C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 21/10/2022 – Delibera – GARA TRECCHINA 2021 – GEMA2016

GARA TRECCHINA 2021 – GEMA2016

Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini; Fissata al 21.10.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come riportato sul CU n. 34 del 12/10/2022; Letti il preannuncio ed il reclamo della Società GEMA 2016 che ricorre avverso l’omologazione della gara per non aver utilizzato la Società TRECCHINA 2021 un calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi; Atteso che le disposizioni contenute nel C.U. n. 9 del 28.07.2022 del CR Basilicata in riferimento ai (LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’), prevedono che “Alle gare di Campionato di Calcio a Cinque Serie C/2 possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3) delle N.O.I.F. Premesso quanto sopra il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C/2 hanno l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro di un calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi, a prescindere dal numero dei giocatori impiegati. L’inosservanza della predetta disposizione sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva”; Verificato, dalla distinta di gara della società ospitante l’inosservanza della disposizione contenuta nel precitato C.U.; Constatato che l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia; DELIBERA • di accogliere il ricorso presentato dalla società GEMA 2016; • di restituire alla Società GEMA 2016 il versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva, se incamerato; • di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa alla società TRECCHINA 2021 con il seguente: TRECCHINA 2021 – GEMA 2016 0-6; • di inibire fino al 28.10.2022 PALESE GERARDO della Società TRECCHINA 2021, quale Dirigente accompagnatore della squadra; • di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

 

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