FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 10/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALMINI MIRANDA SQUITIERI SC NEW MARYROSY ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg.ri Achille CALMINI, Giuseppe MIRANDA, Sergio SQUITIERI e della società SC NEW MARYROSY ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
ACHILLE CALMINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.C. New Maryrosy A.S.D. nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Giuseppe Miranda, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
GIUSEPPE MIRANDA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. New Maryrosy A.S.D., alla gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
SERGIO SQUITIERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.C. New Maryrosy A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Miranda, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla S.C. New Maryrosy A.S.D. alla gara US Poseidon 1958 - S.C. New Maryrosy disputata in data 20.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;
SC NEW MARYROSY ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Sergio Squitieri ed Achille Calmini ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giuseppe Miranda ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Achille CALMINI e Giuseppe MIRANDA, e dal Sig. Sergio SQUITIERI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società SC NEW MARYROSY ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Achille CALMINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe MIRANDA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio SQUITIERI, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SC NEW MARYROSY ASD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.