C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 23.09.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: Gerardo Sollazzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano; Giovanni Giglio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano; Salvatore Grosso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano; Iaccino Mario Karol, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano; la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di:

Gerardo Sollazzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Giovanni Giglio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Salvatore Grosso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Iaccino Mario Karol, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano; la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

per rispondere:

- Gerardo Sollazzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. New Team San Marco Argentano, consentito e, comunque, non impedito che il calciatore sig. Giovanni Giglio giocasse nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 05 marzo 2022, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, nonostante tale calciatore non comparisse nella distinta gara, poiché non appartenente alla categoria Under 15 ed ,invece, schierato durante la gara al posto del calciatore sig. Mario Karol Iaccino indicato in distinta con il numero 19 ma non presente;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano –A.S. Mangone Calcio, disputata in data 05 marzo 2022 e valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro, della squadra schierata dalla società A.S.D. New Team San Marco Argentano nella quale è indicato con il numero 19 il nominativo del calciatore Iaccino Mario Karol, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza dello stesso nonostante al suo posto sia stato fatto giocare Giovanni Giglio, il quale non poteva prendere parte alla gara poiché non appartenente alla categoria Under 15 essendo nato il 28.2.2006;

- Giovanni Giglio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano,

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputata in data 05 marzo 2022 e valevole per il campionato Under 15 Provinciali, preso parte al gioco pur non potendo disputare l’incontro in quanto non appartenente alla categoria Under 15, essendo nato il 28.02.2006, e pur non essendo inserito nella distinta di gara; il calciatore, in particolare, ha giocato la gara nelle fila della società schierata dalla A.S.D. New Team San Marco Argentano al posto dI Mario Karol

Iaccino, indicato in distinta con il numero 19;

b) della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

-  Salvatore Grosso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano,

a) della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all’audizione fissata dal Collaboratore della

Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

- Iaccino Mario Karol, calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano, della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell’attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

- la società A.S.D. New Team San Marco Argentano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Gerardo Sollazzo, Giovanni Giglio, Salvatore Grosso e Iaccino Mario Karol, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.660 pfi 21-22, avente ad oggetto: “Condotta della A.S.D. New Team San Marco Argentano che ha schierato un proprio tesserato, presumibilmente il calciatore  Giovanni Giglio, in posizione irregolare in quanto non appartenente alla categoria Under 15 e non corrispondente al nominativo presente in distinta con la maglia n.19 da questi indossata, nella gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 5.03.2022 (Giovanissimi Under 15 Prov.)”;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta nel procedimento in oggetto sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) segnalazione del 21 marzo 2022 della Delegazione Provinciale L.N.D. di Cosenza a seguito di ricorso della società A.S. Mangone Calcio in merito alla gara  A.S.D.New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio;

2) referto arbitrale e distinte di gara dell’incontro A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputato il 05 marzo 2022 e valido per il campionato Under 15 Provinciali;

3) foglio di censimento della società A.S. Mangone Calcio per la Stagione Sportiva 2021 - 2022;

4) foglio censimento della società A.S.D. New Team San Marco Argentano per la stagione sportiva 2021 - 2022;

5) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Giovanni Giglio;

6) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Mario Karol Iaccino;

7) estratto storico di tesseramento del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Grosso;

8) verbale di audizione del 24.05.2022 del sig. Sollazzo Gerardo, presidente della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

9) verbale di audizione del 24.05.2022 del sig. Sollazzo Gianluca, calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

10) verbali di mancata presentazione per l’audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig.  Salvatore Grosso, allenatore della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

11) verbali di mancata presentazione per l’audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig. Giovanni Giglio, tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

12) verbali di mancata presentazione per l’audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig. Mario Karol Iaccino, tesserato per la Società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati è emerso quanto segue:

Con nota del 21 marzo 2022 la delegazione provinciale della L.N.D. di Cosenza, a seguito del reclamo della società A.S. Mangone Calcio, ha segnalato la posizione irregolare del calciatore Giovanni Giglio, schierato durante la gara A.S.D.New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 05 marzo 2022 valida per il campionato Under 15 Provinciali.

Tale calciatore, in particolare, pur non comparendo in distinta poiché non appartenente alla categoria Under 15, ha preso parte alla gara al posto del calciatore sig. Iaccino Mario Karol, indicato in distinta con il numero 19.

Dall’attività inquirente svolta e dagli atti acquisiti al procedimento, poi, i fatti oggetto della segnalazione risultano documentalmente provati.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

H A    D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

- Gerardo Sollazzo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

- Giovanni Giglio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

- Salvatore Grosso, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

- Iaccino Mario Karol, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

- la società A.S.D. New Team San Marco Argentano.

Nella riunione del 22 settembre 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento, e formulato per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Gerardo Sollazzo l’inibizione di mesi sei (6);

- per Giovanni Giglio la squalifica per gare sei (6);

- per Salvatore Grosso l’inibizione per mesi quattro (4);

- per Iaccino Mario Karol la squalifica per gare tre (3);

- per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano la penalizzazione di punti uno (1) e l’ammenda di euro seicento (€ 600).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti siano provati dalle risultanze istruttorie acquisite e prodotte dalla Procura Federale. La partecipazione alla gara del calciatore Giovanni Giglio appare confermata in particolare dall’ammissione del Presidente Gerardo Sollazzo che durante l’audizione del 24.05.2022 davanti al Collaboratore della Procura Federale ha dichiarato di essere stato presente alla gara A.S.D . New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputata in data 05 marzo 2022, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, e di confermare che alla stessa aveva preso parte, pur non avendone diritto, il calciatore Giovanni Giglio al posto di Mario Karol Iaccino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a  Gerardo Sollazzo l’inibizione di mesi sei (6);

- a  Giovanni Giglio la squalifica per gare sei (6);

- a  Salvatore Grosso l’inibizione per mesi quattro (4);

- a  Iaccino Mario Karol la squalifica per gare tre (3);

- alla società A.S.D. New Team San Marco Argentano la penalizzazione di punti uno (1) e l’ammenda di euro seicento (€ 600).

 

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