C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/09/2022 – Delibera – GARA FERRANDINA 17890 – FRANCO SELVAGGI

GARA FERRANDINA 17890 - FRANCO SELVAGGI

Il Giudice Sportivo; Visti il preannuncio ed il reclamo depositati dalla Società FERRANDINA 17890 per posizione irregolare della squadra ospitata, in particolare del calciatore ROSMARINO LUCA n. 11, ritenendo che lo stesso prendeva parte alla gara nonostante gravasse di una giornata di squalifica non ancora scontata, inflitta con C.U. CR Basilicata n. 116 del 27.04.2022; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Appurato che il suddetto calciatore prendeva parte alla gara, circostanza confermata con supplemento di rapporto dal D.G. su richiesta di questo Organo per il tramite del Rappresentante A.I.A.; Accertato che il calciatore non ha scontato la gara di squalifica inflitta con il C.U. CR Basilicata n. 116 del 27.04.2022; 21/9 Verificato, inoltre, che dagli atti ufficiali, risulta che per la società ospitante prendevano parte alla gara tre calciatori che alla data della gara non avevano compiuto il 14° anno di età; Ritenuto che come da C.U. n.1 del 01.07.2022 S.G.S per la stagione sportiva 2022/23, “per la categoria Under 17 possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori in fascia d’età 2006-2007, e i calciatori in fascia d’età 2008 e 2009 solo dopo il compimento del 14° anno di età”; Viste le irregolarità di entrambe le società; P.Q.M. - accoglie il reclamo della società FERRANDINA 17890 e dispone la restituzione della tassa reclamo; - assegna gara persa ad entrambe le società con i seguenti punteggi di 3-0/0-3 - dispone la squalifica per 1 (una) gara del calciatore ROSMARINO LUCA della Società Franco Selvaggi; - dispone l’inibizione fino al 14.09.2022 del Sig. CASCINI GIUSEPPE della Società Franco Selvaggi, quale firmatario della distinta di gara; - dispone la squalifica per 1 (una) gara ciascuno per i calciatori GRIECO ALESSANDRO, CARRESCIA MARIO e LISANTI FEDERICO della Società Ferrandina 17890; - si dispone l’inibizione fino al 14.09.2022. del sig. GUIDA ANTONELLO della Società Ferrandina 17890, quale firmatario della distinta di gara.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it