CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4 del 03/01/2022 – Brescia Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/S.S. Turris Calcio S.r.l.

Decisione n. 4
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Alfredo Storto - Relatore
Giovanni Iannini
Laura Santoro
Mario Stella Richter - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2021, presentato, in data 15 ottobre 2021, dalla società Brescia Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e contro
la S.S. Turris Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Gianpaolo Calò,
per l’annullamento
della decisione n. 15/CFA della Corte Federale d'Appello della FIGC del 16 settembre 2021, confermativa della decisione n. 18/TFNSVE del Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Vertenze Economiche, in data 4 agosto 2021, Reg. Prot. 56/TFN-SVE, con la quale è stato respinto il ricorso presentato il 7 giugno 2021 dall’odierna ricorrente per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal contratto stipulato tra la medesima Società e la S.S. Turris Calcio ed il calciatore Luca Pandolfi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 29 novembre 2021, gli avvocati Mattia Grassani, per la ricorrente Brescia Calcio S.p.A., ed Eduardo Chiacchio, per la resistente S.S. Turris S.r.l., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avvocato Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella Camera di consiglio del successivo 1° dicembre, il relatore, cons. Alfredo Storto.
Ritenuto in fatto
1. Nel pomeriggio del 1° febbraio 2021, ultimo giorno utile per le variazioni di tesseramento nel campionato di Serie B, su iniziativa della società Brescia Calcio S.p.A. (d’ora in poi, solamente “il Brescia”), si svolgeva la trattativa con la S.S. Turris Calcio s.r.l. (da qui, solo “la Turris”) per la cessione del contratto del calciatore Luca Pandolfi. La trattativa si concludeva lo stesso giorno con la formalizzazione della cessione temporanea di quest’ultimo al Brescia fino al 30 giugno 2021 per un corrispettivo di  euro 330.000,00 oltre iva e l’articolata  previsione di un’opzione per il tesseramento definitivo, nella successiva stagione calcistica, per l’importo di euro 170.000,00.
Il giorno successivo, la Turris trasmetteva al Brescia, tra gli altri documenti, la cartella sanitaria del calciatore dalla quale emergeva che questi, sottopostosi ad una risonanza magnetica (RMN) il 1° febbraio, a seguito di un risentimento al ginocchio che lo aveva indotto a chiedere il cambio durante la partita del campionato di Serie C disputata il 30 gennaio 2021 dalla Turris contro la Virtus Francavilla, aveva riportato la lesione del menisco esterno.
2. Il Brescia, non avendo potuto utilizzare il giocatore in gare ufficiali in quella stagione, adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - per ottenere l’annullamento del trasferimento, ritenendo che l’avere la Turris sottaciuto, durante le trattative, le circostanze sopra riportate dovesse configurare un’ipotesi di dolo determinante idoneo a viziare radicalmente il consenso negoziale.
2.1. L’azione così intrapresa era stata, tuttavia, respinta sia dal Tribunale adìto, sia, in fase di gravame, dalla Corte Federale d’Appello della FIGC i quali avevano ritenuto, per un verso, che non vi fossero vizi formali del procedimento di variazione del tesseramento del calciatore e, sotto altro profilo, la propria incompetenza a conoscere della validità del rapporto sottostante.
3. Ciò premesso, con ricorso del 7 giugno 2021, il Brescia aveva proposto una nuova impugnativa innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, per ottenere il risarcimento del danno patito per effetto della condotta omissiva serbata in fase precontrattuale dalla Turris e qui evocata quale raggiro ex art. 1440 c.c. che, pur non essendo tale da determinare il consenso e da incidere sulla validità del contratto, ove conosciuta avrebbe condotto alla stipula di  un contratto a condizioni economiche diverse da quelle effettivamente pattuite.
3.1. Con decisione del 4 agosto 2021, il Tribunale – ritenuta la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettera a), del Codice di giustizia sportiva ed esclusa quella del Collegio arbitrale a termini dell’art. 17.2, lettera e), dell’accordo collettivo stipulato il 18 luglio 2014 tra FIGC, LNPB e AIPAC – aveva respinto il ricorso nel merito.
