C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 07/09/2022 – Delibera – GARA SANTARCANGIOLESE – HELLAS VULTURE

GARA SANTARCANGIOLESE – HELLAS VULTURE

Il Giudice Sportivo; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Verificato, che dagli atti ufficiali, risulta che per la società ospitante prendevano parte alla gara due calciatori che alla data dell’incontro non avevano compiuto il 14° anno di età; Ritenuto come da C.U. n.1 del 01.07.2022 S.G.S per la stagione sportiva 2022/23, che “per la categoria Under 17 possono prendere parte all’attività Allievi i calciatori in fascia d’età 2006-2007, e i calciatori in fascia d’età 2008 e 2009 solo dopo il compimento del 14° anno di età”; P.Q.M. - assegna gara persa alla società SANTARCANGIOLESE con il risultato di gara SANTARCANGIOLESE – HELLAS VULTURE 1-9, in quanto più favorevole; - dispone la squalifica di 1 (una) gara ciascuno per i calciatori FALCONE MARCO e BASCETTA VINCENZO della Società Santarcangiolese; - dispone l’inibizione fino al 14.09.2022 del sig. LO PONTE GIUSEPPE della società Santarcangiolese, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale.

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