F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 083/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – A.S.D. Chisola Calcio
Decisione n. 083/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 091/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 091/CSA/2022-2023 proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.11.2022;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 2.12.2022, il dr. Antonino Tumbiolo; sentito l’arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo in data 19.11.2022, la società ASD Chisola Calcio ha impugnato la decisione del 14.11.2022 (Com. Uff. n. 26) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato alla società reclamante l'ammenda di euro 1.000 “Per aver propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni ingiuriose ed intimidatorie all'indirizzo degli ufficiali di gara. Reiteravano la condotta al termine della gara."
Il tutto era avvenuto in occasione della gara Ligorna-1922/ASD Chisola Calcio del 12.11.2022 - valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 - ed era stato refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “I sostenitori del Chisola Calcio, per tutta la durata del secondo tempo proferivano insulti all'indirizzo della terna, inveendo in particolare contro arbitro e 1° assistente, in quanto a loro detta si erano venduti la partita e di conseguenza sono dei luridi merdosi. Tra i più coloriti insulti, mettiti la bandierina nel culo, sei un cornuto, si vede che sei ligure, fai schifo ti veniamo a prendere a casa. Inoltre, all'uscita dal campo, questi aspettavano nella zona soprastante il tunnel e continuavano a inveire minacciando conseguenze lesive per quanto fatto in campo. Tale comportamento è aggravato dalla presenza di numerosi bambini in tribuna." La società reclamante fonda il proprio reclamo su due argomentazioni.
Da un lato, lamenta la presunta illogicità del supposto comportamento ingiurioso da parte dei propri tifosi a fronte del risultato favorevole alla propria squadra e, dall'altro, propone una lettura della vicenda diversa da quella riportata dall'arbitro, attribuendo ad altro soggetto la condotta sanzionata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l'arbitro della gara, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, peraltro riconfermate dall'arbitro in maniera chiara ed inequivoca, in occasione della sua audizione, in particolare con riferimento all'indicazione dei tifosi dai quali provenivano gli insulti.
Né è possibile, al fine di eliminare la responsabilità dei tifosi del Chisola Calcio, attribuire pregio argomentativo al risultato in campo, che, peraltro, alla fine della gara risulterà essere di 2 a 2.
Conseguentemente, non essendo le generiche doglianze della società reclamante supportate da alcun elemento oggettivo di riscontro e risultando smentite dalle risultanze degli atti ufficiali di gara, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione dell'ammenda di euro 1.000, inflitta dal Giudice Sportivo.
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce