CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61 del 03/10/2022 – Real Aversa 1925 ASD / I.G.

Decisione n. 61
Anno 2022
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Mario Serio - Relatore
Carlo Alberto Giusti
Giovanni Iannini
Laura Santoro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2022, presentato, in data 29 giugno 2022, dalla società Real Aversa 1925 ASD, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Buonamano,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
e
il sig. G. I., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita,
avverso
la decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore G. I., ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 21 settembre 2022, il difensore della parte ricorrente - Società Real Aversa 1925 ASD - avv. Giovanni Buonamano; l’avv. Gaetano Aita, per il resistente, sig. G. I., nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Mario Serio.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 30 giugno 2022, la società Real Aversa 1925 ASD chiedeva a questo Collegio di annullare la decisione con cui il precedente 1° giugno la Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva confermato quella, del 24 marzo 2022, di accoglimento, da parte della Commissione Accordi Economici del medesimo plesso federale, del reclamo proposto contro la ricorrente dal tesserato G. I.. Questi aveva, a propria volta, chiesto la condanna dell'odierna ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di 16.000,00 euro, a saldo delle spettanze maturate per prestazioni sportive nel corso della stagione 2020/2021.
2. Nel ricorso si esponeva che un primo reclamo del calciatore fosse stato dichiarato, in data 6 dicembre 2021, inammissibile dalla Commissione Accordi Economici, la quale, con la successiva pronuncia menzionata sub 1), lo accoglieva. La impugnazione seguente davanti alla competente Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale non sortiva l'effetto caducatorio perseguito, avendo l'organo di appello adìto respinto l'argomento secondo cui la previa dichiarazione, da parte del primo giudice, di inammissibilità del reclamo originario avrebbe precluso l'ammissibilità del successivo. Anche nel merito il Giudice d'appello aveva dichiarato l'infondatezza dell'impugnazione sotto il concorrente profilo della non computabilità, ai fini della detrazione dal maggior credito, della somma di 6.000,00 euro, costituente i non provati (secondo la decisione oggi impugnata) sussidi che sarebbero stati versati al calciatore da Sport e Salute e, altresì, della mancata rilevanza attribuita a denunciate violazioni contrattuali dell'altra parte, che non avrebbe partecipato, a cagione di un intervento chirurgico, allo svolgimento di numerose attività agonistiche o di esse preparatorie.
3. Alla luce di queste circostanze, la ricorrente deduceva un triplice motivo di ricorso allo scopo dell'annullamento della decisione di appello, rispettivamente volto a lamentarne l'erroneità in termini di ritenuta ammissibilità del secondo reclamo, di omessa valutazione dei sussidi erogati da Sport e Salute e di trascurata considerazione degli altrui inadempimenti contrattuali.
4. Con la tempestiva memoria di costituzione la parte intimata, nel rilevare l'inammissibilità del ricorso per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Federazione di appartenenza dell'organo di Giustizia autore del provvedimento impugnato e per la sostanziale, acritica riproposizione in questa sede dei motivi già spesi in grado di appello, contestava il merito dei motivi avversari (di cui sottolineava il carattere strumentale in vista della precostituzione della pendenza di una lite, agevolatrice dell'iscrizione, altrimenti non consentita, al campionato di competenza), già puntualmente disattesi, con motivazione esente da censure, dal Tribunale.
5. All'udienza di discussione del 21 settembre 2022, le parti costituite insistevano nelle rispettive difese ed il Vice Procuratore Generale, rilevato il concorso di profili di infondatezza, quanto al primo motivo, e di inammissibilità dei restanti, in quanto sottraentisi al requisito della prospettazione di errori di diritto o di vizi logici della pronuncia gravata, ne chiedeva il rigetto.
Considerato in diritto
1. Premesso, a confutazione della tesi sviluppata nella memoria della parte intimata, che, nell'architettura del vigente Codice di Giustizia Sportiva CONI, la Federazione di appartenenza dell'organo di giustizia da cui promana l'atto impugnato non acquista la qualità di parte necessaria del giudizio davanti al Collegio di Garanzia cui occorre necessariamente notificare l'impugnazione (art. 59, comma 2, CGS), si osserva quanto segue.
