CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 4 /2022 – WSA s.r.l. c/ Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Lodo n. 4
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Mario Stella Richter
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dall’intimata
Nel procedimento arbitrale promosso dalla
WSA s.r.l., a socio unico (p. iva 09145231008), con sede in Roma, al Lungotevere delle Navi, n. 20, in persona legale rappresentante e agente sportivo Alessandro Lucci, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Rodella, presso il cui studio, in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 28, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce alla istanza di arbitrato, d’ora in avanti anche solo la “WSA” o la “parte istante”,
- Parte istante -
contro
la Genoa Cricket and Football Club s.p.a. (p. iva 00973790108), in persona del legale rappresentante e amministratore delegato, il dott. Andrea Blazquez, con sede in Genova, alla via Ronchi, n. 67, rappresentata e difesa, giusta procura speciale senza data, dall’avv. Mattia Grassani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, alla via De’ Marchi, n. 4/2, d’ora in avanti anche solo la “Genoa” o la “parte intimata”,
- Parte intimata -
controversia relativa alla esecuzione del contratto di rappresentanza concluso inter partes il 10 settembre 2020.
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
1. Con “ricorso ex artt. 22 del Regolamento Coni degli agenti sportivi e 54, co. 3, CGS Coni”, dato in Roma il 17 febbraio 2022 e depositato il medesimo giorno presso la Camera arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, la WSA s.r.l. esponeva:
(i) che, con “contratto di rappresentanza”, firmato il 10 settembre 2020, avente durata fino al 30 settembre 2020, la Genoa conferiva incarico alla parte istante per assistere la stessa società Genoa nelle trattative finalizzate all’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milan Badelj, al tempo tesserato con la S.S. Lazio s.p.a.;
(ii) che tale contratto veniva depositato presso la competente Commissione FIGC, in data 14 settembre 2020;
(iii) che, con il medesimo contratto, veniva pattuito un corrispettivo, in favore dell’agente sportivo, di euro 450.000,00=, oltre iva, da corrispondersi in tre rate di pari importo, con scadenze rispettivamente al 31 gennaio 2021, al 31 gennaio 2022 e al 31 gennaio 2023;
(iv) che l’attività oggetto del mandato era stata regolarmente espletata e che il 15 settembre 2020 il Genoa e il calciatore Milan Badelj sottoscrivevano un contratto di prestazione sportiva con scadenza 30 giugno 2023;
(v) che, conseguentemente, l’agente sportivo aveva maturato il diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo pattuito nel contratto.
2. Tanto premesso, con il predetto ricorso parte istante nominava, quale proprio “arbitro di parte”, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini e così concludeva:
“voglia l’On. Collegio Arbitrale costituendo, omnibus contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, nonché la certezza, liquidità ed esigibilità del credito come invocato:
a) fare obbligo alla Società Genoa Cricket and Football Club […], per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente atto, di pagare, in favore della ricorrente WSA […]:
- in via principale, la somma di € 45 0. 00 0 ,00, oltre Iva, oltre interessi moratori, ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla data di maturazione del credito (31 gennaio 2021), sino all’effettivo ed integrale soddisfo;
- in via subordinata, la somma di € 300.000,00 oltre Iva, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla data di maturazione del credito (31 Gennaio 2021) pari agli importi di cui alla prima e seconda rata contrattuale, rispettivamente scadute il 31 Gennaio 2021 e 31 Gennaio 2022;
- in via ulteriormente subordinata, la somma di € 30 0. 00 0 ,00 oltre Iva, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla data di maturazione del credito (31 Gennaio 2022) pari agli importi di cui alla seconda rata contrattuale scaduta il 31 Gennaio 2022 ed alla terza rata contrattuale in scadenza il 31 Gennaio 2023;
- in via ultimativamente subordinata, la somma di € 15 0. 00 0 ,00 oltre Iva, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, dalla data di maturazione del credito (31 Gennaio 2022) relativa alla rata scaduta il 31 Gennaio 2022 non essendo la terza del 21 Gennaio 2023 ancora scaduta.
b) con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, ivi comprese rimborso spese amministrative nella misura dovuta per Regolamento ed effettivamente corrisposta, nonché le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale medesimo”.
