LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 5.12.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MURA/POL.D.FUTSAL TORRE MAGGIORE

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MURA/POL.D.FUTSAL TORRE MAGGIORE

La C.A.E. riunitasi in data 16.11.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Mura Antonio, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 09.08.2022 alla società Pol. D. Futsal Torremaggiore ed inviato a questa Commissione in data 10.10.2022

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite  il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 septies delle N.O.I.F. con la società Pol. D. Futsal Torremaggiore – militante nel campionato nazionale Divisione Calcio a 5 – per la stagionie sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 01.07.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 5.600,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 3.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 1.800,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Pol. D. Futsal Torremaggiore, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 07.10.2021 e ritualmente depositato presso la LND in data 21.10.2021.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Pol. D. Futsal Torremaggiore, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Pol. D. Futsal Torremaggiore, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. Mura Antonio della somma di Euro 1.800,00 (milleottocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Molise i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 septies comma 9 delle N.O.I.F.

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