C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 23.09.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10 (S.S. 2022/2023) a carico di: – Lo Giudice Nicolas Jesus, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Nicotera, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; la società A.S.D. Nicotera;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10 (S.S. 2022/2023) a carico di:

- Lo Giudice Nicolas Jesus, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Nicotera, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; la società A.S.D. Nicotera;

per rispondere:

- Lo Giudice Nicolas Jesus,  della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.03.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nicotera, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società A.S.D. Nicotera a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Lo Giudice Nicolas Jesus, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 4930/703pfi21-22/PM/rn del 31 agosto 2022

IL DEFERIMENTO

IL Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 703pfi21-22, avente ad oggetto: “Condotta del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice, che all’atto della richiesta di tesseramento per la A.S.D. Nicotera, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina”;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:

Vista la Comunicazione di Conclusione delle indagini del 20.7.2022, ritualmente notificata;

Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta nel procedimento in oggetto sono stati acquisti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) dichiarazione sottoscritta dal calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice datata 18.03.2022, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;

2) modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice, datato 18.03.2022 ed inviato dalla società A.S.D. Nicotera;

3) approvazione del tesseramento del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice del 28.03.2022 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C;

4) comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Argentina alla F.I.G.C. in data 04.04.2022, dalla quale emerge che il calciatore sopra citato è già stato tesserato per la società Club Sportivo Italiano alla medesima affiliata;

H A  D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

- Lo giudice Nicolas Jesus, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nicotera;

- la società A.S.D. Nicotera.

Nella riunione del 22 settembre 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

1) per Lo Giudice Nicolas Jesus, giornate quattro (4) di squalifica;

2) per la società A.S.D. Nicotera l’ammenda di euro cinquecento  (€ 500,00).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

3) al Sig.  Lo Giudice Nicolas Jesus, quattro giornate di squalifica;

4) alla società A.S.D. Nicotera l’ammenda di euro cinquecento  (€ 500,00).

 

 

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