3. Insieme al predetto ricorso, la WSA s.r.l. depositava sette documenti, come da relativo indice.
4. Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata in data 25 febbraio 2022, l’avv. Mattia Grassani, dotato dei necessari poteri in forza di procura speciale (che allegava alla stessa comunicazione), nominava, in nome e per conto della società Genoa, quale “arbitro di parte” della stessa Società, il prof. avv. Massimo Zaccheo.
5. Successivamente, con “Memoria di costituzione e risposta”, data in Bologna, il 28 febbraio 2022, la società Genoa eccepiva:
- preliminarmente, la improponibilità e inammissibilità della avversaria domanda di pagamento della rata scaduta il 31 gennaio 2021 per decadenza dal termine perentorio di cui all’art. 3.2. del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;
- nel merito, la infondatezza della domanda di parte istante, per non avere questa dimostrato lo svolgimento di alcuna attività di agente sportivo, nell’interesse della società Genoa, finalizzata ad adempiere lo specifico incarico di assistere la stessa Genoa nella negoziazione con la S.S. Lazio s.p.a. per il trasferimento del calciatore di cui al contratto di rappresentanza;
- in subordine, la mancata scadenza della terza rata di euro 150.000,00=.
6. Tanto premesso, con la suddetta memoria di costituzione e risposta, parte intimata concludeva come segue:
“Che l’On.le Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I., Voglia:
1) in via preliminare, in rito: dichiarare improcedibile, irricevibile e/o inammissibile l’istanza promossa dall’Agente Sportivo avuto riguardo alla prima rata di pagamento per intervenuta decorrenza del termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento di cui al Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie;
2) in via principale, respingere l’istanza di arbitrato ex adverso radicata in quanto infondata in fatto e in diritto, in ragione della circostanza che nessuna attività è stata svolta dall’Agente Sportivo e, comunque, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il Genoa C.F.C. S.p.a. nulla deve corrispondere all’Agente Sportivo;
3) [in] via di estremo subordine, nel merito: dichiarare tenuta la società al pagamento delle sole somme scadute al momento della proposizione del ricorso, ad esclusione della terza rata.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri”.
7. In data 2 marzo 2022, gli arbitri designati da parte istante e parte intimata, e dunque i professori e avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Massimo Zaccheo, comunicavano al Collegio di Garanzia dello Sport la loro concorde designazione del prof. avv. Mario Stella Richter, quale
Presidente del costituendo Collegio arbitrale, il quale, pertanto, veniva nominato in tale funzione, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. In data 3 marzo 2002, ricevuta la comunicazione della nomina, il prof. avv. Mario Stella Richter dichiarava, ai sensi dell’art. 2, comma 10, del suddetto Regolamento, di accettare l’incarico di terzo arbitro con funzioni di Presidente del costituendo Collegio arbitrale.
9. In data 11 marzo 2022, alle ore 15:00, giusta la convocazione disposta dai componenti del costituendo Collegio arbitrale, si riunivano, in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, i predetti componenti che si costituivano formalmente in Collegio.
10. Immediatamente a seguire, alle ore 15.05 - e quindi sempre in data 11 marzo 2022, sempre giusta la predetta convocazione e sempre in videoconferenza, sulla medesima piattaforma - si teneva la prima udienza della procedura arbitrale relativa all’esperimento del tentativo di conciliazione.
11. A tale prima udienza erano presenti, di fronte al Collegio arbitrale al completo assistito dai dott.ri Gabriele Murabito e Dario Bonanno della Segreteria del Collegio di Garanzia, per la parte istante, il difensore avv. Paolo Rodella e, per la parte intimata, l’avv. Luca Smacchia, giusta delega del difensore, avv. Mattia Grassani.
12. Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Collegio, su conforme richiesta delle parti, assegnava il termine fino al 25 marzo 2022 per il deposito di memorie autorizzate e di documenti integrativi, nonché il termine fino al 1° aprile 2022 per il deposito di eventuali memorie di replica.