3.2. Analoga decisione aveva adottato, il 16 settembre 2021, la Corte Federale d’Appello, in parte correggendo la motivazione del giudice di prime cure  e,  nella sostanza,  ritenendo insufficientemente provato il dolo incidente.
Preclusa ogni statuizione in ordine al profilo della giurisdizione, per non essere stato spiegato reclamo avverso il relativo capo di decisione di prime cure, la Corte aveva comunque rilevato l’inconferenza del richiamo all’art. 17.2, lettera e), dell’accordo collettivo del 18 luglio 2014, testualmente osservando che esso «attiene alle controversie insorte tra le società sportive di serie B ed i preparatori atletici professionistici e cioè relativo a disciplina che esula dal contesto sottoposto all’esame di questa Corte ed in I grado del TFN/VE».
4. Quest’ultima decisione è oggi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport dal Brescia che ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 93, comma 4, e 95, comma 7, delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (NOIF) – le quali prevedono rispettivamente che la validità di un contratto tra società e calciatore ovvero la validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto «non può essere condizionata all’esito di esami medici (…)» – in quanto la prima di esse disciplinerebbe esclusivamente i rapporti tra società e calciatore, mentre l’odierna controversia coinvolge due società professionistiche, e la seconda regolerebbe esclusivamente la validità dell’accordo negoziale, essendo invece oggi stigmatizzato col ricorso, ed indiscussa la validità del contratto, la condotta contraria a buona fede e correttezza della Turris la quale avrebbe omesso di rendere palese una circostanza fondamentale per la corretta quantificazione dell’accordo;
2) violazione e/o erronea applicazione dell’art. 44, comma 4, NOIF, in quanto la Corte Federale d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la Turris avesse consegnato alla ricorrente la scheda sanitaria del calciatore nel rispetto di tale norma – la quale impone che l’adempimento venga assolto «al momento del trasferimento» – visto che la consegna, peraltro non della scheda sanitaria (che deve contenere la sintetica valutazione medico- sportiva dello stato di salute  attuale del professionista), ma soltanto di alcuni documenti sanitari, tra i quali l’esito della RMN, sarebbe avvenuta il 2 febbraio 2021 e, cioè, il giorno dopo il trasferimento;
3) violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1440 c.c., in quanto il giudice di seconde cure avrebbe errato, alla luce dei fatti di causa, nel ritenere indimostrata la sussistenza del dolo incidente, posto che, invece, sarebbe rimasta asseverata dalle emergenze processuali l’esistenza di un raggiro rilevante messo in opera dalla Turris col proprio comportamento omissivo e non essendo necessario dimostrare anche l’intenzionalità della condotta;
4) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, posto che la Corte Federale non avrebbe esaminato il motivo di reclamo col quale il Brescia aveva denunciato, quale comportamento rilevante ai fini della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, la mancata comunicazione, durante le pur brevi trattative, del fatto in sé che il giocatore aveva subito un infortunio durante l’incontro di campionato con la Virtus Francavilla il 30 gennaio 2021 e che, per tale ragione, due giorni dopo si era sottoposto ad una RMN. In sostanza, il giudice d’appello avrebbe concentrato il proprio argomentare sul tema della mancata comunicazione della gravità dell’infortunio invece che sul punto decisivo, prospettato dalla reclamante, del fatto storico dell’infortunio e della sottoposizione ad esame medico.
Formulate le censure fin qui rassegnate, la ricorrente ha argomentato in ordine alla fondatezza della richiesta risarcitoria, con riguardo sia al danno emergente sia al lucro cessante, correlata alla mancata formazione di una corretta volontà negoziale del Brescia che, ove fossero state rese note per tempo le circostanze in parola, si sarebbe quantomeno orientato diversamente in ordine all’assetto economico dell’accordo.
La pretesa risarcitoria è stata quindi quantificata in complessivi 450.400,00 euro, dei quali 330.000,00 euro riconosciuti dal Brescia per tesserare un calciatore che, al più, avrebbe tesserato soltanto a titolo temporaneo e gratuito per quella stagione, 59.500,00 euro quale importo lordo riconosciuto al calciatore nel periodo in questione, ovvero, in subordine, la differenza tra il precedente importo e il c.d. minimo federale (euro 14.391,50), 1.400,00 euro quale rimborso per le spese mediche sostenute e, infine, ulteriori 59.500,00 euro quale retribuzione lorda del calciatore.
