F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0058/CFA pubblicata il 22 Dicembre 2022 (motivazioni) – Sig. Gabriel De Monte/Procura Federale

Decisione/0058/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0059/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Silvia Coppari – Componente

Paola Palmieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

Sul reclamo 0059/CFA/2022-2023 proposto dal signor Gabriel De Monte,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della FIGC LND Friuli Venezia Giulia di cui al Com. Uff. n. 46 dell’8 novembre 2022;

Visti gli atti di reclamo e i relativi allegati;

Relatore nell’udienza del 12 dicembre 2022, tenutasi tramite videoconferenza, l’Avv. di St. Paola Palmieri e udito per il reclamante l’Avv Luigi Carlutti e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In seguito a segnalazione, da parte di una società partecipante al Campionato di prima categoria cui era iscritta la ASD Arteniese, circa la notizia di un provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo con C.U. n. 118 del 2 maggio 2022 -  con cui era deliberata la perdita a tavolino a carico della ASD Arteniese della gara disputata contro la società Rivignano in ragione del mancato tesseramento nelle fila della prima società del calciatore Gabriel De Monte - la Procura federale disponeva indagini da cui emergeva che il reclamante, giocatore tesserato per il Gemona era stato inserito, nel corso della stagione sportiva 2021/2022, in lista con ASD Arteniese, per n. 25 gare del Campionato di Prima Categoria.

Di qui il deferimento, innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, oltre che delle due società coinvolte (società A.S.D. Arteniese  e società A.S.D. Gemonese), del Presidente della società A.S.D. Arteniese e dei dirigenti accompagnatori per la medesima società, anche dell’odierno reclamante, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese, quest’ultimo per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. Ciò per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Arteniese alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di prima categoria, senza averne titolo poiché tesserato dal 5.10.2020 per la A.S.D. Gemonese: Pagnacco - Arteniese del 26.9.2021, Arteniese - Ragogna del 29.9.2021, Arteniese - Calcio Teor del 3.10.2021, Riviera - Arteniese del 9.10.2021, Arteniese - Calcio Colloredo del 16.10.2021, Aurora Buonacquisto – Arteniese del 24.10.2021, Arteniese – Calcio Basiliano del 31.10.2021, Rivolto – Arteniese del 7.11.2021, Arteniese - Mereto Calcio del 14.11.2021, Torreanese – Arteniese del 21.11.2021, Gonars – Arteniese del 28.11.2021, Arteniese – Rivignano del 5.12.2021, Fulgor – Arteniese dell’8.12.2021, Arteniese – Sedegliano del 12.12.2021, Diana - Arteniese del 19.12.2021, Arteniese – Rivera del 12.3.2022, Colloredo – Arteniese del 19.3.2022, Arteniese – Aurora Buonacquisto del 27.3.2022, Basiliano – Arteniese del 3.4.2022, Arteniese - Rivolto del 10.4.2022, Mereto – Arteniese del 16.4.2022, Teor Arteniese del 6.3.2022, Arteniese - Pagnacco del 27.2.2022, Ragogna - Arteniese del 19.2.2022, Arteniese - Torreanese del 24.4.2022 e Rivignano – Arteniense dell’8.5.2022.

Con la sentenza oggetto di reclamo il Tribunale federale, considerata come accertata la partecipazione del calciatore a 26 gare (ivi compresa quella già sanzionata dal Giudice sportivo con proprio provvedimento in C.U. n. 118 del 12.05.2022 dal quale ha poi preso avvio il procedimento disciplinare in esame), nonostante egli fosse tesserato per altra società sportiva (ASD Gemonese) e ritenuti pertanto pacificamente provati gli addebiti, sanzionava il calciatore De Monte “non essendo ragionevolmente credibile ch’egli non fosse consapevole del persistere del vincolo con l’ASD Gemonese avendo lui stesso ammesso di non aver sottoscritto alcun documento con chicchessia per il suo trasferimento all’Arteniese (al riguardo si rileva che a norma dell’art. 39 c. 2 NOIF la richiesta di trasferimento ad altra società deve essere sottoscritta anche dal calciatore a ciò interessato); a coloro che hanno svolto funzioni di Dirigente Accompagnatore, in forza degli obblighi e delle responsabilità che chi riveste tale ruolo assume, in virtù delle disposizioni richiamate negli specifici capi di incolpazione, presentando e sottoscrivendo la lista di gara diretta per l’appunto ad attestare la regolarità della posizione dei componenti della propria squadra.