Il ricorso va complessivamente rigettato, con la conseguente condanna, in applicazione del criterio della soccombenza, della ricorrente al pagamento, a favore dell'intimato, delle spese di lite, liquidate, in considerazione della destituzione di ogni fondatezza del ricorso, come da dispositivo.
Va, altresì, premesso che, in effetti, l'intera trama dell'impugnazione, lungi dal misurarsi, come sarebbe stato necessario, con il concreto itinerario argomentativo della decisione di appello, onde farne in modo originale affiorare carenze, errori o contraddizioni, si è in pratica risolta nella semplice reiterazione, disancorata dal giudizio di appello, dei motivi offerti in forma oppositiva alla pronuncia del primo Giudice.
2. Ciò detto, il primo motivo è infondato in diritto, muovendo dall'erroneo presupposto che la previa dichiarazione nel medesimo grado iniziale di giudizio di inammissibilità per ragioni procedurali (nella specie avvalimento di una sede, al fine della notificazione dell'originario reclamo, successivamente modificata dalla destinataria dell'atto: ossia l'odierna ricorrente) dell'atto introduttivo sarebbe ostativa alla successiva riproposizione del medesimo atto emendato dal precedente vizio.
Ed invero, al riguardo non può giovare alla tesi della ricorrente il richiamo alle norme del codice di procedura civile (artt. 358 e 387), statuenti la non riproponibilità, rispettivamente in secondo grado ed in cassazione, di appelli o ricorsi già dichiarati inammissibili.
E' agevole replicare che le norme in parola si riferiscono, a differenza della fattispecie, a giudizi impugnatori e, decisivamente, escludono, non la riproponibilità (peraltro nel rispetto dei termini prescrizionali del diritto sostanziale azionato) dell'azione già dichiarata inammissibile (e, come tale, non scrutinata nel merito), quanto quella del medesimo atto di impugnazione, essendosi consumato il relativo potere. In altri termini, ciò che il legislatore ha inteso tutelare con le due disposizioni citate è stato il valore della stabilità delle sentenze di merito oggetto di impugnazione: prospettiva, che non entra minimamente in gioco nei casi, come il presente, in cui il quadro decisorio di merito non si è ancora definito per assoluta mancanza di esame dei profili sostanziali della fattispecie. Il che non avviene allorquando, al contrario, non si eserciti l'azione già posta in essere, ma si insorga contro una precedente pronuncia giudiziale: ancora una volta risalta la differenza del presente caso da quello scenario se solo e decisivamente si riflette sull'assenza di qualsivoglia aspetto impugnatorio nel secondo reclamo proposto dall'odierno intimato.
3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, accomunati come sono da un evidente vizio che li rende inammissibili alla stregua delle regole disciplinatrici dei casi e dei requisiti dei ricorsi davanti a questo Collegio.
Ed invero, entrambe le doglianze sono immediatamente ed esclusivamente riconducibili a censure di merito, per di più sollecitando e stimolando un'indagine ed un riesame nel merito delle risultanze processuali, entrambi inammissibili in questa sede.
Quanto alla mancata detrazione dal maggior credito della somma di 6.000,00 euro, il giudice di appello  ha  ritenuto,  con  motivazione  logica  e priva  di  smagliature  logiche,  che  l'odierna ricorrente - su cui evidentemente incombeva l'onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non avesse fornito la prova della ricorrenza della circostanze dell'effettiva erogazione, da parte della Sport e Salute, e della correlativa percezione da parte del calciatore, del sussidio di 6.000,00 euro. Quanto al terzo motivo, esso si propone semplicemente di integrare un'aporia probatoria, non colmata dalla stessa ricorrente, su cui ancora una volta gravava l'onere, nel pertinente grado di appello ed indirizzata alla dimostrazione sia degli inadempimenti del calciatore (necessariamente collegandoli a specifiche inosservanze di obblighi contrattualmente previsti e determinati) sia dell'ipotetica efficacia causale, nel senso dell'eliminazione o riduzione del credito dallo stesso fatto giudizialmente valere nei confronti della società di appartenenza.
4. Nella rilevata combinazione di ragioni di infondatezza ed inammissibilità, la formula definitoria del giudizio non può, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, che essere quella del rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente, sig. G. I..
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 settembre 2022.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 3 ottobre 2022.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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