CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 5 /2022 – Riva Sports Management LTD  c/ Reggina 1914 S.r.l.

Lodo n. 5
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Valerio Pescatore
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Avv. Giulio Bacosi
ARBITRO nominato per la parte istante dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale
Avv. Mario Antonio Scino
ARBITRO nominato per la parte intimata dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ex art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale
Nel procedimento arbitrale promosso dalla
Riva Sports Management LTD (Vat n. 226386008; Company n 9670168), in persona dell’Agente di Calciatori, Umberto Riva, (di seguito anche “Agente”), con sede in Londra, 239-241 Kennington Lane, SE115QU, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Puglisi Maraja del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Verona, Via Prato Santo, n. 4
- Parte istante -
contro
la Reggina 1914 S.r.l. (P.I. 02896510803), in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito anche “Società” o “Club”), con sede in Reggio Calabria, Via Osanna, n. 5/9
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
IN FATTO
Con istanza di arbitrato n. 16/2022 del 15 marzo 2022, Riva Sports Management LTD ha chiesto di condannare Reggina 1914 S.r.l. al pagamento di “Euro 32.000 oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, o comunque dalla domanda, al saldo”.
A fondamento della domanda, parte istante ha dedotto l’inadempimento di parte intimata agli obblighi nascenti dal contratto del 17 agosto 2020, con il quale il Club ha conferito mandato all’Agente di curare i propri interessi nell’operazione relativa al trasferimento del calciatore Lorenzo Crisetig.
In particolare, l’Agente ha esposto di avere correttamente eseguito le proprie prestazioni, essendo stato il calciatore Crisetig regolarmente tesserato con la Reggina 1914 S.r.l. per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022. Per converso, il Club non ha onorato neppure una delle quattro rate di € 8.000 ciascuna (con scadenza rispettivamente il 30 ottobre 2020, il 28 febbraio 2021, il 30 ottobre 2021 e il 28 febbraio 2022), convenute tra le parti per il compenso dell’Agente.
Nel dettaglio, parte istante ha riferito e documentato di avere emesso: la fattura n. 10/2020 il 23 ottobre 2020; la fattura n. 5/2021 il 3 giugno 2021; la fattura n. 9/2021 il 18 ottobre 2021; la fattura n. 2/2022 il 14 febbraio 2022.
A fronte del mancato pagamento, con diffida del 2 marzo 2022 l’Agente ha intimato al Club il versamento di € 32.000.
All’udienza del 6 aprile 2021, verificata la regolarità dell’instaurazione del  contraddittorio, il Collegio ha preso atto della mancata costituzione di parte intimata, ha dichiarato la contumacia di Reggina 1914 S.r.l. ed ha quindi esperito senza successo il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento. Ha poi fissato al successivo 14 aprile l'udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di eventuali note.
In quell’occasione, parte istante ha ribadito le proprie deduzioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
I. Esaminati e valutati i documenti prodotti dall’Agente, il Collegio reputa fondata e, dunque, meritevole di accoglimento la sua domanda.
Parte istante ha, infatti, depositato il contratto del 17 agosto 2020, cioè il titolo costitutivo del credito che ha fatto valere, e le fatture emesse per i relativi compensi; ed ha allegato l’inadempimento della Società agli obblighi nascenti dal medesimo contratto.
Reggina 1914 S.r.l., non costituendosi, non ha contestato i fatti dedotti da parte istante, i quali, pertanto, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., devono reputarsi pacifici e comunque dimostrati. Risulta accertato, così, il credito dell’Agente nei confronti di Reggina 1914 S.r.l. per € 32.000, oltre IVA.
II. Con riguardo alla domanda sugli interessi, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 1, comma 1 , del D. Lgs. 9/10/2002, n. 231, le «disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale». Il successivo art. 2, comma 1, precisa che per ‘transazione commerciale’ si intendono «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» [lett. a)]; e che deve considerarsi ‘imprenditore’ «ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione» [lett. c)].
