CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6 del 03/01/2022 – Portuense Etrusca ASD / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ SSD Masi Torello Voghiera

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta - coni.it – atto non ufficiale - Decisione n. 6 del 03/01/2022 – Portuense Etrusca ASD / Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ SSD Masi Torello Voghiera
Decisione n. 6
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Laura Santoro - Relatrice
Giovanni Iannini
Mario Stella Richter
Alfredo Storto - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2021, presentato, in data 4 novembre 2021, dalla società Portuense Etrusca ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Scarfone,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e nei confronti
della società SSD Masi Torello Voghiera, non costituitasi in giudizio,
per la declaratoria di nullità e/o annullamento
della decisione n. 40/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 29 ottobre 2021, e comunicata via PEC alla ricorrente nella medesima data, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dalla stessa ricorrente avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E, s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dell’atleta Bussolari Gianmarco (matricola federale n. 5890417), avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
Visto l’atto di ricorso e la documentazione allegata;
uditi, nell'udienza del giorno 29 novembre 2021, il difensore della parte ricorrente – Portuense Etrusca ASD - avv. Salvatore Scarfone, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udita, nella Camera di consiglio del successivo 1° dicembre, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
1. La società ricorrente, nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in qualità di affiliata alla FIGC come società di puro settore giovanile e scolastico, tesserava come giovane con vincolo annuale il calciatore Gianmarco Bussolari.
Nella successiva stagione sportiva 2019/2020, il predetto calciatore veniva tesserato con vincolo pluriennale dalla SSD Masi Torello Voghiera.
2. La ricorrente chiedeva, quindi, che le venisse riconosciuto il diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, con ricorso innanzi alla Commissione Premi, che lo respingeva, con decisione poi confermata dal Tribunale Federale Nazionale, sez. V.E.
3. La società Portuense Etrusca ASD ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio sulla base di tre motivi, dei quali il secondo ed il terzo trattati congiuntamente.
1) Violazione e/o falsa applicazione di norme federali e di principi di diritto.
La ricorrente lamenta che il T.F.N., sez. V.E. sarebbe «pervenuto alla sua decisione mediante un’errata interpretazione dell’art. 96 NOIF in vigore al tempo in cui è maturato il diritto della società al premio di preparazione e, quindi, al dettato della norma ante riforma del 1° luglio 2019», là dove, nella decisione qui impugnata, viene statuito che «ai fini del riconoscimento del diritto al premio di preparazione, a tenore dell’art. 96 NOIF (tanto nel testo anteriore quanto in quello successivo alla riforma del 1° luglio 2019), è condizione imprescindibile che la richiedente  sia  affiliata  alla  LND  o  alla  Lega  Pro  e  non  sia  di puro  Settore  giovanile e scolastico».
La ricorrente sul punto osserva che la normativa sul premio di preparazione, di cui all’art. 96 NOIF, riconosce «un diritto che matura nel momento in cui il calciatore viene formato e quindi con riferimento alle singole stagioni sportive nelle quali è tesserato come “giovane” e, quindi, con vincolo annuale dagli 8 i 14 anni “, e che si “tratta comunque di un diritto sottoposto a condizione” consistente nel perfezionamento del “vincolo pluriennale tra il calciatore ed una qualsiasi società come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”».
La ricorrente richiama, poi, le modifiche dell’art. 96 NOIF, intervenute con il C.U. n. 81 del 27 giugno 2018, con il C.U. n. 152 del 24 giugno 2019 e con il C.U. n. 119 del 12 novembre 2020, rilevando, in proposito, che soltanto la prima delle citate modifiche «potrebbe avere influenza perché intervenuta precedentemente al sorgere del diritto vantato» dalla stessa.
La ricorrente lamenta, quindi, l’applicazione retroattiva dell’art. 96 NOIF come modificato dal C.U. n. 152/2019, richiamando a supporto il precedente di questo Collegio n. 65/2020; lamenta, inoltre, l’errato riferimento operato dal T.F.N., sez. V.E., alla “tabella” la quale riguarda «le società che andranno a tesserare il calciatore con vincolo pluriennale e quindi le società che dovranno corrispondere il premio e non, come erroneamente sostenuto dal TFNVE, le società aventi diritto al premio».
2 - 3) Violazione e/o falsa applicazione di norme statutarie e di principi di diritto, difetto di motivazione e/o contraddittorietà circa un punto decisivo della controversia e/o illogicità della motivazione.
La ricorrente lamenta che il T.F.N., sez. V.E., pur dichiarando di confermare la decisione della Commissione Premi, dimostra di non aver «ben compreso le motivazioni, benché scarne, espresse dalla Commissione Premi», là dove quest’ultima ha respinto il ricorso sul presupposto dello svolgimento di «attività di puro SGS alla data di sottoscrizione del vincolo», mentre il T.F.N., sez. V.E., ha fondato la sua decisione sul motivo che la ricorrente, «all’atto della costituzione del vincolo pluriennale, era affiliata al solo settore giovanile e scolastico e non alle leghe indicate nella tabella di cui al previgente art. 96 NOIF».
