C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 23/09/2022 – Delibera – GARA DELL’11/09/2022: TRICARICO POZZO DI SICAR – MONTESCAGLIOSO CALCIO – DECISIONE

GARA DELL’11/09/2022: TRICARICO POZZO DI SICAR – MONTESCAGLIOSO CALCIO – DECISIONE

Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini; Fissata al 23.09.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come riportato sul CU n. 24 del 14/09/2022; Letti il preannuncio ed il reclamo della Società TRICARICO POZZO DI SICAR che ricorre avverso l’omologazione della gara per aver la Società MONTESCAGLIOSO CALCIO utilizzato un calciatore sprovvisto del certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, in particolare, il n. 16 Fuoco Liborio quindicenne subentrato al 35° del secondo tempo; Atteso che le disposizioni contenute nel C.U. n. 4 del 11.07.2022 del CR Basilicata in riferimento ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), prevedono che “Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F”; Acclarato che l’articolo 34 comma 3 delle N.O.I.F. (limiti di partecipazione dei calciatori alle gare), prevede che “i calciatori giovani, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara”; Constatato che la Società Montescaglioso Calcio ha fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia, in cui ritiene di escludere ogni personale responsabilità o malafede, asserendo che la mancata richiesta di autorizzazione al CR Basilicata sarebbe il risultato di un fraintendimento con la società cedente del calciatore che non avrebbe mai trasmesso al Comitato Regionale la documentazione per ottenerne l’autorizzazione; Ritenuto a parere di questo Organo, del tutto infondata e temeraria la difesa della Società Montescaglioso Calcio, ritenendola di converso quale unica responsabile dei propri tesserati e che nulla può essere imputato alla precedente società di cui era tesserato il calciatore, peraltro partecipante ad una competizione diversa da quella in cui milita attualmente; Acclarato, inoltre che l’allegato certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, depositato con le memorie difensive dalla società Montescaglioso Calcio rappresenta solo uno step della documentazione utile per ottenere l’autorizzazione all’attività agonistica risultando carente della prescritta relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività; Verificato, infine che dalla consultazione della documentazione d’ufficio il calciatore Fuoco Liborio della Società Montescaglioso Calcio pur avendo compiuto il 15° anno di età alla data della disputa della gara vi ha preso parte privo dell’autorizzazione che ne attesti la raggiunta maturità psicofisica; DELIBERA • di accogliere il ricorso presentato dalla società TRICARICO POZZO DI SICAR; • di restituire alla Società TRICARICO POZZO DI SICAR il versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva, se incamerata; • di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa alla società Montescaglioso Calcio con il seguente TRICARICO POZZO DI SICAR – MONTESCAGLIOSO CALCIO 3-0; • di squalificare per 1 (UNA) gara FUOCO LIBORIO della Società Montescaglioso Calcio; • di inibire fino al 30.09.2022 VENEZIA BERNARDO della Società Montescaglioso Calcio, quale Dirigente accompagnatore della squadra; • di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

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