C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 19/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIUSEPPE ALONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD PER LA VIOLAZIONE: a) DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2 COMMA 3 DELLO STATUTO FEDERALE E DALL’ART. 91 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, DALLA DATA DEL 6.1.2022 ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, ESCLUSO IL CALCIATORE SIG. IGINIO PALLESCHI DALL’ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD SENZA ALCUN GIUSTIFICATO MOTIVO; b) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI LO STESSO, PUR ESSENDOSI PRESENTATO IN DATA 21.3.2022 A SEGUITO DELLA CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE PER ASCOLTARLO, RIFIUTATO SIA DI ESIBIRE UN PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, SIA DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, IMPEDENDO DI FATTO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. GIUSEPPE ALONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD PER LA VIOLAZIONE: a) DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 2 COMMA 3 DELLO STATUTO FEDERALE E DALL’ART. 91 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, DALLA DATA DEL 6.1.2022 ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, ESCLUSO IL CALCIATORE SIG. IGINIO PALLESCHI DALL’ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DELLA A.S.D. LUPI MARSI AVEZZANO NORD SENZA ALCUN GIUSTIFICATO MOTIVO; b) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI LO STESSO, PUR ESSENDOSI PRESENTATO IN DATA 21.3.2022 A SEGUITO DELLA CONVOCAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE PER ASCOLTARLO, RIFIUTATO SIA DI ESIBIRE UN PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, SIA DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, IMPEDENDO DI FATTO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
Con nota del 18.7.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il sig. Alonzi Giuseppe, nella spiegata qualità, nonché la Società A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord, per la contestazione sopra specificata. Con raccomandata a.r. del 5.8.2022 regolarmente notificata , veniva contestata al solo Alonzi (tenuto conto che la società risulta esclusa dal campionato di appartenenza con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul C.U. n° 47 del 26.5.2022–Delegazione Provinciale L’Aquila ed è inattiva) la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.9.2022, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza di trattazione compariva la sola Procura Federale. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità della notifica all’interessato, dava la parola al rappresentante della Procura, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi nove d’inibizione e di € 600,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord. Osserva il Tribunale che la responsabilità del soggetto deferito emerge chiaramente dagli atti del procedimento, anche in considerazione del comportamento ostruzionistico del medesimo all’attività di indagine della Procura e della mancata presenza nel presente giudizio senza fornire una propria versione dei fatti. Ritiene quindi il Tribunale che allo stesso debba essere inflitta la sanzione della inibizione a svolgere le funzioni comunque attinenti allo svolgimento del gioco del calcio nell’ambito della F.I.G.C. per mesi sei, sanzione questa ritenuta congrua dallo stesso Tribunale. Non si è proceduto nei confronti della A.S.D. Lupi Marsi Avezzano Nord, in quanto, come sopra detto, la stessa risulta inattiva . P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Alonzi Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi sei. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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