4. La ricorrente, in conclusione, chiede che, in riforma della sentenza impugnata, previo annullamento della delibera della Commissione Premi n. 2/E s.s. 2021/2022 del 23 settembre 2021, le sia riconosciuto il diritto al premio di preparazione per la formazione del calciatore Bussolari Gianmarco nei confronti della società SSD Masi Torello Voghiera, con condanna di quest’ultima al pagamento dei relativi importi dovuti e, in subordine, l’annullamento con rinvio. Con vittoria di spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso risulta infondato e deve essere respinto se pur con una motivazione in parte diversa da quella contenuta nella decisione impugnata.
2. In ordine al primo motivo di ricorso, va preliminarmente osservato come risulti condivisibile il rilievo operato dalla ricorrente in ordine all’assunto del T.F.N., sez. V.E., secondo cui l’art. 96 NOIF, ancor prima della riforma attuata a far data dal 1° luglio 2019, delimitasse i soggetti potenzialmente beneficiari del premio di preparazione alle società della Lega Nazionale Dilettanti o della Lega Pro.
2.1. Parimenti condivisibile è il rilievo della ricorrente,  secondo cui il diritto al premio di preparazione sia sottoposto alla condizione del tesseramento pluriennale del calciatore già precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio.
2.2. Non condivisibile è, però, la conclusione cui la ricorrente perviene, nel senso di ritenere che l’esclusione del diritto al premio di preparazione conseguirebbe all’applicazione retroattiva dell’art. 96 NOIF nel testo novellato dal C.U. n. 152/2019.
3. Si deve, infatti, rilevare come la fattispecie de qua ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 96 NOIF, come modificato dalla citata novella del 2019, giacché il tesseramento pluriennale del calciatore Gianmarco Bussolari da parte della società convenuta è stato perfezionato nella stagione sportiva 2019/2020.
Va, peraltro, osservato come la ricorrente, nel richiamare il precedente di questo Collegio (decisione n. 65/2020 concernente un caso parzialmente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio), riveli di non aver esattamente colto l’interpretazione data da questo stesso Collegio in merito alla disciplina di cui all’art. 96 NOIF, alla luce della novella del 2019.
4. Nella specie, va ricordato che, ai sensi della richiamata disciplina, «le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo (…). Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell’intero “premio di preparazione”».
5. Or dunque, l’art. 96 NOIF prevede una fattispecie a formazione progressiva nella quale, all’atto del tesseramento annuale di un calciatore come giovane, sorge in capo alla società che attua tale tesseramento una mera aspettativa che si tramuterà in diritto di credito (al premio di preparazione) nel solo caso si verifichi poi la condizione consistente nel tesseramento pluriennale dello stesso calciatore.
6. L’art. 96 NOIF, nel testo novellato nel 2019 - in mancanza di una norma transitoria che, come  rilevato  nella  richiamata  decisione  n.  65/2020,  sarebbe  stata  invero  opportuna  - riconosce il diritto al premio di preparazione soltanto nei casi di calciatori tesserati come “giovani” con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro. Elemento rilevante ai fini del diritto alla percezione del premio di preparazione non è, pertanto, l’affiliazione in sé considerata ad una delle Leghe indicate, quanto piuttosto il fatto che il tesseramento con vincolo annuale abbia avuto luogo presso una società affiliata ad una delle Leghe di cui sopra.
Per le ragioni sopra spiegate il primo motivo di ricorso è, dunque, da respingere.
7. In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
La ricorrente rileva la difformità delle motivazioni sottese alla decisione resa dalla Commissione Premi ed a quella di conferma resa dal T.F.N., sez. V.E., giacché lo svolgimento dell’attività di puro Settore giovanile e scolastico sembrerebbe riferita, dalla prima, al momento di sottoscrizione del vincolo annuale e, dalla seconda, al successivo momento  di sottoscrizione del vincolo pluriennale.
8. La oltremodo sintetica motivazione della decisione resa dalla Commissione Premi non consente di affermare con oggettiva certezza che la stessa abbia inteso riferirsi alla data di sottoscrizione del vincolo annuale, sebbene da una lettura della stessa decisione in senso conforme all’orientamento espresso da questo Collegio nella già richiamata decisione n. 65/2020 sembra potersi concludere nel senso indicato dalla ricorrente.
Ma la disposizione è stata comunque correttamente applicata, dovendosi fare riferimento per il diritto al premio al momento in cui si sono perfezionati tutti i relativi presupposti e quindi al momento in cui è stato perfezionato il tesseramento pluriennale del calciatore già precedentemente tesserato con vincolo annuale da parte della società richiedente il premio.
9. In conclusione, questo Collegio, ritiene che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, ultimo comma c.p.c, qui richiamato per effetto del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS “ai principi e alle norme generali del processo civile”, debba essere comunque confermata la sentenza del T.F.N., sez. V.E., oggetto della presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio telematica, in data 1° dicembre 2021.
Il Presidente                  La Relatrice
F.to Dante D’Alessio    F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 3 gennaio 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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