F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 084/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2022 – Taranto FC 1927

Decisione n. 084/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 092/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 092/CSA/2022-2023, proposto dalla società Taranto FC 1927,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Taranto F.C. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 86/DIV del 22 novembre 2022, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Virtus Francavilla/Taranto, disputata il 20 novembre 2022 – le ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 4.000,00, “perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano ripetuti cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche e delle Forze dell’Ordine, facevano esplodere e lanciavano sul terreno di gioco un petardo e, in più occasioni, lanciavano sul terreno di gioco svariati piccoli oggetti (bottigliette di Caffè Borghetti, accendini, bicchieri di plastica contenti del liquido e fumogeni esausti), senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed., r.c.c.)”.

Col proposto reclamo, chiede l’annullamento o la riduzione della predetta sanzione.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2022, in videoconferenza;

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostiene la società di non avere responsabilità (o di averla in misura assolutamente minima) riguardo alla condotta dei propri sostenitori, essendosi sempre dissociata dai comportamenti inurbani (nella specie, cori offensivi) e non potendo rispondere dell’ingresso negli spalti del petardo e degli altri oggetti lanciati sul terreno di gioco.

Tali argomentazioni non colgono nel segno.

L’art. 25, comma 3, C.G.S. prescrive che le società “sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

L’art. 26, comma 1, C.G.S. prevede che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori … se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

Dunque, per entrambe le fattispecie (cori oltraggiosi e getto di oggetti dagli spalti), la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo. Quanto, poi, all’entità della sanzione:

- l’art. 25, comma 4, C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1” che, a sua volta, prevede che la sanzione sia “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”;

- L’art. 26, comma 2, C.G.S. prevede che “per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: … da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”.

Pertanto, la sanzione applicata è equa, tenuto conto delle attenuanti e della recidiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                           Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it