C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 12/10/2022 – Delibera – GARA CASTRUM VIGGIANELLO – OLD BOYS BERNALDA DEL 08.10.2022

GARA CASTRUM VIGGIANELLO - OLD BOYS BERNALDA DEL 08.10.2022

 Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Pervenuti il preannuncio ed il reclamo della Società OLD BOYS BERNALDA; Considerato il COMUNICATO UFFICIALE F.I.G.C. N. 19/A del 20 luglio 2022, pubblicato su C.U. n.30 L.N.D. e su C.U. n.6 CR Basilicata “ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2022/2023)” che prevede per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, inoltre il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia e infine il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso la cui decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.; Verificato che la società istante non ha osservato i termini abbreviati come previsti dal precitato C.U.; Atteso, che la materia del contendere rilevata in reclamo, impone a questo Organo Giudicante di pronunciarsi in merito alla posizione irregolare di un calciatore del CASTRUM VIGGIANELLO, in particolare di PALERMO IVAN riportato in distinta; Acclarato che il suddetto calciatore risultava squalificato all’atto della gara come pubblicato su C.U. n.43 del 02.11.2021 e pertanto non poteva prendervi parte; DELIBERA • di respingere il reclamo presentato dalla Società OLD BOYS BERNALDA, in quanto irricevibile ed inammissibile.; • di condannare l’istante al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva; • di non omologare il risultato conseguito sul campo 2-2 e per effetto assegnare gara persa alla Società CASTRUM VIGGIANELLO con il seguente punteggio CASTRUM VIGGIANELLO - OLD BOYS BERNALDA 0-6; • di squalificare PALERMO IVAN della Società CASTRUM VIGGIANELLO per 1 (UNA) gara in aggiunta a quella in precedenza comminata; • di inibire fino al 18.10.2022 ATTADIA VINCENZO della Società CASTRUM VIGGIANELLO, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale; • di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

 

 

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