Sotto il profilo soggettivo, occorre allora indagare se il contratto del 17 agosto 2020 sia stato concluso tra soggetti qualificabili ‘imprese’ ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2002.
Con riguardo a Reggina 1914 S.r.l., non v‘è dubbio che si tratti di soggetto esercente un’attività economica organizzata. Alla stessa conclusione si perviene per Riva Sports Management LTD, anche tenuto conto che, per l’art. 19 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, l’agente ha « la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali»: sicché parte istante rientra nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2002.
Sotto il profilo oggettivo, il Collegio è invece chiamato a valutare se il contratto di mandato per cui è causa abbia ad oggetto, «in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Escluso, come ovvio, che l’accordo riguardi ‘la consegna di merci’, con riguardo alle attività che rientrano nella ‘prestazioni di servizi’ si rileva che tale espressione «è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro» (così Cass., 27 febbraio 2019, n. 5734); e che la «nozione di transazione commerciale di ispirazione comunitaria, in assenza di limitazioni, deve essere intesa in senso lato, come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio» (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5803).
Facendo applicazione di tali principi, non vi è dunque ragione per escludere il contratto del 17 agosto 2020 dall’applicazione del D. Lgs. n. 231/2002. Con tale accordo, infatti, l’Agente ha assunto l’obbligo di eseguire una prestazione di fare  («cur[are] gli interessi» della Società,
«prestando in particolare opera di intermediazione relativamente al tesseramento del calciatore LORENZO CRISETIG») a fronte di un corrispettivo in denaro.
Per tali ragioni, il Collegio reputa dovuto, da Reggina 1914 S.r.l. all’Agente, l’importo di € 32.000, oltre IVA e gli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002; interessi che devono essere fatti decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei pagamenti di € 8.000 (ottomila/00) previsti dalle quattro singole fatture emesse da Riva Sports Management LTD (e dunque, rispettivamente, dal 1° novembre 2020, dal 1° marzo 2021, dal 1° novembre 2021 e dal 1° marzo 2022). E ciò, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per il quale «gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento»; e comma 7, per il quale «Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla rata concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».
III. Tenuto conto dell’esito della controversia, il Collegio pone:
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., il pagamento dei diritti amministrativi, di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, versati da Riva Sports Management LTD al CONI, per complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., ma con vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento degli onorari degli arbitri, di cui al punto 2.b.2.1 della menzionata Tabella, liquidati in € 2.600,00, oltre accessori di legge, così ripartiti: al Presidente e a ciascun Arbitro € 866,66 oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti;
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., ma con vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della menzionata Tabella, liquidate in complessivi € 260,00 (duecentosessanta/00);
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., le spese di lite, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, per le ragioni espresse in motivazione,
1. condanna Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Riva Sports Management LTD € 32.000 (trentaduemila/00), oltre IVA e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture, come da motivazione;
2. condanna Reggina 1914 S.r.l. alla restituzione, in favore di Riva Sports Management LTD, dell’importo da questa versato al CONI a titolo di diritti amministrativi, di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese” approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020, per complessivi € 3.500,00 (tremilacinquecento/00);
3. pone inoltre:
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., ma con vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento degli onorari degli arbitri, di cui al punto 2.b.2.1 della menzionata Tabella, liquidati in € 2.600,00, oltre accessori di legge, così ripartiti: al Presidente e a ciascun Arbitro € 866,66 oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti;
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., ma con vincolo di solidarietà fra le parti, il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della menzionata Tabella, liquidate in complessivi € 260,00 (duecentosessanta/00);
- a carico di Reggina 1914 S.r.l., le spese di lite, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle Parti anche a mezzo pec.
Così deciso in conferenza personale nella camera di consiglio del 14 aprile 2022.
Il Presidente
F.to Valerio Pescatore Roma, 18 maggio 2022
L’Arbitro
F.to Giulio Bacosi Roma, 18 maggio 2022
L’Arbitro
F.to Mario Antonio Scino Roma, 18 maggio 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 19 maggio 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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