C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 28/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ALLA CALCIATRICE ANTINARELLA CRISTIANA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA FENICE CALCIO A 5 / NORA CALCIO FEMMINILE , DISPUTATA IL 13.11.2022 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE (C.U. n° 32 del 17.11.2022 – C.R.A.).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ALLA CALCIATRICE ANTINARELLA CRISTIANA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA LA FENICE CALCIO A 5 / NORA CALCIO FEMMINILE , DISPUTATA IL 13.11.2022 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE (C.U. n° 32 del 17.11.2022 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Nora Calcio Femminile ha impugnato e il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti della Antinarella con la seguente motivazione: “Perché, dopo essere stata espulsa per doppia ammonizione, tentava di aggredire l'arbitro, non riuscendoci grazie all'intervento delle compagne di squadra, e gli rivolgeva ripetuti insulti e minacce. Nel rientrare negli spogliatoi metteva in atto un comportamento antisportivo”. Ha dedotto l’appellante che la tesserata ha proferito solo epiteti e insulti, che, sebbene deplorevoli, non concretizzano una minaccia nei confronti dell’arbitro e non giustificano pertanto né la squalifica per quattro gare, né l’indicazione sul C.U. di un comportamento non tenuto. Ha concluso quindi per l’annullamento della squalifica o in subordine, per la riduzione. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Nora deve essere respinto in quanto le circostanze che la calciatrice non abbia rivolto minacce all’indirizzo del direttore di gara (come erroneamente riportato nella decisione del primo giudice) è irrilevante rispetto al comportamento antisportivo tenuto dalla stessa, visto che si è trattato di una tentata aggressione non realizzata solo perché la stessa è stata trattenuta dalle compagne di squadra; di ripetute ingiurie rivolte allo stesso direttore di gara; di un ulteriore comportamento antisportivo al rientro negli spogliatoi. La sanzione inflitta dal G.S. deve ritenersi, pertanto, congrua ed adeguata nonché meritevole di conferma . Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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