In definitiva, la ricorrente ha chiesto: 1) l’annullamento della sentenza d’appello e la condanna della Turris a risarcire il danno come sopra quantificato; 2) in subordine, l’annullamento della decisione con rinvio al giudice d’appello per il riesame nel merito.
5. Si è difesa la Turris deducendo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso perché volto a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie emersi nei gradi di merito e, comunque, l’infondatezza dello stesso.
La resistente ha anche spiegato ricorso incidentale avverso la decisione federale di secondo grado, nella parte in cui ha ritenuto applicabile, ancorché in via eccezionale, l’istituto dell’errore sanabile anziché dichiarare  inammissibile l’impugnativa del Brescia in conseguenza della mancata sottoscrizione con firma digitale sia del reclamo sia dell’autentica del difensore della procura alle liti conferita dal reclamante, in violazione degli artt. 5, 6 e 9 delle regole tecniche operative del processo sportivo telematico, approvate dalla FIGC con C.U. n. 16/A del 1° febbraio 2021.
6. Non si è costituita in giudizio la FIGC.
7. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato le parti ricorrente e resistente, nonché la Procura Generale dello Sport, che ha concluso per la reiezione del ricorso siccome infondato.
Considerato in diritto
1. Benché, come già rilevato dal giudice d’appello, la questione di giurisdizione sia ormai preclusa perché non è stata sollevata nuovamente dalla Turris in secondo grado, per ragioni squisitamente nomofilattiche vale la pena di considerare come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la controversia oggi in esame, insorta tra società professionistiche per il risarcimento del danno derivato dal dolo incidente del cedente, rientri nella previsione dell’art. 134, comma 2, del Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale espressamente dispone che «la Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare: a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26».
2. Venendo all’esame del ricorso principale, può essere scrutinato per primo il terzo motivo di ricorso, col quale il Brescia ha lamentato la violazione ovvero l’erronea applicazione dell’art. 1440 c.c. e, in particolare, effettuata un’ampia ricostruzione dei fatti di causa, ha censurato le valutazioni del giudice d’appello laddove questi ha ritenuto non sufficientemente provato il dolo incidente della Turris, essendo invece, ad opinione della parte ricorrente, ravvisabile il raggiro rilevante nella condotta omissiva serbata dalla cedente, che non avrebbe informato la controparte di circostanze di sicuro impatto sull’assetto finale dell’accordo per la cessione del calciatore.
2.1. Il motivo è inammissibile posto che esso, pur evocando in epigrafe la violazione dell’art. 1440 c.c., si risolve in una sollecitazione del Collegio di Garanzia a ripercorrere il ragionamento e le valutazioni di merito compiute dal giudice d’appello in ordine alla sussistenza, alla prova e al rilievo delle circostanze individuabili quali elementi costitutivi della fattispecie normativa evocata. In sostanza, il Brescia ha articolato sul punto le proprie censure secondo una rima che finisce per contrapporre, col filtro di una rinnovata disamina dei fatti storici, la propria interpretazione a quella, alternativa e non irragionevole, del giudice dell’impugnazione, ponendosi in tal modo fuori dall’area tracciata in particolare dall’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice di giustizia sportiva del CONI.
3. Risulta, invece, infondato il quarto motivo di ricorso, col quale il Brescia lamenta che la Corte avrebbe omesso di prendere in considerazione lo specifico motivo di reclamo appuntato sul rilievo della mancata comunicazione, da parte della Turris alla controparte contrattuale, durante le pur brevi trattive, non tanto della gravità dell’infortunio patito il 30 gennaio 2021 dal calciatore, quanto piuttosto del fatto in sé dell’avvenuta sostituzione per problemi fisici durante l’incontro di campionato disputato in quella data e della conseguente sottoposizione, il 1° febbraio, a RMN.
In realtà, a ben guardare la Corte ha articolato una tessitura motiva molto ampia dalla quale si ricavano elementi sufficienti per escludere la fondatezza del motivo.
