F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 99/TFN – SD del 19 Dicembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8493/755 pf21-22/GC/GR/ff del 6 ottobre 2022 , nei confronti dei signori Francesco Favorito, Alessandro Proietti, Claudio Collalto e della società ASD Arronese Valnerina – Reg. Prot. 59/TFN-SD
Decisione/0099/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0059/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 dicembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8493/755pf2122/GC/GR/ff del 5 ottobre 2022, depositato il 6 ottobre 2022, nei confronti dei sigg.ri Francesco Favorito, Alessandro Proietti, Claudio Collalto, nonché nei confronti della società ASD Arronese Valnerina,
a seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del giorno 5 ottobre 2022, depositato il 6 ottobre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
1. Il sig. Francesco Favorito, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Arronese Valnerina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito durante la stagione 2021- 2022 al sig. Alessandro Proietti – allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico ma privo dei necessari corsi di aggiornamento sin dal 2015 - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di marzo 2022 e sino al mese di aprile 2022 - l’attività di allenatore in favore della ASD Arronese Valnerina pur non essendo tesserato come tecnico per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito che i sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto svolgessero nella stagione 2021-2022 il ruolo di dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
2. il sig. Alessandro Proietti, all’epoca dei fatti non tesserato come allenatore ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD Arronese Valnerina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33 comma 1 e art. 40 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché nella stagione sportiva 2021-2022 - e precisamente dal mese di marzo 2022 e sino al mese di aprile 2022 - ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Arronese Valnerina pur non essendo tesserato con tale qualifica per la società e pur non avendo frequentato ed ottenuto l’aggiornamento della qualifica nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2021-2022 oltre che il ruolo di allenatore anche il ruolo dii dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
3. il sig. Claudio Collalto, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente per la società ASD Arronese Valnerina, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto nella stagione sportiva 2021-2022 il ruolo di dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione dall’albo del settore tecnico;
4. la società ASD Arronese Valnerina, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Favorito, Alessandro Proietti e Claudio Collalto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 23.05.2022 la Procura Federale, a seguito di una nota del 16.05.2022 del Segretario del Comitato Regionale Umbria della LND cui era allegato un esposto dell’11.05.2022 del sig. Francesco Favorito, Presidente della Società ASD Arronese Valnerina, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 755pf21-22 avente ad oggetto “Presunta attività di proselitismo posta in essere da alcuni tesserati della società Arronese Valnerina in favore della nascente società ASD Valnerina”.
Con il suddetto esposto il Presidente Favorito rappresentava che durante una cena di fine stagione sportiva, tenutasi il 6.05.2022 presso un ristorante di Arrone, alla presenza dei tesserati del settore giovanile della sua società, dei loro genitori, dei rappresentanti del Comune cittadino e dei Comuni limitrofi, i sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto - rispettivamente qualificati come Consigliere, Dirigente Accompagnatore e Responsabile del Settore Giovanile, il primo, e come Dirigente Allenatore e Dirigente Accompagnatore, il secondo - avevano denigrato l’ASD Arronese Valnerina rappresentando di essere in procinto di creare una nuova entità sportiva che si sarebbe chiamata ASD Valnerina e invitando quindi i tesserati dell’Arronese Valnerina a trasferirsi alla nuova Società. Invocava quindi provvedimenti disciplinari nei confronti dei due soggetti anzidetti e anche nei confronti dei sigg.ri Roberto Martini ed Eleonora Franceschini, entrambi Dirigenti della sua Società, rei di aver appoggiato il progetto del Proietti e del Collalto. Allegava quattro file audio e la copia di numerosi messaggi postati su un gruppo WhatsApp.
La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento della Società interessata, gli estratti storici relativi al tesseramento dei sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto presso il Settore Tecnico, le distinte di gara dell’Arronese Valnerina relative al periodo gennaio 2022 – fine campionato e provvedeva altresì all’audizione dei sigg.ri Francesco Favorito, Presidente dell’Arronese, Bruno Buccetti, Consigliere dirigente della Società, Vincenzo Cammaresi, anch’esso Consigliere dirigente, Alessandro Proietti, Consigliere dirigente, Antonietta D’Alfonso, non tesserata ma addetta ad attività di supporto per la Società, Giampaolo Vescovi, vice Presidente, Claudio Collalto, dirigente, Giuseppe Fiocchi, Assessore del Comune di Arrone, Eleonora Franceschini, Segretaria del sodalizio, e Roberto Martini, dirigente accompagnatore.
All’esito dell’attività istruttoria, l’Organo inquirente, pur rilevando che “…vi fosse l’intenzione di creare una nuova Società dal nome ASD Valnerina” come “emerge chiaramente anche dalle registrazioni audio prodotte in atti…nelle quali è lo stesso Claudio Collalto ad affermarlo, poi ribadito dal sig. Roberto Martini” (pag. 15 della relazione d’indagine) riteneva di non dover procedere per tale violazione sul presupposto che l’intenzione riscontrata non si era poi concretizzata.
Posto che nell’ambito dell’attività istruttoria erano invece emerse, ad avviso della Procura Federale, delle violazioni circa i tesseramenti dei sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto, provvedeva, in data 10.08.22, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai sigg.ri Francesco Favorito, Alessandro Proietti, Claudio Collalto e alla Società ASD Arronese Valnerina le violazioni di cui al precitato atto.
