F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 085/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2022 – U.S. Alessandria Calcio 1919 S.r.l.

Decisione n. 085/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 096/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 96/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Alessandria Calcio 1919

S.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società US Alessandria Calcio 1912 impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 86/DIV del 22 novembre 2022, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Alessandria/Siena, disputata il 20 novembre 2022 – le ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 1.000,00, “perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano in due occasioni cori offensivi nei confronti delle Istituzioni calcistiche. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (recidiva, r. proc.fed.)”.

Col proposto reclamo, chiede l’annullamento o la riduzione della predetta sanzione.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 dicembre 2022, in videoconferenza;

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sostiene la società di non avere responsabilità (o di averla in misura assolutamente minima) riguardo alla condotta dei propri sostenitori.

L’argomentazione non coglie nel segno.

L’art. 25, comma 3, C.G.S. prescrive che le società “sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Dunque, per i due cori oltraggiosi la responsabilità della società per la condotta dei propri sostenitori ha carattere oggettivo.

Quanto alla sanzione, l’art. 25, comma 4, C.G.S. prevede che “per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure di cui al comma 1” che, a sua volta, prevede che la sanzione sia “da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C”.

Pertanto, la sanzione applicata è equa, tenuto conto delle attenuanti e della recidiva.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                         Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it