In particolare il Giudice, sul versante dell’imputabilità della mancata conoscenza di fatti rilevanti per la negoziazione, in diversi punti della motivazione ha rilevato con effetto dirimente che «costituisce prassi costante, nonché principio di ordinaria diligenza, sottoporre il calciatore trasferendo a visita medica prima della stipula del contratto di trasferimento tra le società cedente e cessionaria» e che, comunque, in linea generale «nel caso in esame, alla luce degli elementi di fatto ricavabili dal reclamo e dalla decisione impugnata non v'è stata né la violazione di un obbligo di informazione, né la volontà di ottenere migliori condizioni  di prezzo», per poi conclusivamente escludere che la complessiva condotta della cedente, per come tratteggiata dalle risultanze processuali in fatto, integrasse «i raggiri e la male fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte». Significativamente, infatti, la Corte osserva: «prova questa che risulta mancante nel caso in esame. L'accoglimento della domanda risarcitoria presuppone, dunque, che l'istante provi i raggiri e la mala fede dell'altra parte, soprattutto in merito all'omissione di informazioni determinanti sulla qualità della controparte».
4. L’esaustività dell’autonoma motivazione articolata dalla Corte Federale con riguardo al punto assorbente dell’insussistenza degli elementi essenziali della fattispecie tratteggiata dall’art. 1440 c.c. e, più in generale, dell’assenza di una condotta omissiva rilevante della Turris finisce anche per dequotare il primo motivo di ricorso – appuntato sull’inconferenza del richiamo agli artt. 93, comma 4, e 95, comma 7, delle Norme organizzative interne della
F.I.G.C. (NOIF) – tenuto conto che, essendo stata ritenuta la complessiva correttezza della condotta della cedente durante le trattative, l’eventuale accoglimento di quel motivo non sarebbe comunque di per sé idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso.
5. Va, infine, respinto il secondo motivo di ricorso col quale è stata lamentata la violazione, ovvero l’erronea applicazione, dell’art. 44, comma 4, delle NOIF il quale, tra le altre cose, testualmente dispone che «al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società».
In particolare, il Brescia denuncia che l’informazione (ma non la scheda) sanitaria relativa agli esiti del trauma subìto dal calciatore le sarebbe stata trasmessa solo il giorno 2 febbraio 2021 e, cioè, dopo che il trasferimento si era perfezionato il giorno prima.
Sul punto appare corretta la ricostruzione svolta nel merito dal giudice di seconde cure, alla stregua della quale il documento sanitario contenente l’informazione rilevante ai fini di causa in esito all’esame della RMN eseguita il 1° febbraio 2021, trasmesso il 2 febbraio perché venuto in possesso della Turris solo in quella data, non avrebbe potuto comunque dar conto, ove consegnato al Brescia il giorno prima, di un esito medico non ancora noto. Circostanza che ha correttamente condotto la Corte Federale a concludere nel senso per cui, ai fini del decidere, non risulta alcuna violazione da parte della Turris anche di questa specifica normativa.
6. Alla reiezione dei motivi esaminati consegue l’infondatezza delle ulteriori deduzioni svolte dal Brescia in punto di an e di quantum debeatur del risarcimento invocato, per cui il ricorso principale va complessivamente respinto con assorbimento di ogni altra questione.
7. La reiezione del ricorso principale determina la sopravvenuta carenza, in capo alla Turris, dell’interesse a coltivare e a veder deciso il ricorso incidentale da questa proposto il quale, per tale ragione, va dichiarato improcedibile.
8. Infine, facendo applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste, come liquidate nella misura indicata in dispositivo, a carico del Brescia.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso principale, proposto dalla società Brescia Calcio S.p.A.; Dichiara improcedibile il ricorso incidentale, proposto dalla S.S. Turris Calcio s.r.l.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate, nella misura di euro 2.000,00, a carico della società ricorrente, Brescia Calcio s.p.a., in favore della resistente, S.S. Turris Calcio s.r.l.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica, in data 1° dicembre 2021.
Il Presidente                                                                                   Il Relatore
F.to Dante D’Alessio                                                                       F.to Alfredo Storto
Depositata in Roma, in data 3 gennaio 2022. Il Segretario
F.to Alvio La Face
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