Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta - Decisione n. 88 del 23/10/2023
Decisione impugnata: Decisione n. 0001/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello, IV Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 23 giugno 2023 e, quanto alla decisione integrale, il 1° luglio 2023 (Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023), con cui è stato accolto parzialmente il reclamo promosso dal Parma Calcio 1913 S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - del 19 maggio 2023 (con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società emiliana, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta asseritamente illecita della società Genoa, in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore ….è stato condannato il Genoa C.F.C. S.p.A. a corrispondere al Parma Calcio 1913 S.r.l. l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Impugnazione Istanza: Genoa C.F.C. S.p.A. / FIGC / Parma Calcio 1913 S.r.l.
Massima: Rigettato il ricorso per l'assoluta mancanza di interesse alla sua proposizione, mancando, e non essendo stata, comunque, prospettata, l'utilità che il Genoa avrebbe tratto dalla partecipazione di una terza parte - peraltro chiamata nel giudizio di primo grado solo dal Parma - al procedimento di appello. E questa osservazione forma una ragione liquida per la statuizione qui data.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 61 del 03/10/2022
Decisione impugnata: Decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore G. I., ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.
Impugnazione Istanza Real Aversa 1925 ASD / I.G.
Massima:….a confutazione della tesi sviluppata nella memoria della parte intimata, che, nell'architettura del vigente Codice di Giustizia Sportiva CONI, la Federazione di appartenenza dell'organo di giustizia da cui promana l'atto impugnato non acquista la qualità di parte necessaria del giudizio davanti al Collegio di Garanzia cui occorre necessariamente notificare l'impugnazione (art. 59, comma 2, CGS), si osserva quanto segue. Il ricorso va complessivamente rigettato, con la conseguente condanna, in applicazione del criterio della soccombenza, della ricorrente al pagamento, a favore dell'intimato, delle spese di lite, liquidate, in considerazione della destituzione di ogni fondatezza del ricorso, come da dispositivo. Va, altresì, premesso che, in effetti, l'intera trama dell'impugnazione, lungi dal misurarsi, come sarebbe stato necessario, con il concreto itinerario argomentativo della decisione di appello, onde farne in modo originale affiorare carenze, errori o contraddizioni, si è in pratica risolta nella semplice reiterazione, disancorata dal giudizio di appello, dei motivi offerti in forma oppositiva alla pronuncia del primo Giudice.