C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 18.10.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 12 (S.S. 2021/2022) a carico di: 1) Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018 – 2019, richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società A.S.D. Cir. S.Roberto Bellarmino; 2) Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2020 – 2021, richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società F.C.D. Davoli Academy; 3) la Società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Lentini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; 4) la Società F.C.D. Davoli Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Scorrano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 12 (S.S. 2021/2022) a carico di:

1) Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino; per rispondere:  della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018 – 2019, richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società A.S.D. Cir. S.Roberto Bellarmino;

2) Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2020 – 2021, richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società F.C.D. Davoli Academy;

3) la Società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Lentini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

4) la Società F.C.D. Davoli Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Scorrano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 590pfi 21-22, avente ad oggetto: “accertamenti in merito al tesseramento del calciatore Cristian Procopio per le società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino e F.C.D. Davoli Academy";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Rilevato che, nel corso dell’attività inquirente svolta nel procedimento in oggetto, sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. Segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico del 07.03.2022 relativa alla posizione di tesseramento del calciatore sig. Cristian Procopio;

2. Documentazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria relativa alla posizione del calciatore sig. Cristian Procopio;

3. Foglio censimento della Società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino per la stagione sportiva 2018 – 2019;

4. Foglio censimento della Società F.C.D. Davoli Academy per la stagione sportiva 2020 – 2021;

5. Verbale di audizione del sig. Salvatore Scorrano, presidente della società F.C.D. Davoli Academy, del 26.04.2022;

6. Verbale di audizione del sig. Pasquale Imperatore, responsabile Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., dell’11.05.2022;

7. Verbale di audizione del 23.05.2022 del sig. Francesco Lentini, presidente della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino;

8. Verbale di audizione del sig. Cristian Procopio del 06.07.2022;

esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio;

letti gli atti del procedimento ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;

rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati.

Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue:

Nel corso della stagione sportiva 2018 – 2019 il sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, ha richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore minorenne sig. Cristian Procopio, nato a Catanzaro il 07.07.2006, il quale, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto 16 anni di età, era residente a Bareggio (MI) alla via IV Novembre n. 141 ed era domiciliato nel Comune di Davoli (CZ) presso la residenza della sig.ra Maria Alba Procopio; il tesseramento, tuttavia, avveniva senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del sopra citato calciatore da almeno sei mesi nella Regione in cui aveva sede la società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, e comunque senza il preventivo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile Scolastica.

Ad ulteriore riscontro di quanto appena esposto, inoltre, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale in data 23.05.2022, il sig. Francesco Lentini ha riferito che per il tesseramento del predetto calciatore non era stata richiesta la deroga a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. in quanto egli non era a conoscenza delle prescrizioni contenute in tale disposizione regolamentare.

Dagli atti acquisiti al presente procedimento emerge, pertanto, che prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento del sig. Cristian Procopio, il sig. Francesco Lentini non ha verificato che la residenza del predetto calciatore e del suo nucleo familiare fosse in Regione diversa rispetto a quella della società dallo stesso rappresentata e/o in una provincia diversa non confinate con quella della sede della A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino.

All’esito dell’attività inquirente svolta, inoltre, è emerso anche che per le stagioni sportive 2019 – 2020 e 2020 – 2021 il sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti presidente della F.C.D. Davoli Academy, ha richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore minorenne sig. Cristian Procopio nato a Catanzaro il 07.07.2006, il quale, all’epoca dei fatti, non aveva compiuto 16 anni di età, era residente a Bareggio (MI) alla via IV Novembre n. 141 ed era domiciliato nel Comune di Davoli (CZ) presso la residenza della sig.ra Maria Alba Procopio, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza del sopra citato calciatore da almeno sei mesi nella Regione in cui aveva la sede la società dell’F.C.D. Davoli Academy e, comunque senza, il preventivo parere favorevole del Settore per l’attività Giovanile Scolastica.

A conferma di quanto appena esposto, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale in data 26.04.2022, il sig. Salvatore Scorrano ha riferito che per il tesseramento del predetto calciatore non era stata richiesta la deroga a quanto previsto e disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in quanto egli non era a conoscenza di quanto previsto e disposto da tale norma regolamentare.