All’esito della predetta notifica, il sig. Francesco Favorito e la Società da lui rappresentata, per il tramite del proprio difensore, depositavano breve memoria declinando ogni responsabilità per l’irregolarità dei tesseramenti del Proietti e del Collalto, sostenendo di essere stati vittima, in buona fede, di un raggiro circa la posizione di tesseramento degli stessi.
Nell’assoluto silenzio degli altri avvisati, l’Organo requirente si determinava quindi, con atto del giorno 5.10.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Francesco Favorito, Alessandro Proietti, Claudio Collalto e la Società ASD Arronese Valnerina ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase precedente l’udienza del 3.11.2022 e la fase prebattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 3.11.2022. Nessuna delle parti depositava memoria. Alla ridetta udienza erano presenti il Sostituto Procuratore avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e l’avv. Massimo Longarini nell’interesse del sig. Francesco Favorito. Il Tribunale, rilevato un vizio di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dibattimentale, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza effettuata tramite servizio postale al sig. Alessandro Proietti risulta disponibile al ritiro in data 25 ottobre 2022, non compatibile con il rispetto del termine di comparizione previsto dal CGS rispetto all’odierna udienza; ritenuto opportuno mantenere l’unitarietà del procedimento; rinvia la trattazione dello stesso alla data del 13 dicembre 2022, ore 11:00, in modalità videoconferenza, disponendo l’abbreviazione dei termini di comparizione a 7 giorni liberi”.
Prima dell’udienza del 13.12.2022 nessuna delle parti depositava memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 13 dicembre 2022, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Francesco Favorito mesi sei di inibizione, sig. Alessandro Proietti mesi sei di squalifica, sig. Claudio Collalto mesi quattro di squalifica e ASD Arronese Valnerina euro 600 di ammenda. Era altresì presente personalmente il sig. Francesco Favorito assistito dall’avv. Massimo Longarini il quale concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato riportandosi alle proprie difese e invocando la buona fede come ribadito dal Favorito stesso che informava il Collegio di essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società e di non rivestire più alcuna carica in ambito federale. Nessuna delle altre parti deferite era presente.
La decisione
Il Collegio ritiene che quanto ascritto ai soggetti deferiti trovi puntuale conferma nelle carte processuali.
Invero quanto rispettivamente contestato ai sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto risulta dimostrato “per tabulas”.
Il sig. Alessandro Proietti, allenatore Uefa B (matr. 102881) con abilitazione scaduta il 31.12.2015 e non tesserato presso il Settore Tecnico per la stagione sportiva 2021-22, dai fogli di censimento dell’Arronese Valnerina e dalla scheda personale relativa alla predetta stagione sportiva, risulta essere stato tesserato dalla Società con la qualifica di dirigente e di responsabile del Settore Giovanile senza previa necessaria sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico. Egli ha poi allenato la prima squadra del Sodalizio nei mesi di marzo e aprile 2022, come risulta dalle distinte di gara in ati, senza essere tesserato come allenatore e senza avere la qualifica per tale incombenza perché in possesso di un’abilitazione scaduta. Quanto sopra ha quindi comportato la violazione dell’art. 38, comma 1, delle NOIF (obbligo di tesseramento del tecnico per la società), dell’art. 33, comma 1 (idem), 40, comma 2 (divieto di tesseramento con qualifica diversa da quella di allenatore), e 35, comma 1 (sospensione volontaria dall’Albo) del Regolamento del Settore Tecnico.
Il sig. Claudio Collalto, allenatore UEFA B (matr. 102860) con abilitazione scaduta il 31.12.2015 e non tesserato per la stagione sportiva 2021-22 presso il Settore Tecnico, dai fogli di censimento dell’Arronese Valnerina e dalla scheda personale relativa alla predetta stagione sportiva, risulta essere stato tesserato dalla Società con la qualifica di dirigente senza previa necessaria sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico, sottoscrivendo anche numerose distinte di gara quale “Dirigente Accompagnatore” così violando quantomeno il disposto dell’art. 35, comma 1 (sospensione volontaria dall’Albo) del Regolamento del Settore Tecnico (oltre all’art. 40, comma 2, però non contestato dalla Procura Federale).
Accertato quanto sopra, il sig. Francesco Favorito, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Arronese Valnerina, deve quindi rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento al dettato di cui all’art. 38 comma 1 delle NOIF (obbligo di tesseramento del tecnico per la società), per avere consentito e comunque non impedito che sig. Alessandro Proietti, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico privo dei necessari corsi di aggiornamento sin dal 2015, durante la stagione 2021-22 svolgesse, dal mese di marzo 2022 e sino al mese di aprile 2022, l’attività di allenatore in favore della ASD Arronese Valnerina pur non essendo tesserato come tecnico per la società e pur non avendone la qualifica. Deve altresì rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento al dettato di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (sospensione volontaria dall’Albo) per aver consentito e comunque non impedito che i sigg.ri Alessandro Proietti e Claudio Collalto svolgessero, nel corso della stagione 202122, il ruolo di dirigente per la società ASD Arronese Valnerina senza aver chiesto e ottenuto la necessaria sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico.
Infine, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo irrogare le sanzioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Francesco Favorito, mesi 2 (due) di inibizione;
- per il sig. Alessandro Proietti, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Claudio Collalto, mesi 2 (due) di squalifica;
- per a società ASD Arronese Valnerina, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 dicembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 19 dicembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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