Il Tribunale federale accoglieva la richiesta di squalifica di 15 giornate richieste dalla Procura nei confronti del calciatore, anche alla luce della delicatezza della vicenda. Il Presidente della società Arteniese e la medesima società patteggiavano ai sensi dell’art. 127 C.G.S. mentre i dirigenti accompagnatori della ASD Arteniese e la ASD Gemona venivano sanzionati in varia misura sulla base delle richieste della Procura.

Avverso tale decisione interponeva reclamo Gabriel De Monte il quale non contestava il fatto di avere svolto l’attività di calciatore, nel periodo considerato, senza risultare tesserato per la società Arteniese, quanto, piuttosto, la non congruità della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamante deduce che il Tribunale federale avrebbe a suo giudizio errato nella valutazione del numero di gare da prendere in considerazione oltre che sotto il profilo della partecipazione alle medesime, risultando lo stesso sovente schierato in panchina senza prendere parte effettiva alla competizione.

A supporto richiama l’art. 10, comma 7, del CGS che dispone la perdita della partita nel solo caso in cui il calciatore in posizione irregolare venga effettivamente impiegato. Pertanto, il presupposto fattuale imprescindibile per la perdita della gara sarebbe dato solo dalla partecipazione effettiva dell’atleta alla partita. Allo stesso modo, in caso di procedimento disciplinare da parte della Procura federale per partecipazione a gare senza titolo, la superiore circostanza non potrebbe essere trascurata nella valutazione del caso.

Di qui l’erroneità della decisione del TFN che non avrebbe considerato che su 25 partite in cui il reclamante era in distinta lo stesso in realtà sarebbe sceso in campo solo 11 volte.

La censura non merita accoglimento.

Il profilo di fatto relativo al numero di partecipazione effettiva alle gare non è in contestazione, da cui il rigetto della richiesta istruttoria formulata contestualmente al reclamo.

Tale richiesta di accertamento, in ogni caso, non assume rilievo ai fini della decisione. Come evidenziato dalla Procura nelle proprie difese, infatti, la circostanza di aver partecipato alla gara rimanendo in panchina o scendendo effettivamente in campo non rileva ai fini non solo della configurabilità della condotta disciplinarmente rilevante oggetto della contestazione ma anche della esatta quantificazione della sanzione.

Ciò in quanto l’utilizzo, oltretutto prolungato, di un calciatore non tesserato così come l’essere schierato per una società di cui non si risulta tesserati costituiscono gravi violazioni dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 39 delle NOIF in combinato disposto con l’art. 4 del C.G.S.

L’art. 32 del C.G.S., nel disporre che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, rimanda all’art. 39 delle NOIF ove sono previste particolari modalità per il tesseramento che si perfeziona all’esito di un iter procedimentale complesso descritto dalla disposizione in esame.

In caso di trasferimento da una società all’altra, pertanto, sebbene gli adempimenti formali spettino alle società interessate ed in particolare alla società che intende utilizzare il calciatore, è comunque richiesta la partecipazione del calciatore trasferito, chiamato a manifestare la propria volontà mediante la sottoscrizione dei moduli predisposti dalla federazione.

Indipendentemente dalla presenza in campo del calciatore in posizione irregolare, dunque, il mancato accertamento del perfezionamento della pratica di tesseramento in ogni caso integra una violazione sia delle norme che prescrivono detti oneri che del generale dovere di correttezza e di diligenza che incombe in via generale sui tesserati ex art. 4 del C.G.S.