Dagli atti acquisiti al presente procedimento emerge, pertanto, che anche il sig. Salvatore Scorrano, per le stagioni sportive 2019 – 2020 e 2020 – 2021, prima di sottoscrivere le richieste di tesseramento del sig. Cristian Procopio ha omesso di verificare che la residenza del predetto calciatore e del suo nucleo familiare fosse in Regione diversa rispetto a quella della società dallo stesso rappresentata e/o in una provincia diversa non confinante con quella della sede della F.C.D. Davoli Academy.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

 

 

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) il sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino;

2) il sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy;

3) la società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino;

4) la società F.CD. Davoli Academy;

per rispondere:

- il sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2018 – 2019,richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che all’epoca dei fatti non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino;

- il sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Accademy:

della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2020 – 2021 ,richiesto ed ottenuto il tesseramento per la società dallo stesso rappresentata del giovane calciatore sig. Cristian Procopio, nato il 07.07.2006 e che all’epoca dei fatti non aveva compiuto sedici anni di età, senza che fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza dell’atleta, da almeno sei mesi, nella regione in cui aveva sede la società F.C.D. Davoli Academy;

- la società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Lentini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- la società F.C.D. Davoli Academy a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Scorrano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 17 ottobre 2022 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Comparivano, altresì, il Sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, nonché il Sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

1) per il Sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, mesi sei di inibizione;

2) per il Sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy, mesi sei di inibizione;

3) per la società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino euro 600,00 di ammenda; 4) per la società F.C.D. Davoli Academy euro 600,00 di ammenda.

Le parti deferite chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve evidenziarsi che la Società  A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino ha cessato tutte le attività sin dal 23.12.2021 e non risulta più affiliata alla F.I.G.C..

Per cui nei confronti della Società non è possibile procedere per l'avvenuta cessazione.

Dagli atti del procedimento è emerso quanto segue:

Al momento di inoltrare la richiesta di tesseramento di Procopio Cristian, nato a Catanzaro il 07.07.2006, la  A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino allegava certificato contestuale anagrafico di nascita, residenza e stato di famiglia dal quale risultava che lo stesso Procopio Cristian  era residente in Bareggio (MI).

Da altra certificazione (Iscrizione Scolastica presso l'Istituto Comprensivo Statale di Davoli Marina; Certificato di idoneità Sportiva), risultava che Procopio Cristian viveva stabilmente in Davoli (CZ) sin dall'anno 2017.

Sicché, con e-mail del 20.12.2018 inviata all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., del Comitato Regionale Calabria e del Comitato Provinciale L.N.D., la Società, (allegando la documentazione predetta), chiedeva “l'autorizzazione a tesserare in deroga lo stesso ragazzo”. 

In esito a tale richiesta, la Società non riceveva nessuna risposta.

Ciò non di meno, il tesseramento di Procopio Cristian veniva ratificato nel gennaio 2019, tanto che la Società poteva procedere alla stampa della tessera federale per la stagione sportiva 2018/2019.

Successivamente, lo stesso Procopio Cristian, proveniente dalla Società  A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, veniva tesserato per la Società  F.C.D. Davoli Academy per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021.

L'art. 40, comma 3, della N.O.I.F. dispone che il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età è autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento (oppure che abbia sede in una provincia, di altra Regione, confinante con quella di residenza); il successivo comma 3 bis dello stesso art. 40, prevede che il Presidente Federale potrà, altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.

Alla stregua della normativa che precede, a tutto voler concedere (e, cioè, anche volendo considerare che il ragazzo residente in Lombardia fosse solo domiciliato in Calabria) deve escludersi la possibilità di richiedere ed ottenere per Procopio Cristian un tesseramento in deroga, perché egli era minore di anni 14.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, non può non tenersi conto che, per effetto di non meglio specificati errori, avveniva da parte degli Organi Federali la ratifica del tesseramento richiesto in deroga, producendosi così in capo alle Società interessate il ragionevole affidamento che la procedura fosse andata a buon fine e che la deroga fosse stata concessa.

Per cui appare equo fare luogo a una riduzione delle sanzioni richieste ai sensi dell'art. 13 C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- dichiara non doversi procedere nei confronti della Società  A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino per l'intervenuta cessazione dell'affiliazione; irroga:

- al Sig. Francesco Lentini, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cir. S. Roberto Bellarmino, la sanzione dell'inibizione di mesi DUE;

- al Sig. Salvatore Scorrano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Davoli Academy la sanzione dell'inibizione di mesi DUE;

- alla società F.C.D. Davoli Academy la sanzione dell'ammenda di € 200,00.

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