13. Con memoria autorizzata, in data 24 marzo 2022, la WSA s.r.l. replicava alle eccezioni del Genoa e insisteva nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, producendo altri due documenti.
14. Parte intimata non sfruttava il primo termine del 25 marzo 2022, ma  depositava nel secondo termine del 1° aprile 2022 una memoria autorizzata di pari data, nella quale sviluppava le difese e le eccezioni già contenute nella sua memoria di costituzione e risposta e concludeva chiedendo che il Collegio “voglia accogliere le conclusioni rassegnate nella memoria del 28 febbraio 2022”.
15. Con ulteriore memoria autorizzata in data 1° aprile 2022, parte istante richiamava tutte le argomentazioni, difese e conclusioni precedentemente illustrate nel ricorso introduttivo e nella memoria del 24 marzo 2022, riservandosi di replicare oralmente a quanto argomentato nella ultima memoria avversaria, in occasione della udienza fissata per l’8 aprile 2022.
16. Tuttavia, la udienza di discussione già fissata per l’8 aprile 2022 veniva rinviata d’ufficio al 14 aprile 2022, ore 15.00.
17. Alla udienza del 14 aprile 2022, ore 15.00, udienza tenutasi in videoconferenza, il Collegio esperiva nuovamente il tentativo di conciliazione, che, tuttavia, dava ancora esito negativo e le parti si riportavano a quanto già dedotto e argomentato nei rispettivi atti e memorie, insistendo per l’accoglimento delle domande e conclusioni ivi contenute.
18. Sempre alla udienza del 14 aprile 2022, il Collegio tratteneva la causa in decisione e nelle camere di consiglio del 14 aprile 2022 e del 2 maggio 2022, tenute entrambe in conferenza personale e plenaria per il mezzo della videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, maturava i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
19. Deve preliminarmente affrontarsi la eccezione di inammissibilità della domanda di arbitrato relativamente alla prima rata del corrispettivo reclamato dall’agente sportivo, per decorrenza del termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
Tale disposizione, come è noto, prevede che “la procedura arbitrale è introdotta, entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di garanzia
[…]”.
Della previsione possono essere date (ed in effetti sono state fornite) due diverse letture.
Da un lato, la disposizione può intendersi nel senso che il termine di decadenza per introdurre il procedimento arbitrale decorre dal momento della violazione (successivamente) contestata: nel caso di specie, tale termine sarebbe quindi iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2021, dal momento che il pagamento della prima rata scadeva il 31 gennaio 2021 e dopo quella data si sarebbe concretizzato (in ipotesi) l’inadempimento (e cioè la violazione poi contestata) della società Genoa.
Dall’altro lato, la disposizione del Regolamento può leggersi nel senso che il termine di decadenza decorre dal momento della violazione in quanto contestata, e cioè dalla contestazione della violazione.
Entrambe queste interpretazioni sono state date, come si accennava, in precedenti decisioni di altri collegi arbitrali, pure istituiti, come è chiaro, ai sensi del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
E così, nel primo senso, si sono espressi i lodi nn. 6/2020 (TMP Soccer s.r.l. c. Trapani Calcio s.r.l.) e 1/2021 (Parente c. Adjapong).
Mentre, nel secondo senso, ha concluso il lodo n. 10/2021 (Tateo c. Curcio).
Entrambe le interpretazioni appaiono conformi alla lettera della disposizione: posto che in tutti e due i casi si dà all’aggettivo “contestata”, in funzione di attributo di “violazione”, un significato utile e in linea con i comuni usi che dello stesso si danno nella lingua italiana.
Nella prima lettura, “contestata” serve a qualificare una violazione intesa in astratto, onde poi descriverla in base al fatto che è stata successivamente contestata.
Nell’altra lettura, “contestata” assume invece la funzione di qualificare una violazione intendendola in concreto, e cioè se ed in quanto effettivamente contestata.
Poiché entrambe le interpretazioni sono compatibili con la lettera della legge, sembra al Collegio che debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito.