Tali formalità, infatti, non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal tesseramento dipende l’instaurarsi del rapporto giuridico che lega l’atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva)  e dirette a prevenire potenziali  situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l’impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi.

Come più volte affermato da questa Corte e’, pertanto, onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell’osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell’art. 4 C.G.S. (In tal senso CFA, Sezione IV, decisione n. 21/CFA/2021-2022 ove pure si precisa che: “In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, …, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione”. Conforme anche CFA, Sezione IV, decisione 20/CFA/2021-2022).

Pertanto, ai fini della graduazione delle sanzioni, tale aspetto non rileva in quanto sia nel caso in cui il calciatore partecipi alla gara sia nel caso in cui resti in panchina, si ha una violazione egualmente rilevante dal punto di vista disciplinare.

Per le medesime considerazioni, il richiamo all’art. 10 del C.G.S. non rileva, in quanto altro è la perdita della gara per irregolarità nello svolgimento della stessa, altro è il venir meno agli obblighi di osservanza delle norme federali che impongono il tesseramento e all’obbligo di diligenza e di correttezza di cui all’art. 4 del C.G.S.

A giudizio del reclamante, inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto buon uso dell’art. 13, comma 2, C.G.S.  che conferisce all’Organo giudicante la possibilità di valutare ogni circostanza ritenuta idonea a giustificare una diminuzione della sanzione.

Si sostiene, pertanto, che nella commisurazione avrebbero dovuto pesare la giovane età del calciatore, la totale buona fede ed inconsapevolezza della condotta, tenuto anche conto che le pratiche attinenti all’instaurazione del rapporto competono esclusivamente alla dirigenza della società. Oltretutto – si sostiene ancora - “anche sotto il profilo della tutela assicurativa, come rilevato dall’Organo di prime cure, il principale soggetto pregiudicato da tale situazione era lo stesso calciatore”.

Il reclamo si ritiene accoglibile nei limiti che si espongono richiamando, con riferimento alla rilevanza disciplinare della condotta, quanto sopra già dedotto anche in ordine alla rilevanza del tesseramento ai fini assicurativi e ciò non solo nell’interesse dell’atleta ma anche dello svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza oltre che al fine di certezza del vincolo che lega gli atleti alle proprie squadre. 

Si premette che il secondo comma dell’art. 13 CGS, nel prevedere espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati. (Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022).

La particolarità della vicenda, per come ricostruita attraverso le risultanze e le testimonianze in atti, attesta una effettiva negligenza e superficialità da parte della società che, intenzionata a tesserare tra le proprie fila il calciatore, ha poi omesso di perfezionare le pratiche, pur rassicurando il giovane sportivo di avere provveduto a quanto dovuto.

L’avvenuto patteggiamento da parte del Presidente e dalla società ASD A rteniese e le ulteriori sanzioni irrogate in primo grado attestano il ruolo che gli altri soggetti coinvolti hanno avuto nella vicenda de qua, all’esito della quale sono state irrogate sanzioni significative.

La giovane età del calciatore in uno con le rassicurazioni ricevute che, unitamente alla poca esperienza, hanno presumibilmente influito sulla condotta sotto il profilo soggettivo, costituiscono, tuttavia, quelle “ulteriori circostanze” che il Tribunale federale ha omesso di valutare aderendo integralmente alla richiesta della Procura ma che il Collegio può prendere in considerazione al di là delle ipotesi tipiche previste dall’art. 13 del CGS.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene congrua una riduzione della sanzione da quindici giornate a sette giornate di squalifica mentre una ulteriore riduzione non è consentita, tenuto conto del lungo tempo in cui si è protratta la condotta e in quanto, altrimenti, verrebbe ad essere compromessa l’afflittività della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al signor Gabriel De Monte la sanzione della squalifica di 7 (sette) giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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