C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 5/12/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VASTO UNITED AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE IANNONE AMEDEO PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA VASTO UNITED / VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 20.11.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 34 del 24.11.2022 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VASTO UNITED AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE IANNONE AMEDEO PER QUATTRO TURNI IN RELAZIONE ALLA GARA VASTO UNITED / VILLA S. MARIA, DISPUTATA IL 20.11.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 34 del 24.11.2022 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Vasto United ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. nei confronti dello Iannone per condotta violenta nei confronti di un avversario, colpito volontariamente con una testata sul volto. L’appellante ha contestato l’addebito, in quanto il calciatore, nell’occasione, subiva un pericoloso fallo di gioco e, rialzandosi, si rivolgeva all'avversario chiedendogli di entrare piano per evitare infortuni avvicinandosi petto contro petto, senza colpirlo, ma lo stesso avversario si gettava a terra fingendo di essere stato colpito ed ingannando, così, il direttore di gara che estraeva il cartellino rosso nei confronti di entrambi. Osserva la Corte che l’appello proposto dalla A.S.D. Vasto United deve essere respinto giacché, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa società, l’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il calciatore Iannone, dopo essersi reso responsabile di un pericoloso fallo di gioco in danno di un avversario, lo ha colpito con una testata al volto di non lieve entità. La sanzione inflitta dal primo Giudice deve essere, dunque, confermata siccome congrua ed adeguata al comportamento tenuto dallo stesso Iannone. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it