In questa prospettiva, il Collegio ritiene che debba essere preferita la seconda possibile interpretazione e cioè che il termine di decadenza stabilito dall’art. 3.2 del Regolamento arbit rale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport non decorra dalla violazione in quanto astrattamente contestabile (ma, in effetti, non contestata), ma solo dal successivo momento della effettiva contestazione dell’inadempimento.
Questa lettura convince maggiormente questo Collegio per due ordini di ragioni:
- per un verso (come non si è mancato di rilevare anche in un significativo passaggio della Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello Sport per l’anno 2021 del Presidente  dello  stesso  Collegio1),  essa  consente  di  assicurare  all’istituzione  arbitrale  una 1 Cfr. Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello Sport per l’anno 2021, consultabile  all’indirizzo https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/collegiogaranzia/Relazione_Annuale_Collegio_di_Garanzia _2021.pdf , p. 8 s.:
“Degno di nota è, altresì, il recente cambio di direzione della giurisprudenza arbitrale del Collegio in ordine all’individuazione del dies a quo per l’introduzione della relativa procedura arbitrale.
Invero, la disposizione di cui all’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi (a mente del quale, la procedura arbitrale deve
essere introdotta «entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata»), è stata in passato (Lodo n. 6/2020) interpretata nel senso di ritenere che il dies a quo fosse ancorato alla “violazione contestata”, e non anche alla “contestazione della violazione”. Da ciò si evinceva, nei casi in cui la “violazione contestata” si compendiasse nell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, l’applicazione del principio della mora ex re (art. 1219, comma 2, n. 3), con il conseguente ancoraggio del predetto dies a quo al momento in cui la violazione si consuma e, dunque,  all’atto della scadenza della pertinente obbligazione, senza la necessità di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora.
Con il Lodo n. 10/2021, è stata fornita una interpretazione della predetta norma sicuramente più confacente alle ragioni di giustizia sottese all’istituzione della funzione arbitrale del Collegio in subiecta materia. Ed infatti, è stato affermato che l’espressione utilizzata nell’art. 3, comma 2, del Regolamento, “violazione contestata”, equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di “contestazione della violazione”, con la necessità di una valida contestazione del mancato pagamento nel termine che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il summenzionato termine perentorio dei venti giorni. Invero, il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell’articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell’accesso allo speciale procedimento confacente operatività e, conseguentemente, assicura che possano essere garantite in modo adeguato le concrete ragioni di giustizia che sono sottese alla stessa previsione dell’istituto dell’arbitrato in subiecta materia;
- dall’altro lato, si deve considerare che le vertenze relative ai procedimenti arbitrali, di cui al Regolamento arbitrale che si tratta di interpretare, sono pur sempre controversie che hanno per oggetto - come è chiaro - diritti disponibili, sicché è del tutto logico che siano le stesse parti, titolari di tali diritti, a stabilire se, e fino a quando, un ritardo nell’inadempimento della controparte possa essere tollerato senza per ciò far decorrere il breve e contenuto termine decadenziale dei venti giorni.
In altri termini, appare del tutto coerente che sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale o quando, invece, convenga (per varie possibili ragioni, molte facilmente immaginabili in un ambiente professionale e di affari, che risulta, per vero, chiuso e ristretto e in cui vi può essere motivo per sopportare con elasticità e larghezza un adempimento in termini o modalità diverse da quelle pure pattuite) alla stessa parte tollerarla e quindi non contestarla in modo pressoché immediato, senza perciò stesso decadere dal diritto di avere accesso e fare ricorso, in un secondo momento, alla giustizia arbitrale (il tutto ovviamente senza pregiudizio per la controparte di eccepire la eventuale prescrizione nel caso di inerzia protrattasi per il ben più lungo tempo della prescrizione).
