022, dal sig. Vincenzo Conticelli avverso la sentenza, rubricata al n. CF 1/2022 e resa dalla Corte Federale D'Appello presso l'ACI-Sport in data 25 febbraio 2022, con motivazioni pubblicate e notificate al ricorrente il successivo 25 marzo, con cui, nel respingere il reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale n. 49/2021 del 15 dicembre 2021, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal suddetto istante per la revisione o la revocazione della precedente decisione del Tribunale Federale n. 13/20 del 17 settembre 2020, la quale, ritenuto il sig. Conticelli responsabile della  violazione di cui all'art. 8.1  del Regolamento Sportivo Nazionale, ha inflitto, a carico del medesimo ricorrente, le sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 e del pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse, sanzioni definitivamente confermate, in ultimo grado  endo-federale, dalla Corte Federale d'Appello ACI-Sport,  nella decisione gravata.
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ACI - FNA.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 20 maggio 2022.
Il Presidente                                                                                           La Relatrice
F.to Vito Branca                                                                                     F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, in data 5 settembre 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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