In definitiva, alla luce di queste ragioni, il Collegio - a maggioranza, con l’opinione dissenziente dell’Arbitro prof. Massimo Zaccheo, riportata in calce - ritiene che non debba essere accolta la preliminare  eccezione  di  inammissibilità  o  improponibilità  della  domanda  relativamente  al pagamento della prima rata di corrispettivo dell’agente sportivo scaduta il 31 gennaio 2021. Invero,  il  formale  atto  di  diffida  legale  al  pagamento  della  stessa  (e  dunque  la  concreta contestazione della violazione del rispetto di quel termine) risulta essere stato trasmesso via posta elettronica certificata alla società Genoa in data 4 febbraio 2022 (cfr. doc. 5 della produzione della parte istante) e il giudizio arbitrale è stato introdotto, come si è detto supra, sub § 1, con ricorso in data 17 febbraio 2022 e depositato nella medesima data: e, dunque, entro venti giorni dalla contestazione della violazione o, se si vuole, dalla contestazione siccome contestata.
ivi disciplinato – mediante la qualificazione espressa di termini perentori –, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell’ambito dell’ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giustiziali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati” (sottolineature aggiunte).
19. Tanto stabilito, può allora passarsi a valutare l’eccezione di merito relativa alla infondatezza della domanda.
Parte intimata ha contestato che manca “una prova, o principio di prova, o presunzione, in merito all’avveramento della condizione cui il pagamento era condizionato (sottoscrizione di un contratto di trasferimento tra Genoa, Lazio e Calciatore)” e che comunque l’istante non avrebbe fornito “alcuna dimostrazione dello svolgimento dell’attività da parte della WSA finalizzata a tale specifica operazione”; e cioè, una attività di assistenza della società Genoa nelle trattative con la S.S. Lazio per il trasferimento del calciatore.
Il Collegio non ritiene la eccezione fondata.
Tuttavia, l’avveramento della condizione del pagamento del corrispettivo risulta documentalmente provato attraverso la produzione del contratto tra la Genoa Cricket and Football Club s.p.a. e Milan Badelj in data 15 settembre 2020 (cfr. doc. 4 di produzione di parte istante), nonché attraverso il deposito del modulo di variazione di tesseramento del suddetto calciatore sempre in data 15 settembre 2020 (cfr. doc. 9 sempre di produzione di parte istante).
La prova dell’avvenuto trasferimento e della conclusione di un contratto di prestazione sportiva tra la società calcistica e il giocatore è già sufficiente, a parere del Collegio, a integrare il presupposto per la maturazione del corrispettivo dell’agente sportivo, stante il chiaro disposto del contratto di rappresentanza (cfr. doc. 2 di produzione di parte istante), senza che vi sia un onere di dimostrare ulteriormente quale sia stata la puntuale attività svolta per agevolare la conclusione del trasferimento e l’assistenza delle parti nella conclusione del relativo contratto.
Il punto 5 del contratto di rappresentanza prevede in modo assai lineare che “se la Lazio, il Genoa ed il Calciatore sottoscriveranno, entro la data di scadenza del presente mandato, un contratto di trasferimento a titolo definitivo delle prestazioni sportive del Calciatore, il Genoa corrisponderà all’Agente Sportivo, ai sensi del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, l’importo di euro 450.000,00 oltre IVA […]”.
D’altra parte, se è vero che il punto 2 del suddetto contratto di rappresentanza identifica l’oggetto del mandato nel “prestare […] assistenza e […] servizi nella negoziazione tra SS Lazio e Genoa onde pervenire all’acquisizione del diritto di prestazioni sportive del Calciatore”, già il fatto che si sia in effetti pervenuti all’acquisizione del diritto di prestazione sportiva deve fare presumere che una attività di assistenza nella negoziazione di qualche natura vi sia pur stata da parte dell’agente sportivo.
In ogni caso, che in effetti tale attività vi è stata è documentato nello stesso contratto di prestazione sportiva, là dove si dà atto in modo espresso dell’intervento dell’agente sportivo Alessandro Lucci (seppure in relazione alla posizione del calciatore Badelj, ma la circostanza è nel caso di specie neutra, essendo il contratto del 10 settembre 2020 espressamente qualificato come mandato congiunto, nel quale l’agente sportivo agiva “nell’interesse di entrambe le parti, vale a dire tanto nell’interesse del Calciatore (Milan Badelj) quanto nell’interesse della Società Sportiva (Genoa)”: cfr., pag. 4 del contratto di rappresentanza; doc. 4 prod. parte istante).
Infine, non può essere senza rilievo, per convincere il giudicante che effettivamente l’agente sportivo dovette concretamente svolgere una attività di assistenza per agevolare la conclusione del trasferimento del calciatore dalla società sportiva di cui era tesserato alla società Genoa, la circostanza che dal 15 settembre 2020, data della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva tra il Badelj e la società Genoa, alla data della memoria di costituzione e risposta del 28 febbraio 2022, nessuna contestazione in merito alle prestazioni professionali dell’agente sportivo fu avanzata dalla Società sportiva odierna intimata.
20. Resta quindi da esaminare la eccezione relativa alla inesigibilità della terza rata di corrispettivo dell’agente sportivo per essere la stessa non scaduta.
La società intimata “evidenzia come, del tutto illegittimamente, l’Agente Sportivo abbia chiesto la condanna del Genoa C.F.C. S.p.a. al pagamento della terza rata di € 150.000,00 oltre IVA laddove, dalla lettura del contratto di mandato azionato, la stessa non sembrerebbe scaduta” (dove, per vero, in quel “non sembrerebbe” già si cela una certa timidezza nel sostenere la tesi, per non dire una scarsa convinzione nel suo fondamento).
Comunque, aggiunge la società Genoa che “siffatta eccezione, per quanto subordinata alle precedenti, assume valore pregnante anche in punto di liquidazione delle spese e dei compensi dei componenti del Panel giudicante, andando ad incidere tanto sulla determinazione (erronea) del valore della causa, quanto sulla fondatezza della domanda svolta”.
Ora, è del tutto ovvio, e deve essere subito sgombrato il discorso dall’equivoco, che anche qualora la domanda fosse infondata, questo non significa che essa non concorra a determinare il valore della controversia ai fini della determinazione del “compenso dei componenti del Panel giudicante” (cioè, in sostanza, di questi arbitri).
E, comunque, si tratta di eccezione poco fondata, sol che si consideri come con il contratto di rappresentanza del 10 settembre 2022 si previde espressamente che “il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate sopra indicate entro il termine essenziale di 30 giorni dalla scadenza di ciascuna di esse comporterà, per il Genoa, la decadenza dal beneficio del termine ditalché l’Agente sportivo potrà agire immediatamente per conseguire il pagamento del residuo importo in un’unica soluzione, oltre gli interessi moratori, da calcolarsi su detta somma residua e decorrenti dalla data di scadenza della rata non pagata (o pagata in ritardo) e sino all’effettivo soddisfo”.
Ne discende che con la contestazione del mancato adempimento delle rate scadute il Genoa è decaduto dal beneficio del termine per il pagamento della successiva.
Anche l’ultima rata è dunque dovuta.
Per questa ragione il Collegio ritiene che il Genoa debba essere condannato al pagamento dell’intero importo risultante dalla somma delle tre rate e dagli interessi moratori da calcolarsi, tuttavia, dalla data dell’effettiva contestazione della violazione (e dunque dal 4 febbraio 2022) e fino all’effettivo soddisfo.
21. Per quanto riguarda le spese legali, ritiene il Collegio che ricorrano giusti  motivi per compensarle integralmente tra le parti, soprattutto alla luce della delicatezza della prima questione preliminare e dei precedenti non conformi in merito.
22. Per le medesime ragioni, pone definitivamente le spese della procedura  arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi quantificati con separata ordinanza, a carico di entrambe le parti, in misura eguale tra loro, fermo il vincolo della solidarietà tra le stesse.
P.Q.M.
il Collegio arbitrale, definitivamente decidendo su tutte le domande e le eccezioni, ogni altra questione assorbita:
(i) condanna la Genoa Cricket and Football Club s.p.a. a pagare alla WSA s.r.l. la somma di euro 450.000,00= (quattrocentocinquantamila,00=), oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2000, da computarsi data della contestazione della violazione sino all’effettivo pagamento;
(ii) dichiara integralmente compensate le spese legali sostenute da ciascuna parte;
(iii) pone le spese della procedura arbitrale, ivi compresi gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi, quantificati con separata ordinanza, a carico di entrambe le parti, in misura eguale tra loro, fermo il vincolo della solidarietà tra le stesse;
(iv) dispone la comunicazione del presente lodo alle parti, tramite i loro difensori, anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deliberato e deciso dai componenti del Collegio arbitrale riuniti, in conferenza personale e plenaria per mezzo della piattaforma Microsoft Teams, nelle camere di consiglio del 14 aprile 2022 e 2 maggio 2022 e sottoscritto nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 14 aprile-2 maggio 2022.
Il Presidente
F.to Mario Stella Richter Roma, 16 maggio 2022
L’Arbitro
F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 12 maggio 2022
F.to Massimo Zaccheo Roma, 13 maggio 2022
Osservazioni dell’arbitro Massimo Zaccheo
L’arbitro  Massimo  Zaccheo  non  condivide  la  motivazione  e  le  conclusioni  cui  perviene  la maggioranza del Collegio arbitrale per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport prevede che “La procedura  arbitrale  è  introdotta,  entro  il  termine  perentorio  di  venti  giorni  dalla  violazione contestata, con istanza rivolta al Collegio di Garanzia”.
La perentorietà del termine denota la natura decadenziale del medesimo. Ne deriva che il diritto non esercitato entro quel termine si estingue.
La norma del Regolamento indica una violazione contestata: se la prestazione ha ad oggetto un diritto su cosa certa, a norma dell’art. 1219 cod. civ., è indispensabile mettere in mora il debitore con un atto di intimazione (la contestazione), dal quale decorreranno i 20 giorni previsti a pena di decadenza.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, invece, l’inadempimento ha ad oggetto una somma di denaro. Come è noto, a norma dell’art. 1219, comma 2, cod. civ., la mora è, in questa ipotesi,
ex re. Di riflesso, non è necessario un atto di messa in mora che non avrebbe alcuna rilevanza giuridica, tenuto conto che l’effetto previsto dalla norma richiamata si è già spiegato. Poiché, dunque, la contestazione (rectius: l’intimazione) per legge non è dovuta, ne deriva che il termine decadenziale previsto dall’art. 3.2 del Regolamento matura nei 20 giorni successivi all’inadempimento.
Il mancato rispetto del termine indicato determina l’estinzione del diritto vantato.
La tesi da alcuni sostenuta, secondo cui la norma in questione prevedrebbe la decadenza non dalla violazione contestata, ma dalla contestazione della violazione, è giuridicamente errata proprio in ragione delle norme richiamate in tema di mora del debitore e avrebbe comunque un effetto paradossale.
Interpretando la disposizione del Regolamento nel modo indicato, infatti, la conseguenza sarebbe che ad una delle parti sarebbe rimesso arbitrariamente il diritto potestativo di determinare il dies a quo da cui discende il termine decadenziale. Così la parte non inadempiente potrebbe far valere quel termine a suo arbitrio, magari anche dopo anni dal verificarsi dell’inadempimento stesso.
Da ultimo, la decadenza è istituto voluto dal legislatore al fine di spingere il creditore al sollecito esercizio del diritto. Come è noto, termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del tempo. Come è altrettanto noto, i termini di decadenza sono perentori e la perentorietà importa che il diritto non esercitato entro il termine prestabilito sia definitivamente perduto senza che si possa indagare sulla brevità o meno del ritardo essendo tale termine di rigore.
Da quanto precede discende che la parte che non ha esercitato il diritto nel termine indicato dalla norma non può nemmeno dolersi della sua brevità, né tantomeno della sua ignoranza, tenuto conto proprio delle ragioni sostanziali che hanno spinto il legislatore sportivo ad inserire un termine decadenziale per l’esercizio del diritto vantato.
Queste le ragioni del dissenso rispetto all’opinione della maggioranza del Collegio.
L’Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Roma, 13 maggio 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 16 maggio 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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